Discipline governative che regolano e sanzionano la prostituzione quali sono in Italia

31 Negli Uffici poi, ai quali è addetto un Medico aggiunto, questi surroga gli ordinari. · Art. ·13 -· Eglino devono intervenire una volta per ogni settimana alla visita nel sifilicomio. Art. 14 - I Medici visitatori non possonr) avere in cura meretrici affette da sifilide o da altra maJattia, nè percepire compensi dali e medesime o da chi per esse. Eglino debbono adoperare la massima diligenza, esattezza e delicatezza nel disimpegno delle loro incumbenze per evitare ogni danno alla sanità pnbblica. Art. 15 - I Medici visitatori si asterranno dall'<lver in cur::t i tenenti-postribolo e le persone di servizio che vi siano addette. Art. 16 Gli Ispettori, i Medici visitatori e gli aggiunti addetti agli Uffici Sanitari sono nominati d<l L !\iinistero-Interni per tre anni e possono essere confermati. Essi sono ripartiti in classi ed avranno ragione all': onorario i fissato nell'annessa :abella, secondo la classe cui appartengono. SEZIONE III. Delle meretì·ici. Art. 17 - Sono considerate meretrici le donne che esercitano notoriamente la prostituzione, e sono divise in due categorie : 1. Le meretrici che abitano nei postriboli tollerati; 2. Le meretrici isolate, quelle cioè che hanno abitazione particolare.

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