Felice Turotti - Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II

-(56)- del medesimo prerogativa della corona aderì ai desideri dei Tici· nesi. Il che fece tanto più volontieri e con maggiore sicurtà in quanto fino dal l8ia lo stesso feld maresciallo conte di Belle· garde generale della Lombardia in una letter..t all'incaricato Sardo in Mi lano cavalier Bonamico aveva implicitamen te professato l'o· pinionè medesima, che il transito cioè non può mai venir riguar· ,Jato come commercio. Su questi fondamenti, di ce il celebre Gualtcrio~ adunque il go· verno Piemontese stabilì ch'essendo quel dritto di concessione di transito prcro~ativa della Corona, il rinunciarvi quando venisse contrastato, sarebbe un comprélmetterc in guisa non lieve l'onore c l'indipendenza della medesima. Ma l'Austria non s'acquetava fino a tan to che non fosse arrivato a ridurre so tto la sua dipendenza • il Piemonte che credeva sfu ggit.ole per opera del re. Fu la prima quindi a ·gridare che il trattato del 1751 era violato , e secondo il solito menò gran scalpore a ' 'forino per m~:>zz o del suo incari - cato. Ma il re saldo come torre nel suo proposito di ede ferma e risoluta risposta. L' ira del gabinetto Viennese non eiJbe confine , ed il consiglio au lico nella Gazse tta di Milano pubblicò il decreto che minacciava il commercio del vino di Piemon te, feconda sorgen te di lucro per quel paese~ imperciocchè, i vini di Piemonte pagavano per l' introduzione in Lombardia lire 9. 1O austriache per ciascun ettolitro , e mercè il nuovo decreto pagar ne dovea 21. 4,5. Ecco il tenore del decreto. « Con sovrana ap·provazione viene ordinato dall ' I. R. Presidenza della camera anlica generale che il dazio d'entrata pei vini comuni dello Stato Sardo in trodo tti per la linea daziaria del regno Lombardo-Veneto sia aumentato all 'importo di L. 2L 4,5 per quintale metrico sporco. Si reca ciò a p1Jbblica notizia coll ' aggiunta che il nuovo dazio sudetto sarà attivato col giorno primo di maggio prossimo venturo, avvertendosi inoltre che nulla viene c ~ang i ato nell'attual e trattamento daziario dei vini comuni degli Stati di Parma, Biacenza, Guastalla, Modena e Ferrara contemplati alla rubrica 627, della vigente tariffa daz iaria, che però i vini comuni del cantone svizzero del Ticino potranno partecipare al trattamento più favorevole della citata rubrir.a, soltanto quando sieno accompagnati dalla bolletta di ~sportazione del dfltto cantone svizzero, e vengono intcodotli nella Lombardia per l' ufflcio Austriaco di Ponte Chiasso , e che mancando queste condizioni saranno pure assoggettati al maggior dazio di L. 2i. 45 per qnintale metrico sporco. (i) L'effetto però di questa violente misura fu totalmente opposto a quello che forse sarebbesi creduto o che almeno Mcttcrnich si era immaginato. (1) V. Gauetta di Milano 20 aprile 184a.

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