sènza troppì riguardi, al regime. Ìl testo del progetto presentato ,1lla Camera presentava anche una serie di articoli in cui le pene pei reati di stampa erano inasprite; il testo approvato li ha viceversa esclusi lasciando al governo ampia liberLà in materia in sede di revisione e rimessa a nuovo (secondo i fini-fascisti) del codice penale e di procedura penale ! La legge ha lasciato inalterato -in sostanza quel regim~ dei sequesLri amministrativi che più avvilisce la stampa e disonora il paese e che persino nella vecchia e tanto infamata Austria absburgica era subordinato alla conferma e.ntro tre giorni da parte del Tribunale. Per quel che riguarda, inoltre, i rapporti e le interferenze tra i decreti e la legge il ministro Federzoni ha inviato ai prefett.i, 1'8 gennaio 1926,-una circolare urgente in cui in attesa del Testo Unico tull,i i dubbi e i conflitti di competenza sono risolti, sistematicamente, a favore dei prefetti e a disfavore della magistratura. In quesl,a circolare il Ministro delt'Interno, ribadendo il concetto che il sequestro amministrativo dei giornali deve avere frà. i suoi principali obbiettivi quello della tutela dell'ordine pubblico, ba colto l'occasione per affermare che nell'esame delle pubblicazioni da sequestrare per tal motivo i signori prefetti dovranno prescindere completamente dalla conside- • razione delle intenzioni del giornale per fermarsi esclusivamente sul pericolo obbiettivo presentato, nei riguardi del mantenimento dell'ordine pubblico, dalle pubblicazioni in. esame. Il criterio, rigido e restrittivo in sommo grado, potrebbe tuttavia e~sere coonestato, 14 b•ullvu,va Gino Stanco
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