Fernando Schiavetti - Le condizioni della stampa nel regime fascista

Le legge approvata dalla Camera e dal Senaì~ e pubblicata su la G. U. il 5 gennaio 1926 non ha eliminato affatto i decreti : questi sono rimasti, per volere incontrastato del governo, integralmente in vigore. La legge - la tanto attesa legge organica su la stampa! - si è limitata a ben poco. Essa ha stabi - lito - aggravando ancora di più le dispo~izioni in merito dei decreti - che il gerente responsabile di un giornale non può essere che il direttore (art. 1.) ; ha attribuito al procuratore generale presso la Corte d'Appello la facoltà - d'indole quasi esclusivamente burocratica - dì riconoscere 11 gerente (art. 1.) lasciando al prefetto la facoltà di revocarne, come prima, il riconoscimento, dopo due diffide amministrative; ha fatto obbligo allo stampatore e all'editore del giornale di comunicare all'autorità giudiziaria le generalità, il domicilio e la residenza dei proprietari del giornale stesso (art. 3.); ha infine stabilito, che « le macchine, i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui viene stampato il giornale costituiscono garanzia» per l'eventuale risarcimento di danni e per le spese processuali, a meno cbe non sia offerta al riguardo una cauzione da stabilirsi dal presidente del tribunale. Tutta qui !a gran legge: essa non reca, nemmeno dal punto di vista reazionario, nulla di nuovo, se pur non si voglia considerare come una novità la creaziona di un ordine dei giornalisti (art. 7) il quale sarà senza dubbio usato, seguendo l'esempio delle corporazioni, come un mezzo di intimi dazione e di persecuzione personale contro i giornalisti avversi, 13 Biblioteca Gino Bianco

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