Volontà - anno XVII - n.11 - novembre 1964

Molto significative sono queste pa– role di un troviero del XTTI secolo, ri. ferite dal Cantù nella sua Storia Uni– versale (pag. 25 e segg.): « paesani e villani, quei del bosco e quei del pia– no, non so per quale ostentazione nè da chi prima istigati, a venti a trenta a cento tennero parlamento ... si abboc. carono privatamente». Da tali abboccamenti in privato, dai giuramenti di quegli uomini di far da sè, di lavorare insieme, di esercitare in comune un diritto, di procurarsi un esercizio di lavoro, di profitto e di di– fesa ... ecc. si svilupparono in seguito le ...constitutiones » per mezzo delle qua– li, nuove leggi, estrinse 1 ;azìone de.I sen– timento dei comunitari determinarono una regola della nuova vita sociale. E le « constitutiones » quasi sempre identiche nello spirito e nel contenuto, e qu.:,!>;sempr~ sorte per uguali neces-– sità e nello stesso periodo di tempo, ossia quando si determinarono uguali condizioni, pullulano per tutta l'Euro. pa, sistemano la vita politico-sociale dei comunitari e indicano il Comune. Lo spirito comunitario, che lega la gente a costituirsi in associazione, hc1 come caratteristica l'assenza di autc. rità. Ed ecco il secondo intento che tenta perseguire il comune: un intento libertario. Inutilmente nel comune primitivo, o meglio nella piccola comunità si ,·a cercando il principio di una autorità costituita. Le fratrie, le guilde, le ami– tas mancano di una qualsiasi forma di autorità poichè risultano da un ac– cordo privato. Qualche volta Ci imbattiamo in un « prepotso » o «priore» la cui autorità, limitata d'altronde da tutta la tribù o fratria o amitas, non va più in là di 650 una semplice rappresentanza o di or. ganiz.zare un comune lavoro. Perciò risulta quale incaricato, cui è affidata la messa in moto di quanto l'associazione comunalista ha delibera– to. Sotto questo clima di concorde vo– lontà, per cui si alleano o si separano gli elementi che lo compongono, ·I co– mune consegue il suo terzo e più gran– de intento: l'acquisto delle libertà per tutte le categorie di persone che lo comrongono. La grande e sostanziale differenza tra il feudo e il comune consiste ap. punto in una posizione giuridica degli abitanti completamente diversa, am.i opposta e in antitesi. Nel feudo non si trovano che liberi o servi. Ai primi sono risen,ati quei diritti feudali che caratterizzano la società del tempo mentre i se.condi ne sono esclusi interamente. Sopra tutte le persone si erge il « Si– gnore feudale», il feudalitario, che go– de della giurisdizione penale e civile; giurisdizione esercitata o da lui stesso o da un «capitaneo » o da un « balivo» alle sue dipendenze. Quantunque il Palmieri scriva nel 1821e parli delle condizioni feudali del– la Sicilia del suo tempo, tuttavia il suo quadro si presenta tristissimo e tra– gico: « sopravviveva ancora quel dirit. to per cui i coloni erano condannati come servi della gleba a coltivare con la forza le terre barone e l'infelice abi– tatore di una terra baronale non potea allontanarsene se pria non facca un memoriale al barone e ne ottenea il permesso, e se osava farlo, o in qua– lunque modo incorrea la disgrazia del barone, per ordine dello stesso era ar– restato e trasferito nelle carceri di

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