Volontà - anno XVI - n.7 - luglio 1963

• Il Dirillo in sè è l'insieme delle azioni che l'individuo può compiere i" seno alla co,,umità senza ledere gli interessi di essa •· Questa definizione si presenta relativamente • comoda • nell'applicarla ai rapporti interpersonali, come ad esempio al problema criminale (nessuna so– cietà può permettere che si vada a passeggio col fucile mitragliatore uccidendo delle persone a piacere). Se questa definizione riguardasse soltanto i rapporti interindividuali, sarebbe la ripetizione della famosa formula: « la Ubertà del cittadino si arresta al punto dal quale ha Inizio la Ubertà dell'altro cittadino•· Essa, però, riguarda anche i rapporti comunità-individuo. Si tratta non più di sopprimere l'autorità, ma di ripartirla, di distribuirla, privandola del suo carat– tere magico, astratto e della sua tendenzn all'illimitato. LA NOZIONE DI PROPRIETA' Abbiamo brevemente sfiorato il problema del fondamento del diritto, ci– tando qualche definizione generale del diritto. Affronteremo ora il problema, più interessante e più utile, del meccanismo di una nozione del diritto: la Pro– prietà. E' comunemente ~mmesso che tutte le rivoluzioni sono contro la proprietà; così come è ammesso che la proprietà è una nozione precisa ed assoluta: il che, senza essere folso, è molto inesatto. Esiste una definizione della proprietà nella nostra società attuale: • La proprietll. è il diritto di godere e di disporre delle cose in modo asso. luto purchè non se ne faccia un uso proibito dalla legge o dai regolamenti • 1 (Art. 544Codice Civ.) ( !). Rileviamo, intanlo, che questa definizione è, oggigiorno, divenuta inesatta anche in regime capilalistico. Ma la nozione di proprietà è diversa nel Medioevo (sovrapposizione delle diverse forme di proprietà sui fondi rustici); differente è- la nozione del •Mir• (2) russo, spesso citato, in cui coesistono la proprietà esclusiva del villaggio e la proprietà delle famiglie in seguito all'attribuzione successiva per lotti (citiamo il Mir russo a titolo esemplificativo, sembrandoci questa forma di proprietà poco « comoda i., specie quando si tenga conto che, con l'assegnazione, da parte del Consiglio degli Anziani, dei lotti tirati a sorte, il carattere egualitario risulta viziato); differente la nozione di proprietà-posses– $0 romana, in tutte le sue epoche ( Proprietà e possesso sono l'insieme dei modi di aporensione dei beni e degli oggetti e la loro formulazione teorica è fotta con riguardo a questi oggetti in rapporto ai soggetti). (I) All'art. 544 del Coc.l. clv. francese corrisponde l'art, 832 dl'I codice Italiano, che ha lo sletlO ronlcnuto (N. d. T.). (Z) Il • l\1Jr • ~ la comunità rurale autonoma dell'antica Runb, abollta definltlvamen1e nel 1911 (N. d. T.). 398

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