Volontà - anno XVI - n.7 - luglio 1963

«RIVOLUZIONE» «DIRITTO» « Non credo nè nelle Coswuzioni, nè nelle leggi. La migliore delle Costi– tuzioni non potrebbe soddisfarmi. Occorre dell'altro: amore appassionato, vi– ta e un mondo nuovo, senza leggi e, come tale, libero ... "'· (Bakunin - 1848) « ..• Avete compreso che, per ottenere una forza, occorre l'azione collettiva, la quale è impossibile senza una seria organizzazione, la quale, a sua volta, è impossibile senza adeguarsi al nostro programma ». (Bakunin _ 1869) DALLE DUE CITAZIONI SOPRARIPORTATE si rileva come venti anni di esperienza avevano indotto Bakunin non sollanlo a cercare un accordo rela– tivo alle norme liberamente acceltate, ma anche ad applicare quegli accordi. Rivoluzione e Diritto sono due espressioni discordanti. Sono esse incompa– tibili? S'è detto che se lo Stato autoritario e centralizzatore deve essere distrut– to dalla Rivoluzione, un diverso stato (cioè, una forma dl società: l'espressione stato bisogna prenderla in un?. ampia e completamente differente accezione) do– veva rimpiazzarlo. Così se il Diritto, strumento della classe dirigente, viene sop– presso, sussisteranno dei rapporti tra gli individui ed una formulazione di que– sti rapporti sarà probabilmente necessaria. Possiamo sin da ora avere una idea di ciò che non debbono essere e, può darsi. anche di ciò che non saranno: evi– dentemente, non si tratta di «fabbricare» un'altra utopia. Consideriamo soltanto che delle frasi come questa: « L'individuo godrà del– la libertà plù sconfinata in seno alla società liberamente federata», possono ser– vire come punto di partenza per tutti, ma non debbono servirci come un tura– buchi ideologico. Pertanto. anche con riferimento alla detta formula, vengono posti in evidenza tutti i problemi giuridici dei rapporti collettività-individuo, che bisognerà pur individuare, non già per fissarli preventivamente in una forma « prefabbricata », ma per esaminare, partendo dal concreto, la società che po– trebbe essere in rapporto con quella che è: giacchè è pericoloso tanto procede– re alla ~ieca credendo in alcuni slogans, quanto costruire dei ragionamenti utopistici. CRITICA DEL DIRITTO Nel secolo XIX si pensò che il Diritto fosse soltanto un insieme di regole, di norme rigide emanate dall'autorità per eccellenza, lo Stato, sotto forma di leggi, a mezzo dell'organo legislativo (teoria della normatività del Diritto). La definizione è incompleta, giacchè prende in considerazione soltanto un aspetto del Diritto. Infatti si può dimostrare con facilità che il diritto non si manife– sta soltanto e forzatamente a mezzo della forma legislativa, ma anche, ed in gran parte, a mezzo delle decisioni dei tribunali (è, ad esempio, il caso dell'ln- 393

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