Volontà - anno XV- n.5 - maggio 1962

piscono la violazione del diritto csi– stonte con l'impiego della forza. L'Eltzbacher, prima di giungere alla conclusione, tratta dei numerosi errori che si commettono nei con– fronti dell'anarchismo: l'anarchismo ha abolito la morale? Ha esso preso in considerazione ogni azione umana dal punto di vista astratto dei diritti illimitati dell'individuo? La sua ca– ratteristica è davvero la negazione di ogni programma? Respinge esso la società ed il suo ideale consiste nel fare di essa tabula rasa? Propa– ganda esso il crimine, il furto o l'as– sassinio? Si1uili domande ed altre ancora, però, non trovano riscontro ne1le « dottrine ,> analizzate. Qual'è il posto che spetta alle dot– trine anarchiche? Nei confronti delle scuole giuri– dico-filosofiche, le quali, affermando lo Stato, si suddividono in dogmat,i.– che, scettiche, e critiche ( sono rap– presenlale rispettivamente da Hoh– bes . Hcgel . Jhering; da Montai– gne • Dernstein; da Spencer), le dottrine anarchiche si pongono in forma di negazione: sicchè dal pun– to di vista dogmatico ( rigettano lo Stato senza restrizione, cioè senza tenere conto delle sue influenze in certe condizioni speciali) si hanno Ie dottrine di Godwin, Proudhon, Stimer, Tuckcr; dal punto di vista scettico ( negano lo Stato, ma dalla marcia della evoluzione traggono la conclusione che lo Stato scomparirà in av,•enire) si hanno le dottrine di Dakunin e Kropotkin; dal punto di "ista critico ( negano lo Stato nell'n• \'enirc in "ista di condizioni speciali che esistono attualmente) si ha Ja dottrina di Tolstoi. Le do1trine anarchiche, dunque, come genere di dottrine giuridico• 6loso6chc sullo Stato, si pongono come dottrine negative rispello a queHe affermative. L'anarchismo è pertanto Ja nega– zione giuridico-filosofica dello Stato. Bisogna studiare l'anarchismo - conclude l'Eltzbacher - con co– raggio, con calma e senza precon– cetti•. Quanto all'opportunità di combattere l'anarchismo con mezzi violenti, specie relativamente alla questione se i crimini commessi in visra della realizzazione d'una dot– trina anarchica siano più gravi di «ltri crimini politici o comuni, spet– ta ai legislatori di ciascun paese di decidere secondo le particolari con– dizioni in cui si presentano 5 • G. RosE <1 A dire il vero, l'E., fedele al motto: le ne propose ritn, je ne &uppost rien, j' expose, ha trattato dell'anarchismo dei sette autori scelti, con chiara obbiettività, quui sempre riportando le parole (!egli autori medesimi tratti dagli scrilti consul• tati. L'appunto che si può mUO\'ere all'E. è quello di avere consideralo l'anarchismo soltanto sotto il triplice aspetto del diriuo, dello Sto/o I;) della proprietà, lasciando per– lanto da parie i uiultìformi aspetti dell'a• rrnrchismo, il quale, nel suo completo con• figunr.rsi, è una \"era e propria • ,·isione• -ile).mondo li s Ancho 11uesta oonsider11zione lasci11 comprendere come l'E. non abbia voluto entrare nel merito delle que8tioni che! 1i 11gitarono in quei tempi: dalle teorie lom– hrosianc a quelle dei AOStenitoridella cri– minalità degli anarchici, dalla J)cricolositì al « crucifige li dell'anarchismo. ,\Itri ~lo. riograli, come l'E. impegnali per cariche pre!ISO Tribunali, Procure e Corti ,·arie. conclusero ben di\•enamente, non solo chie– dendo di mettere al bando le teorie, ma ,li 11ggra,·are le pene esistenti per gli 11nar• chici, ricorrendo a leggi eccezionali.

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