Volontà - anno XI - n.1 - gennaio 1958

ne s1esso, per coadiuvarlo nell'ap– J>licazione della legge. Questi abi– tanti, scelti trn i piìi ricchi ed one– sti del villaggio, giurano fodeltà al– la legge e prendono il titolo cli giu– rati; il Joro capo è chiamato mag– giore di giu~ti:.ia. Quando una rapina od un omici– dio sono commessi l'obbligo dei giu– rati è di scoprire l'autore e di con– segnarlo alla giustizia. Se il reo non viene arrestato ogni giurato de,•e pa– gare al tribunale competente una umlta. Una seconda multa è infli Ila collettivamente a tutta la popolazio– ne del comune; per le rapine 25 lire (dell'epo...:a) :1i comuni con 5 giurati e 50 a quelli con 10 giurati; per gli omicidi le multe si elevano rispet– tivamente a 100 e 200 lire da spar– tirsi, per il pagamento, tra le (ami– glie che abitano il villaggio. t evidente che con questa impo. stazione giuridica si mirava, attr,1- verso la questione di una perdita pecuniaria da evitare, ad eliminare il banditi8mo eliminando l' omertà della quale era circondato. Tutti i governi successivi, dallo spagnolo al piemontese, hanno conservato intat– to l'articolo ·di legge sulla responsa– bilità collettiva. II brigantaggio non è però diminuito per questo, perchè se ha perduto un pò della sua recrn– desceuza il fattore va piuttosto ricer– calo nel relativo progresso economi– co realizzatosi malgrado tutti gli o– stacoli politici e sociali. Del resto la migliore testimonian– za dell'ar1ificiosità della istituzione dei giurali, la cui responsabilità, e quella collettiva, si estendeva pure ai colpevoli di forti e di incendi, co– sì contraria alla tradizione ed all'a- nima sarda, è data dal fotto che col tempo essa di,·iene l'esclusivo e di– sprezzato appannaggio del sottopro– letariato dei villaggi di Sardegna, gente a lai punto miserabile da con– siderare un onore il fare la spia e, troppo spesi~o, il falso testimonio. Alla .fine del 18.mo secolo i giurati sono da tempo praticamente al ban– do della società sarda, per la qualr. il banditismo conserva - a parte le considerazioni psicologiche inerenti alla vendetta - un merito di ripa– ratore dei torti. In caso di cattura le pene previste vanno dalla decapitazione del colpe– vole di omicidio ali' impiccagionr per i colpevoli di rapina; al rapina. tore che abbia commesso il suo de– litto nell'interno del villaggio o nel– le sue immediate vicinanze è data possibilità di riscattare la sna con– danna ca1>itale con il pagamento di una multa di 200 lire. La Caria dc Logu prevedeva poi che i beni del latitante fossero confi– scati. Il latit:mte accusato di omici– dio può essere ucciso impunemen– te da chiunque lo incontri; chi gli dà asilo è punito con la l)rigione e con una confisca parziale dei beni. Sono esclusi d11ll'applicazione dellB legge la moglie, i genitori, i nonni, i fìgli, i fratelli e sorelle del lati– tante. Rispetto a quest'ultima dispo– sizione le recenti repressioni nel• l'Orgolese ·- quali risultano dall'in– chiesta di Franco Cagnetta pubbli– cata in « Nuovi Argomenti » nume– ro 10, settembre-ottobre 1954 - so– no in regresso di fronte a questo ele• mentare e medioevale senso di uma– nità. Già all'epoca della messa in vigo- 41

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