Volontà - anno VIII - n.12 - 15 aprile 1955

DELITTO E PENA L' lNDACINF. sulla responsabili- tà del delitto non :'.<ttrebbe faci– Jt•, ,(' la si volesse C3tcnderc al com– plC'~~o fattore genc1ico-s1orico-socia– le. che 1,uò influirvi. Tra Tomas Hobbes, elio sos1iene Ja causa della mah·agiti, iuuatu nel– l'uomo, u Gian Giacomo Rousseau, clw ne riversa Ja responsabiliti, al– la ~ocieti1, noi crediamo che non si tri11ta di scegliere, ma di ammettere entrambe le cause: Ja causa del vi– zio naturale, e la responsabiliti, dP-1- la società, che dove non serve a pre,·enire il delitto, coll:1 giustizi.a nella parità cli diri110, completa la ro, ina del soggetto. E di questo :1.v– viso era anche Bovio, il quale nel suo « Saggio critico del Oiritlo 1>e• nalc », portando in causa TriboUlet, dice: (( Uomi,,i P 111 N!llura. :$C('flera10 Mi feJle ·voi!» · Dunque. la Natura Sia al di sopra del bene e del male; mentre la so– cietà ha il do,•ere di correggere. do– ,·c Ja ~atura ha mancato. Ora, se l'Istituzione llenale lrn pur seguito in certo <1ualmodo l'e– voluzione dei !empi, non J)OSSiamo lo stesso dire che essa sia ancora arri\'ata all' altc:r.za dei tempi, a mal– grado lo scopo nmanirnrio che si proponeva la llUO\'a Scuola positiva. Nè possiamo ancora dire che i Co– dici odiernì eiauo impron1a1i a quei ;cntimenti umanitari, che I:. nuova .:cienza 6Ì augurava; nè Jn Magistra– tura, da parte 6Ua ha creduto di do\'cr dare alla Jcggc interpretazio– ne ]>ili liberale e pii, umana da quel– la che risulta dai Codici stessi; men– tre i regolamenti dei luog:hi di pena non dissentono da tutto l' andazzo della« Giustizia»; e nè tampoco co– loro che ne hanno la dirczi<me, si comportano in meglio, onde cercare di lenire la pena del rottame uma– no, che è stato loro affidato. La « leg~e », non si 1>reoccupa tanlo di « proteggr-re » In società dal delinque-ute, come pretenderebbe. ma si preoccupa pii:1 di vendicarsi del delinquente, continando in certo mo– do a praticare la tcorin del contrap– peso: occhio per occhio. dente 1rnr dente. ·ella legislazione del Regno di Sicilia di Federico li, gli eretici €'rano considerati pericolosi al.l'or– dine dello Stato. e 1e pene andavano dalla scomunica al marchio dell'in– famia, alla J>Crdi1adi tutti i diritli dviii, alla confisca dei beni, :-alle fiamme. JI re, credendosi investito del suo dirhto direttamente da Dio, si considcra\ta lui 11,tcsso Dio in ter– rn; sicchè, chi offendeva il re, offeu- 715

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