Volontà - anno VI - n.7 - 30 giugno 1952

Secondo: co11 sente11;c comprese tra un lungo termine di prigione e la morte per coloro clte ha,wo preso parte ,r.e.llaesecurione dei delitti inclusi ;,, <111esta legse; Ter::o: co11, u,1 limgo termine e/i prigione riei casi non compresi nei due 1u1rngrafiprecedenti. ART. 6 Coloro che clmm.o qualsiasi aiuto, non costituente in sè complicità o e>Gc11/tamet1to, a membri dei. gruppi o partiti indicati nell'articolo prece– ,lcntc, sara,1110 puniti con brevi termini di prigione o co,r l'esilio, secondo la dccisfrmc del Tribunale, il quale pu-0anclte imporre ,ma multa eia 5 mi– la a 100 mila pesetas. ART. 7 Coloro che avvantaggiandosi di paure più o meno fondate, lia causata l'esecuzione di qualunque crimine punibile da ,11wstaT.,egge ocl altri cli bri– gtmtaggio; oppure domanda a cl1iwu1ue a,1oninwme11te, sotto mi11acciea– perte o dissimulate, che con.segni o lasci in posti designati denaro, gioielli o titoli o proprietà di qualsiasi. specie; opure ancorn lo costringe a fare o 11011, faro qualcosa, sarà punito co,1 se11ten;e.comprese trn un. brev<·termù1e di prigione e la morte. ART. 8 Saranno esentati d<tllepenalità " cui potrebbero essere sottoposti coloro che si trovino nei casi seguent·i: a) coloro che essendo impegnati nella esecu::ione di qualsiasi delitto punibile eia c111e.sta Legge. lo cle11u,icia110 prima di commetterlo ed in tem– po utile 1>erprevenirne le conseguenze; b) coloro che sono compresi nella Sez. 3 dell'art. 5, quando abbiano aiutato efficacemente nella cattura del gru1>po; e) coloro che, essendo compresi nell'art. 6 ed auendo agito soltanto per paura, denu11::ia110 senza perdita di tempo i malfattori, alla forza pubblica. T • .t, semplice omissione clellfl pronta denuncia sarà comiderata come un aiuto ai criminali. AIIT. 9 L'Autorità competente per il giudizio sui crimini punibili da questa Legge sarà la giuriM:lùione militare, ed il processo sarà effettuato con pro– cedura sommaria. Se, per •peciali circostanz.e, ,i verificano incidenti non abbastanza gra– vi per es!ere definiti crimini di banditismo o terrorismo secondo la pre• sente Legge, ed invece essi sono taU ucondo la legge comune, la giuri.sdi::io– ne militare può ritirarsi a favore della giurisdizione ordinaria. ART. 10 Si intende abrogata la Legge per la Sicurezza dello Sta.to, ed ogni altra contraria alle disposizioni del presente Decreto•Legge, che sarà comunicato al Parlamento. 3i0

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