Volontà - anno VI - n.7 - 30 giugno 1952

ART. I Coloro e/re, per attaccare la sicure.::..::.a pubblica, terrori::auo gli abi• ta11ticli un villasgio, effettuano vende11e o TO/>presasliea carattere sociale o ,,olitico, ,listurbano la pace o /"ordine pubblico o i servizi pubblici, causa– no esplosioni, mw/ragi, deragliamenti, interruzioni delle comunica:ioni, frane, ttllttgamenti, sabotaggi, oppure impiegano quabiasi altro mc::o f>Cr causare grmuli danni, saranno puniti: Primo: con sentenza di morte se è stata causata la morte di qualcuno; ccondo: con se11te11:ecompresl• tra un lungo termine di prigione e la morte in altri casi. ART.2 La sistenw:ionc o l',uo ,lì sostanze, nwteriali o Mrumenti occorrenti alle i11t<'11:ioni di cui ul precedente articolo saranno puniti con la senten:a ivi dis11ostn1>er la seconda parte, anche se l'esplosione o l'incendio od ahro risultato drsiderato 11011 sit1 raggiunto. J\RT. 3 Co/oro che per commettere una rapiria, o in occasione della stPssa, at.• taccano o minacciano persone con armi da fuoco, saranno puniti: Primo: con sente'1:r, di morte s<> è statc, causata In morte rii qualcuno; Secomlo: con sentenze comprese tra un lungo termfoe di prigionP e la morte negli alt-ricrisi, ccl in pr,rlicolarc: ") s<> il criminale 0<.I i crimim,li Jw,mo aggredito i resiclemi cli qurJ/sitlsi luogo r,bitato, attc,cca11doquabicui stabilimenlo industriale o mercanti/e o persone pro/e!sionalme.nte incaricate della c1istodia e del trasporto di foridi o di titoli, oppure luumo rapinato viaggirllori in luogo disabitato; b) se qualcuno dei criminali ,,orta con sè armi da fuoco. ART. 4 Coloro che rupisco110qualsicMi versona. saranno ptmiti: Primo: con sentc11:t1di morte, se alla persona ra11ir.a è stata causata la· mori<> o n111tilttzio,ieo viol<>n:n,oppure se, la persona e$sc,ulo scomparsa, essi non i11dicm1.o il luogo in cui essa si trovi; Sccomlo: con sent.enze comprese tru, un lungo termine di prigione e la morte, ,wgli r,/tri Cllsi. Quando le circostanze $pcciali del caso rendono evidente che in nessun monH•11tov 0 i• stata alcuna ragione cli temere per la vita o la sicurezza dell~ />ersona rapita, si appliclaerà la legge. comune.. ART. 5 Coloro che, rilirando.,;i oMensibilmenle dalla vita sociale oppure viven– do in modi. naScosti nelle città, formano partiti o gruppi per scopi di rube• rir,, bmulitismo o rivolgimento sociale, saranno puniti: Primo: con sente11:a di morte per a) il c"po del Portito o gruppo in ogni coso; b) i membri di esso che abbiano in qualsiasi modo collaborato nella· csecu:io11e di qualsiasi delitto punito da questa legge; 369"

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