Lo Stato Moderno - anno VI - n.3 - 5 febbraio 1949

60 LO STATO MODERNO Regolamentazione dei rapporti economici e del lavoro III. cezionali ragioni (necessità di adempimenti internazio- Compiti e disciplina nali, specie quelli connessi all'E.R.P. e agli sviluppi del– dei sindacati l'O.E.C.E., i quali potrebbero richiedere speciali limita– zioni di poi-eri ai vari Stati aderenti; ragioni di sicu– rezza nazionale, etc), dovesse addivenirsi, torniamo ad insistere che tale potestà discrezionale deve rientrare nel– la competenza escfusiva del Consiglio Nazionale dell'Eco– nomia e del Lavoro, ferma restando la concorrenza in– tegratrice di quest'ultimo nella elaborazione legislativa che a tale classificazione di pubblico interesse consegui– rebbe, comprese le leggi di con versione degli eventuali decreti-legge emanati in via d'twgenza e necessità. Le oscillazioni dell'opinione comunista, nei vari sta– di delle relazioni preparatorie all'Assemblea Costituente, dell'elaborazione costituzionale in sede di Sottocommis– sioni, poi in sede plenaria di Commissione dei 75, e fi– nalmente nella discussione e nell'approvazione all'Assem– blea, hanno manifestato sempre due indirizzi strategici con parecchie applicazioni tattiche: 1) l'ipotesi della pos– sibile conquista del potere col metodo liberale-democra– tico (ipotesi che, man mano, con l'allontanamento dal tempo della liberazione e dell'insurrezione, è andata, co– me ognun vede, perdendo di verosimiglianza, fino quasi a scomparire); 2) l'ipotesi della lotta per il potere da con– dursi esclusivamente o prevalentemente fuori del piano liberale-democratico, su quello dei sabotaggi, della rivol– ta e in funzione del diretto aiuto russo-sovietico. E' chia– ro che, dopo il 18 aprile 1948, la seconda ha dovuto pre– valere. Gli atteggiamenti tattici .furono alla lor volta mu– tevoli e andarono dall'accoglimento della regolamentazio– ne giuridica dei rapporti di lavoro con opportuno con– trollo sui sindacati (allo scopo, proprio, di assicurare la democraticità interna e la libertà dei singoli componenti) fino alla negazione assoluta di essa, con la codificazione costituzionale, pura e semplice, della legittimità dello scio– pero• (di ogni e qualsiasi sciopero): ciò che, evidente– mente, giunge all'assurdo, in quanto pretende o può pre– tendere che dei rivoltosi i quali mirino a travolgere lo Stato abbiano a vedersi accordata - inevitabilmente, sot– to .pena di violazione della Costituzione - la tutela dello stesso Stato che intendono di somtnuovere, e di quel Go– verno che vogliono con mezzi violenti eliminare. Sulla legittimità dello sciopero e sulla necessità e convenienza di un suo disciplinamento giuridico, la mag– gioranza dei cittadini è senza dubbio concorde. Per conto nostro riteniamo, come abbiamo accennato, che nella presente imperfetta, eterogenea struttura· sociale clas– sista delle varie parti d'Italia e dell'intera Nazione, l'arma dello sciopero come autodifesa economica e come difesa politica della democrazia sia indispensabile; e che la regolamentazione giuridica debba, almeno in un primo tempo, ,esclusivamente rivolgersi alla garanzia effet– tiva della piena libertà di deèisione dei lavoratori, ov– viamente anche di quelli non organizzati sindacalmente, in ordine allo sciopero, mediante votazione segreta. Per ciò è necessario uniformare giuridicamente e tecnicamen– te la procedura di votazione, deliberazione e proclama– zione. Ma la pregiudiziale essenziale - come ripeto - è che la legislazione e la regolamentazione in materia non siano emanate se non dopo la costituzione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e con la concor– renza integratrice di quest'ultimo. Al quale, poi, dovreb– bero essere affidate tutte quelle forme di controllo giu– ridico che la legge riterrà di istituire sulle organizzazioni sindacali e sulla procedura di sciopero. Riteniamo che, allo stato presente della nostra evoluzione sociale, il con– trollo sulla legittimità dello sciopero, e quindi la sua e– ventuale repressione e condanna, non debba - in linea di massima - uscire dal limite che abbiamo segnato; non debba, cioè, valutarsi la finalild dello sciopero me– desimo, ma solo assicurarsi che esso sia liberamente pro– clamato da una libera maggioranza. Una eventuale pote- 1ld discrezionale di qualificare un determinato servizio o una determinala attività come di particolare in !eresse pubblico, al fine di sottrarre i lavoratori in essa impiegati alla normale capacità di esercizio del diritto di sciopero, 6 - nella nostra situazione sociale classista - carica di JH'ricoli. Se all'istituzione di essa, tuttavia, in vista di ec- E' anche opportuno accennare ad altri ,due tipi di agitazione affini allo sciopero, che -costituiscono umr delle novità del nostro tempo in materia di rapporti di lavoro, e il primo dei quali è particolarmente gradito ai comunisti. 1) La volontaria diminuzione di rendimen– to; 2) La produzione, la destinazione o l'impiego dei beni e dei servizi in modo difforme dalle intenzioni dell'imprenditore. La prima è, puramente e semplicemente, sabotaggio. Tutti vedono che lo scopo di essa (nelle sue varie mani– festazioni : astensione parziale o saltuaria, negligenza abi– tua le, etc.) non è quello, co11creto e specifico e visibile, o, anche se non specifico, concreto ed individuabile, del– la difesa del lavoratore, ma -- per il suo carattere sub– dolo, invisibile, e quindi non concretamente rivendica– Lario - quello di indebolire la produzione economica; e qualsiasi ordinamen lo democratico (non parliamo di quel– lo sovietico!) può legittimamente perseguirla e reprimerla. La produzione, la destinazione o l'impiego di beni e servizi in modo difforme dalle intenzioni dell'imprendi– tore, è un curioso, interessantissimo, vorrei dire intelli– gente, nuovo tipo di rivendicazione proletaria. Caso ti– pico, quello dei gassisti, a Roma e - se non ricordo male - a Milano, dove questi lavoratori, cambiando la misce– latura del prodotto, misero in ,distribuzione un gas più ricco di quello che l'impresa erogava. Altro caso, quello dei lavoratori di un'azienda elettrica che distribuiscano la luce gratis per un certo tempo. Tale tipo di sciopero attivo - secondo la espressione appositamente coniata - mira a danneggiare soltanto il datore di lavoro, mentre lo sciopero tradizionale danneggia anche tutti i consu– matori e rischia sovente di rendersi impopolare: Lo sciopero attivo è stato qualche volta ritenuto perse– guibile penalmente in. base all'art. 513 del Codice Penale vigente, connesso col 2• comma dell'art. 392 (violenzn sulle cose), che prevede la reclusione fino a 2 anni - a querela della persona offesa - per chi turba la cosid– detta libertà dell'industria o del commercio. Noi riteniamo che, in sede di elaborazione legisla– tiva, lo sciopero attivo debba essere considerato legitti– mo, come qualsiasi altro sciopero, purchè garantito dalla libera votazione di tutti i lavoratori direttamente interes– sati; e salvo il caso che il fatto costituisca reato, quello ad es. di mettere a repentaglio la pubblica incolumità. Per quanto rigual'da gli scioperi dei dipendenti di– retti dello Stato e degli Enti pubblici ausiliari, non è qui il caso di indagare sulla particolare natura del rapporto d'impiego (se sia costituito da un atto unilaterale d'im– perio o in.vestitura a cui l'accettazione del singolo non basta a conferire cnratter,e contrattualistico, o se sia in– vece un atto bilaterale di natura pubblicistica o addirit– tura privatistica). Diremo solo che - anche in questo campo· - una eventuale esclusione· del diritto di sciopero non potrà legittimamente prospettarsi - a nostro avviso - se non quando saranno costituiti degli organi speciali, capaci di risolvere le speciali controversie cli lavor.o e d'impiego, e nei quali, per la loro composizione e le ga– ranzie giuridiche del loro funzionamento, i lavoratori possano avere piena fiducia. I I I I I I

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