Lo Stato Moderno - anno VI - n.3 - 5 febbraio 1949

,LO STATÒ M'ODE'RNO 61 E parliamo brevemente di quello che qualcuno ha chiamato il rebus dell'art. 39. Da esso, come da un buco misterioso, potranno u– scire conigli e serpenti; ma, per la verità, può uscirne anche un bel ragazzo vivo e vitale. L'organizzazione sindacale è libera. Ciò significa che chiunque può prendere l'iniziativa della costituzione di un sindacalo. Naturalmente, sia di lavoratori che di da– tori di lavoro. Ma c'è anche - data la formulazione ge– nerica - una curiosa possibilità: quella del sindacato misto, di datori di lavoro e di lavoratori. Il fascismo rea– lizzava un.. collegamento interclassista sul piano di un su– periore organo statale coattivo, nel quale i rappresentanti dei tecnici venivano inclusi nella parte sindacale dei datori di lavoro. In base all'art. 39 c'è ora la possibilità di uu esperimento di collegamento interclassista nell'in-. terno del sindacato. Lo citiamo a titolo di curiosità, per– chè non lo riteniamo comunque di pratica attualità. La libertà di organizzazione sindacale implica - a nostro aYviso - l'illegittimità costituzionale di ogni e– ventuale imposizione autoritaria dei sindacati da parte di chiunque, Stato, Enti pubblici, privati. Nessun limite è imposto, nè può esserlo, al numero dei sindacati. L'iscrizione individuale ai sindacati è as– solutamente libera. Nè limite alcuno è posto in ordine alle categorie che possono sindacarsi, ciò che taglia, co– stituzionalmente, la testa al toro della capacità giuridica sindacale dei dipendenti statali. Uno solo è il limite che la legge può imporre ai sin– dacati, ed è in relazione con l'obbligo della registrazione. Qui sorgono altri problemi. Condizione per la registra– zione è che < gli statuti dei sindacali sanciscano un ordi– namento interno a base democratica>. E' quindi necessario che la legge precisi: a) chi deb– ba procedere alia registrazione; b) quale controllo dovrà essere efCettuato per stabilire la democraticità degli or– dinamenfi interni. L'art. 39 parla di e registrazione pres– so uffici locali o centrali>. E' la parte più gravemente e diremmo - colpevolmente lacunosa dell'articolo. Tutti i partiti l'hanno approvala o subita con delle ar– rière - pensées · differen.tissime, ciascuno praticamente spe– rando che il controllo lo avrebbe esercitalo lui! A nostro avviso gli uffici in parola dovrebbero di,pendere dal Con– siglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (del quale - come abbiam detto avanti - riteniamo debbano far parte, tra gli esperii, dei giudici, ordinari e amministra– tivi); essere composti a simiglianza di esso C.N.E.L.; e il controllo dovrebbe concretarsi in. relazioni ufficiali pubbliche, debitamente motivate, e suscettibili di gra– vame, insieme al conseguente diniego di registrazione, da– vanti al Consiglio Nazionale, o di concorrente ricorso straordinario al Capo dello Stato. Nel suo contenuto, poi, il controllo n.on può che li– mitarsi ad accertare che lo statuto del sindacalo e san– cisca un ordinamento interno a base democratica>. Pra– ticamente, riteniamo, deve accertare che le disposizioni statutarie non solo enuncino il principio della elettività delle cariche e degli organi direttivi, esecutivi e di con– trollo interno (sarebbe troppo semplice e comodo); ma contengano tulle le norme capaci di assicurare effettiva– mente la possibilità pratica che tali elezioni interne av– nngano con la piena libertà dei singoli organizzati. Deve, anche, a nostro avviso, ammettersi la denunzia di anti– democralicità, intesa ovviamente come concreta e circo– stanziata violazione dello statuto sindacale, da parte di qualsiasi organizzato, dinanzi al Consiglio Nazionale del– l'Economia e del Lavoro (o a quell'organo cui per legge Hrà affidata la registrazione). La registrazione ha tutti i caratteri dell'atto, anzi del procedimento amministrativo. Comincia, evidentemente, con la richiesta. Tale richiesta è obbligatoria. Ma anche qui l'art. 39 ha una formulazione infelice. Difatti chi è il soagetto passivo dell'obbligo? Il sindacato. Ma il sinda- calo non ha personalità giuridica, fino a quando non è registralo (comma successivo), e quindi l'obbligo giuridi– co rimane senza il suo termine concreto. Si può inveC'é parlare di necessità della richiesta di registrazione, per ottenere un determinato effetto: il riconoscimento della personalità giuridica. L'obbligo, un obbligo di natura ci– vilistica, lo hanno i rappresentanti degli organizzati, come quelli di una società di diritto comune, verso gli orga– nizzali stessi, i quali possono valersi delle ·comunj armi che il Codice Civile fornisce loro. Inoltre: a che cosa mira il legislatore, stabilendo la registrazione obbligato– ria? Evidentemente a tutelare l'interesse pubblico, altri– menti questo non sarebbe che un capriccio burocratico. Dunque la registrazione, come procedimento, sia nell'ob– bligo della richiesta, sia nell'esame delle condizioni costi– tuzionali (democraticità), sia nella fase finale, è un atto amministrativo di evidente natura pubblicistica. L'ultimo comma dell'art. 39 dice: e I sindacati regi– strati hanno personalità giuridica. Possono, rappresen– tati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipu– lare contratti collettivi di lavoro con efficacia obàliga– toria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce>. Da tutto il contesto dell'articolo, quindi, appare evi– dente che il legislatore ha inteso di riconoscere ai sin– dacati un, carattere pubblicistico; e ciò spiega (e solo ciò può giustificare) la richiesta del requisito della de– mocraticità, fatta in modo così solen.ne . Su questo carat– tere pubblicistico la lotta è rovente. I comunisti insistono nel negarlo, e lo negano tutti coloro che paven.tano, dal– l'attribuzione del carattere di persona giuridica di diritto pubblico, la conseguente necessità di un controllo dello Stato, sia di tutela o di vigilanza. Ma un carattere pubblicistico non si può logicamente negare - a mio avviso - quando si attribuisce, come fa l'art. 39, ai sindacati la potestà d'imperio erga omnes, che vincola anche i non iscritti. Cha tale efficacia erga omnes sia necessaria, è ormai pressocchè pacifico; ma ciò, appunto, dimostra che la moderna evoluzione sociale e giuridica porta con sè fatalmente un ,crescent-e caratte– re pubblicistico dei sindacati: Si potrebbe sostenere che l'efficacia erga omnes so1·– ge dalla rappresentanza unitaria proporzionale dei vari sindacali, e non dai singolf sindacati i quali rimangono persone giuridiche private, e quindi n.on sottoponibili a controlli amministrativi speciali. Ma è obiezione cavil– losa, giacchè la legge parla espressamente dei sindacali, e non dello speciale mutevole e transitorio organo di loro temporanea rappresentanza, come dei soggetti giuridici dei contratti collettivi. E le eventuali violazioni contrat– tuali saranno violazioni dei sindacali, che avranno pèr soggetto passivo i sindacali. La realtà pubblicistica di questi Enti ormai non può essere negata, diremmo, anche per semplice lume di buon– senso. Aver usalo un.a formula ,evasiva non può servire che ad accrescere i dubbi e le problematiche perplrssitù, e naturalmente i conflitti. E' appena il caso di dire che un controllo di legit– timità risulta logicamente e perfettamente compatibile con l'autonomia e l'autarchia dell'Ente controllato, anzi quasi sempre giova al suo vero· interesse, com'è per i Comuni. Ma data la particolare struttura e la speciale funzione di difesa dell'organizzazione sindacale in quanto tale (giacchè per i suoi compiti più vasti, inerenti alla par– tecipazione responsabile alle attività di governo econo– mico e politico, quali la democrazia moderna e socialista intende, non i sindacati dovranno agire direttamente, ma democratiche rappresentanze delle categori'l! nei compe– tenti organi legislativi, esecutivi e giurisdizionali); data la speciale funzione di difesa - dicevo - dell'organiz– zazione sindacale, appare necessaria e conveniente che la vigilanza su di essa, opportunamente disciplinala JN!r legge, sia affidata al Consiglio Nazionale dell'Economia, organo ausiliario delle Camere e del Governo. NINO RUSSO PEREZ

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