Lo Stato Moderno - anno III - n.20 - 20 ottobre 1946

474 Delle leggi stabiliranno ugualmente lè modalità di funzionamento dei ser– vizi locali delle amministrazioni cen– trali In modo da avvicinare l'ammini– strazione agli amministrati. TITOLO UNDICESIMO DeUa revi'.sione della Costituzione • Art. 90. - La revisione ha luogo nelle forme seguenti: La revìsione deve essi:re decisa con una risoluzione adottata a maggioran– za assoluta dei membri componenti del– l'Assemblea nazionale. La risoluzione precisa l'oggetto della revisione. Essa viene sottoposta entro il termine minimo di tre mesi, ad una seconda lettura, alla quale si dovrà procedere con le stesse modalità della prima, a meno che il Consiglio della Repubbli– ca, richiesto del parere da parte della Assemblea nazionale, non abbia votata a maggioranza assoluta la stessa riso– luzione. Dopo questa seconda lettura, l'As– semblea nazionale elabora un progetto di legge che importi revisione della Co– stituzione. Questo progetto è sottopo– sto al Parlamento e votato a maggio– ranza e nelle forme previste per le leg– gi ordinarie. Esso viene sottoposto al referendum salvo nel caso che esso sia stato adot– tato in seconda lettura dall'Assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi o sia stato votato con la mag.J gioranza dei tre quinti da ciascuna del– le due Assemblee. Il progetto è promulgato come legge costi,tuzionale dal presidente della Re– pubblica entro otto giorni dalla sua a– dozione. Nessuna revisione costituzionale ri– guardante l'e5istenza del Consiglio del– la Repubblica potrà essere attuata sen– za l'approvazione di questo Consiglio o il ricorso alla procedura del referendum. Arl 91. _ Il comitato costituzionale è presieduto dal presidente della, Re– publica. Esso comprende: il presidente della Assemblea nazionale, il presidente del Consiglio della Repubblica, sette mem– bri eletti dall'Assemblea nazionale al– l'inizio di ogni sessione annuale con rappresentanza proporzionale dei grup– Pl parlamentari ma scelti all'infuori dei suol membri, tre membri eletti con le stesse modalità dal Consiglio della Re– pubblica. Il comitato costituzionale esamina se le leggi volate dall'Assemblea nazionale implichlno una revisione della Costi– tùzione. Art. 92. - Entro il termine per la pro– mulgazione delle leggi, il comitato è ri– chiesto di parere su domanda emanan– t. congiuntamente dal presidente del– i. Repubblica e dal presidente del Con. !lgllo della Repubblica, ove il C:onsi– ltlio abbie deciso a mag~oranza asso- Lò STATO MODERNò luta dei membri che lo compongono. Il comitato esamina la legge, cerca di provocaré un accordo fra l'Assem– blea nazionale ed il Consiglio della Re– pubblica e, qualora non Vi riesca, de– cide entro cinque giorni dalla richiesta del parere. Questo termine è ridotto a due giorni in caso di urgenza.' Esso è competente per decidere sulla possibilità di revisione delle disposi– zioni dei titoli dal primo al decimo del– la presente Costituzione. Art. 93. - La legge, che secondo il parere del comitato implica una revi– sione della Costituzione, è rinviata al– l'Assemblea nazionale per una nuova deliberazione. Se ·il Parlamento mantiene il suo vo– to precedente, la legge non può essere promulgata prima che la Costituzione sia stata riveduta nelle forme previste dall'art. 90. Se la legge è giudicata conforme alle disposizioni dei titoli dal primo al de– cimo della presente Costituzione, essa è promulgata nel termine previsto al– l'art. 36, con il prolungamento della durata dei termini previsti al prece– dente art. 92. Art. 94. - In caso di occupazione to– tale o parziale del territorio metropo– litano da parte di forze straniere, nes– sun procedimento di revisione può es– sere iniziato o proseguito. Art. 95. - La !orma repubblicana del– lo Stato non può essere oggetto di pro– posta di revisione. TITOLO DODICESIMO Qisposizioni transitorie Art. 96. _ L'ufficio dell'Assemblea na– zionale costituente è incaricato di as– sicurare la continuità della rappre– sentanza nazionale sino alla riunione dei deputati della nuova Assemblea nazionale. Art. -97. - Nel caso di circostanze ec– cezionali, i deputati in funzione all'As– semblea nazionale costituente potran– no sino alla data prevista dall'articolo pr~cedente, essere riuniti dall'ufficio dall'Assemblea, sia su· propria iniziati– va, sia su richiesta del governo. Art. 98. - L'Assemblea nazionale si riunirà di pieno dirtto il terzo giovedì successivo alle elezioni gene,-ali. Il Consiglio della Repubblica si riu– nirà il terzo martedl che segue la sua elezione. La presente Costituzione en– trerà in vigore a partire da tale data. Sino alla riunione del Consiglio de1la Repubblica, l'organizzazione dei poteri pubblici sarà regolata dalla legge del 2 novembre 1945, avendo l'Assemblea nazionale le attribuzioni conferite da tale legge all'Assemblea nazionale co– stituente. Art. 99. - Il governo provvisorio co– stituito in virtù dell'art. 98 rimetterà le proprie dimissioni al presidente della Repubblica non appena questo sarà e– letto dal Parlamento nelle condizioni ffssate dal precdente art. 29. Art. 100. - L'ufficio 'dell'Assemblea nazionale C06tltuente è incarica\io di preparare la riunione delle Assemblee istituite dalla presente Costituzione e, in particolar modo, di assicurare ad es– se, già prima della riunione del loro rispettivJ uffici, i locali e i mezzi am– ministrati vi necessari al loro funziona– mento. Art. 101. - Nel termine massimo di un anno a partire dalla riunione della Assemblea nazionale, li Consiglio della Repubblica potrà validamente delibe– rà.re dal momento in cui i 2/3 dei suoi membri saranno proclamati eletti. Arl 102. - Il primo Consiglio della Repubblica sarà rinnovato integral– mente nell'anno che seguirà il rinno– vamento de! consigli municipali; questo dovrà aver luogo entro un anno a par– tire dalla promulgazione della Costi– tuzione. Art. 103. - 'Sino all'organizzazione del consiglio economico e nel termine mas– simo di tre mesi a partire dalla riu– nione dell'Assemblea nazionale, Si so– prassederà all'applicazione dell'art. 25 della presente Costituzione. Art. 104. - Sino alla riunione della Assemblea dell'Unione francese e nel termine massimo di un a~no a partire àaUa riunione dell'Aissemblea nazio– nale, si soprassederà all'applicazione degli articoli 71 e 72 della presente Co– stituzione. Art. 105. - Sino alla promulgazione delle leggi previste dall'art. 89 della presente Costituzione e sotto riserva delle disposizion1. stabilenti lo statuto di certi dipartimenti e territori d'oltre– mare, i dipartimenti e i comuni della Repubblica francese saranno ammlni– strati conformemente alle leggi vigen– ti, salvo per c.iò che riguarda i para– grafi 2 e 3 dell'art. 97 della legge del 5 aprile 1884 per la CUi applicazione la polizia di stato verrà messa a disposi– zione del sindaco. Tuttavia, g]j atti compiuti dal prèfet– to nella sua qualità di rappresentant~ del dipartimento saranno da lui fatti eseguire sotto il controllo pemu_men~e del presidente dell'Assemblea d1par-h– mentale. Le disposizioni del capoverso. prece– dente non sono applicabili al diparti– mento della Senna. Art. 106. - La presente Costituz1one sarà promulgata dal presidente del go– verno provvisorio della Repubblica en– tro i due giorni seguenti alla data del– la proclamazione dei risultati def re– ferendum e nella forma seguente: • La Assemblea nazionale costituente ha a– dottato, il popolo francese ha appro· vato •· . 11 presidente del governo provv1so· rio della ·Repubblica promulga la Co· stituzione di cui segue il testo: (Testo 'della. C03tituzione sopra. j_PO~– t.ato, a.pprovato dal!' A;ssemb!ea. 1.,;0$bi· tuente i! 29 settembre 1946 e da! popolo fra.ncese co! referendum del 13 ottobre successivo).

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