Lo Stato Moderno - anno III - n.18 - 20 settembre 1946

420 LO STATO MODERNO « il .massimo 'delle responsabilità, 'allo scopo 'di "µ.ifendereal massimo 1gli interessi indissolubilmente /uniti deNa .iazione è dei lavoratori». Ma DEfilo stesso mo<lo .che ripudia la posi– zione statica ed ac.dusivam·ente mediatr.ice di partito-sand– wich, di partito-cerniera tra le altre due maggiori formazioni francesi, con una non celata ambizione di superare in çoe– ren2Ja, concretezza, volontà realizzatrice e solidarietà inter– nazionale il Partito comunista, intende ispirare la propria ope– ra di governo alle- necesisità di .realizzare le esigenze più sen– tite della classe operaia, la quale « trascinando dietro di sè glt altri ~trati _lavorotori può ~ol.a ,promuovere ~l progresso sociale e la '=tif esa delle libertà ». 1 In coool'llSione, malgrado Guy ,Mdllet ~ia asceso al segre– tariato e i;ia stato }eriamente compromesso l'ascendlente di B>lum,si avrebbe torto a considerare il .Congresso come una ipiena vittoria delle sinistre, specie poi dandosi un'interpre– tazione correlativa ai problemi del socialismo italiano. Infat– ti la nuova Direzione è costituita di una base semi-pari– taria (16 alla « sinistra • su 31); non possiamo dar torto 0 Saragat che paragona questa sinistra .più alla posiz'ione di " I'lliziativu .socialista » che ai nennisti. ,Comunque è escluso che sia .in atto qua,lcosa che assomigl:i al fusiorusmo, tanto è vero che uno diei primi atti del nuovo segretario del par– lfito è stato queJ.lo <li .sciogliere tl Comi:té d'entente (Com'itato d'intesa) tra i due partiti .marxisti. Se s.posl'lllnento a sinistra ,v'è stato, •lo .si è avuto nel i;enso di .una maggiore fermezza verso scivolamenti, politici e ~ociali, a d~tra e 1,5opratllut!to nel senso di ritrovare una :più efficace aderenza oon le masse operaie: ,problem'a che per Al socialismo .rimMe iempre problema di vita o di morte. GIULIANO PISCHEL IL DIRITTO AL LAVORO Nell'attuale periodo di gestazione della legge fondamen– tale dello Stato, da varie parti si fanno proposte per richia– mare l'attenziooe di coloro, ,cui .spetta il cOIJJiPito d'i elabo– rare .la nuova costituzriooe italiana, 5U alcuni criteri ritenuti, per ragioni diverse, ,preferibili e di opportuna adozione. Le proposte sono ovviamenti differenti secondo l'oggetto che considerano e la tendenza politica del formulante. Vi è però tra esse un• punto su cui è comune il consenso: quello per cui la nuova costituzione italiana dovrà contenere <lei prin– cipi generali a cui si informerà l'attività iegislativa, arnmini– s.t:rativa e giudiz.i'aria degli Cl'Tg'3lli dello Stato. In campo economico i culrori di economia politica che si sono occupati della nuova costituzione hanno manifestato la loro adesione a questo cri erio della generalità <lei principi politico-economici che dovranno essere espressi nella nuova costituzione. Non ci ri·sulta però che tra questi principi sia stato incluso e considerato quello del diritto al lavoro. Il principio del diritto al lavoro oome diritto politico non è sdltanto una gua,relÌ'lliigia giuridica .ma, come quasi rutti i diritti,' ha un .contenuto ec<onom•ico:quelllo defila ,possibilità per rutti coloro .che ne sono investiti di svolgere un' :attività produttiva adeg~atamente compensata. Di contro al diritto al lavoro sta l'obb!igo in un a:ltro soggetto (lo Stato, trattan– dosi di un diritto politico) di creare la possibilità per tutti i cittadini di esercitare il diritto, cioè di svolgere un'attività produttiva. I· In ogni tempo dei principi politico-economici, anche se non espressi nella .costi~one, sono prevalsi nell'.ordinamento di un paese. Se si considerano le successive fasi della storia economica anche <li uno stesso paese è facile rtlevare la pre– valenza <li una data organizzazione produtti,va e correlativa– mente di alcuni obbiettivi ritenuti socialmente desiderabili: dal vincolismo medioevale alla libera concorrenza dell'epoca s:leilumi, dall'autarchia mercantilistica a quella nazionalistica degli anni precedenti la seconda guerra mondiale. Attualmente si è giunti in molti paesi a proporre e sostenere il principio del diritto al lavoro. Tale diritto esisteva come diritto presuntivo soltanto, non come diritto effettuale, in quanto il suo esercizio presuppone una domanda di lavoro adeguata a:lla disponibilità di forze lavorative. Nella società a forma prevalentemente liberistica vi è sempre un divario tra questi due termini e si ha così il fenomeno ~ocralle d'ella disocoupazione, intesa 6Ì'a come disoc– cupazione stagionale, che dipende dal modo di svolgersi di alc1µ1e attività connesse con l'agricoltura o comunque con il variare delle stagioni, sia come disoccupazione strutturaie; come eccedenza continua tra domanda e offerta di lavoro. Alla disoccupazione si cercò di porre rimedio facendo affluire ad altri mercati la mano d'opera esuberante (emigra– zione). Quando si giunse alla saturazione economica di questi mercati l'emigrazione non fu più possibile. Si ricorse ai sus– sidi di disoccupazione, alla politica dei lavori pubblici e ad altre forme. di assistenza sociale. La· disoccupazione persisteva perchè [a politica economica si occupava di questa conµad– dizione economica, in senso proudhoniano, solo in via secon– daria e occasionale per evitare agitazioni nella classe lavora– trice. Nelle società a forma prevalentemente collettivistica il diritto al lavoro è incluso e superato dal dovere del lavoro. L'obbligo del lavoro è stabilito per ragioni economiche, cioè per ottenere il maggior sfruttamento possibile delle forze pro– duttive, ma anche per ragi,mi morali: !'.ozio è considerato un male nell'utopia campanelliana e presso ,gli Incas. La mediazione tra le due preoeclenti fonne di ordina– mento economico è stata predisposta per la Gran Bretagna dal Beveridge, il quale sostiene che il diritto fondamentale del– l'uomo non è il diritto di proprietà ma il diritto al lavoro e la politica economica deve intervenire nella vita economica di un pa~se al fine _di assicurarne l'esercizio, Per poter stabilire l'opportunità di inserire, nella nuova costituzione italiana il principio del diritti.'>al lavoro bisogna sta:bilire quali sono le condizioni necessarie e sufficienti perchè il soggetto passivo di taie diritto, lo Stato italiano, poss~ ga– rantirne J'eseroi:zio. Come tuffi i pnn~i economici anolre il principio del diritto al lavoro ha un a~tto politico e un aspetto economico e correlativamente il suo riconoscimen~ presuppone delle condizioni politiche e delle condizioni eco– nomiche. Parlando di presupposti politici a tutta prima si pensa ohe solo in un ordinamento a carattere socialistico si può ammettere il diritto al lavoro, in quanto solo in un ·simile ordinamento le funzioni delll) Stato in campo economico sono molto ampie. Ma non bisogna dimenticare che il piano Be– veridge è stato elaborato da un liberale (non liberista) e che · l'ordinamento liberale non esclude 'il priori qualsiasi torma di intervento statale in eoonomia, purcM sia conforme alla mag– gior libertà (in senso mora4e) dei singoli. Sarà pertanto .sµffi– ciente ohe il partito politico al potere ammetta l'intervento dello Stato in economia. J presupposti economici per il ri<X>noscimento del dirjtto al lavoro sono più complessi. Perchè lo Stato possa intervenire

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