Lo Stato Moderno - anno III - n.12 - 20 giugno 1946

282 Art. 39. - La salvaguardia dei diritti iscrutti nella presente dichiarazione, il mantenimento delle dstrl.tuzion.i demo– cratiche ed il progresso sociale -esigono che tutbi conoSIC'anoe compiano il pro– prio dovere: i cittadini devono servire la Re,pubblica, difenderla a prezzo della loro vita, partecipare ag,li oneri dello Stato, concorrere -con il loro lavoro al Lbene comune ed a1utarsi fraternamente. DeJle istituzioni della Repubblica TITOLO I. Della sovrani:à e dell'Assemblea nazionale Art. 40. - La Francia è una Repub– lJ!doa indivisibile, democratka e sociale. Art. 41. - La Francia forma con i teiu-itori d'oltremare, da una pairte, e oon gli Stati associati, dall'altro, una undone liberamente consentita. Alrt. 42. - L'em.blema naziona 1 le è la bandiera tricolore, bl•u, bianco, rosso, a tre bande verticaLi. Ili motto della Repubblica è: « Liber– tà, Uguag>Lianza, Fraternitl\•· Art. 43. - La sow-aniità apparr-tiene al popolo. Essa è e-sei-citata conformemen_ te alla Oosti tuz.ione. Art. 44. - Tutti i sudditi dlehl'Unione francese godono del diritti e delle li– bertà della persona umana garantiti dagli articoLi da 1 a 39 della presente Oosbi tuzione. 'Duttd i nazionali ed i sudditd fran– cesi del territorio metropolitano e dei terntori d'oltrema11e godono dei diritti di cittadino. Airt. 45. - I naitrlvi dei territori d"ol– tremare ai quali la legge i,i,conosce uno statuto 'J)ersonal!e, oonservano questo sta,tuto finchè non vii abìxiano essi slr.!ssi rinunciato. Questo statuto non può in nessun caso costitui,re motivo pe,I" rifiutare o limitare i diritti e le libemà garantiU daig,ld artcoll da 1 a 39 della presente Oostit\12lÌone. Art. 46. - La Repubblica frano:?Se, fedele alle sue tradi2lioni, si conforma allle norme del diritto pubblioo inter– nazionale. Essa non intropn.~derà al- 0Wla gu'e'!Tll a scopo di conquista e non userà mai Le sue forze contro 1a libertà dli alcun popolo. Sotto riserva dii reciprociità, la Fran– cia 'acconsente a Ile limi tazrlon! di so– 'llll'aaidtà necessar~ aLl'iorgaruzzazrlone ed alla difesa della pace. Artt. 47. - Il popolo francese eserci– ta la sua sowarui.tà tramite i suoi de– putati a,ll'.Assemblea ruuJionale, ebetti a su!tra~ universale, uguale, direbto e segreto. La Oostitu2lione mm potrà essere mo– dificata che a mezro di referendum conformement'e all'articolo 123. LO STATO MODERNO Art. 48. - I territori d'oltremare e– leggono, alle condi2.ioni stabilite dalle leggi e:ettorali, deputaitd aill'Assemblea na2lionale. Art. 49. - Sono elettori tutti i na2lio– nali e sudditi francesi dei due sessi, che siano maggiorenni e godano dei di– rJ!Li civili e polibioì. La magg>iore età è ~ta a v0Illti anni. Alrt. 50. - I deputati a11.'Assemblea na~onaile sono eletti pe,r oiinque alllni. I poteri dd un'Assemblea cessano al mo– men•to dell'entrata IÌiil fWlzione della nuova Assa:nblea. Sono eleggibili gli el.etton e Le elet– trici che abbiano compiuto ventitrè anni. Le cause di Lncl.!.iggihiJ .i.tà e d 'incom– pat.ibilità sono stabilite dalla legge. A!l't. 51. - L'Assemblea nazionale e– legge il presidente del Consi®lio dei mi– mst.ri conformemente agli articoli 76 e 94. Art. 52. - La guerra non può essere dichiarata senza "'assenso preventivo dedl'Assiemblea nazionale ed hl parere preventivo del Qonsi,g,l:..o dell'Unione tJrancese. Axt. 53. - L'Assemblea naz.ion.alecon– vallda l'elezione dei suoi membri. La procedura d"1 oontrollo sulla regolari– tà delle operazrlonii elettorali è deter– mina1la da1la legge. A!l't. 54. - L'Assemblea natllionale s: riumsce cli pieno diritto in sessione annuale il secondo martedi di gennaio. La durata romplessiva delle interru~ zioni àel1a sessione non può superare i quattro mesi. Sono considerate come interruzioni di sessione gli aggiorna– menti di seduta superiol1i ai dieci giorni. Art. 55. - Le sedute dell'Assemblea naZlionale sono pubbldche. I resocon– ti in exten.so dei dibattiti sono pubbli– cati nel Journa,! OfficieL. L'Assemblea può oostituirsi in comi– tato segreto. :Elssa decide se l'argomento discusso in comitato segreto debba essere ripre– so in seduta pubblica, e se il reso– conto in exten.so dei dibattiti in comi– tato segreto debba e55ere pubblicato. Art. 56. - L'Assemblea nazionale e– legge i1 suo ufficio ogni anno all'ini– zio della sessione, con rappresentanza proporzionale dei partiti. Art. 57. - Quando a•Assemblea non è in sessione, il suo ufficio controlla l'a– zione del gabinetto. Esso può COJ'\Voca– re l'Assemblea: deve farlo a domanda di un terzo dei -deputati o del Con– sigli~ dei ministro. Art. 58. - Nessun deputato può es– sere perseguito, ricercato, arrestato, im– prigionato o g:i uddca to a causa d<elleopi– nioni man1festate o dei voti emessi neL l'esercizio delle sue !unzioni. Art. 59. - Nessun· deputato può, per la durata del suo mandato, essere per– seguito o arrestato se non dietro au- torizzazione dell'AssemWea nazionale, salvo dl caso di flagrante delitto. La detenzione o il procedimento a carico di un deputato è sospeso se 1'Assem– blea lo richiede. Art. 60. - I deputati percepiscono un'incbann.ità ohe garantisca, con la lo– ro wdipendem:a, la d'ignità della loro v~ta. La legge fiissa questa indennità con riferin1ento al trattamento di una ca– tegoria di fun.z.ionari. Art. 61. - I membri dell'Assemblea na2lional.e non possono fa• pa,rte nè del Consiglio dell'Unione francese, nè del Consiglio economico. TITOLO II. Dell'elaborazione delle leggi Art. 62. - Il presiden,11:! del Consiglio dei minism e i deputati hanno l'inizia– tiva delle leggi. A!l't. 63. - La Assemblea naziona,]J? studia i progetti e le proposte di legge di cui essa è investita n'elle sue com– misi,1oni, delù.e quaJi fissa il numero, la composizione e la competenza. Art. 64. - Il Consd~o eoonomko e– samdna, ~ daire il suo parere, ,i pro– geiti e le proposte di legge di sua com– peteruza, Quesbi progetti sono ad esso sottoposti da,Ll'Assemblea naz:ionaJe pri– ma chi? essa deliberL Il parere deve essere dato entro d:eci ~orni, trascorsi i quali non se ne tiene conto. Questo llerm1ne è rd.dotto a due giorni, nel caso in cui l'Assemblea na– zionale abbia eo,si deciso. Il Consiglio economico può inoltre essere consultato dal Consi~ dei mi– nistri. Lo è obbligatol1iamente quando si tratti del1a redaz:ione di un pia– no economiico na~onale che abbia per Dine l'occupazione integral<e degli uo– mini e l'u tildzza2.ione raZlionaile de11e risorse materiali. Art. 65. - U ConsigLio ecònomi.co vie– ne e:etto per tre annd. Una 1egge onga:nica dietermina la oomposizrlone e la competenza del Oon-• sig:.io economioo. (Continuazione in.e! prossimo numero). LlBRl RJCEV UTI A. GAROSCI: Vita di Ca11!0 RosseUi (2 volumi). - Edizioni U., Milano– Firenze. E. ROSSI: Critica de! SindacaLismo. - La Fiaoco!Ja, Milano. M. BONESCHI: Le autonomie 1tocaU.- Rosa e Sa,!,!o, MiHano. B. RIGUZZI & R. PORCAiRI: La coo· perazione operaia in Italia. - La Fiacoola, M11ano. P BADOGLIO: L'Italia neUa seconda guerra mondiate. - Mondadori, Mi-l<ano. L VALIANI: Storia de! socialismo ne! secoLo XX. - Edizioni U., MHano– Firenrze.

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