Lo Stato Moderno - anno III - n.12 - 20 giugno 1946

lare, di scrivere, di stampare, di pub– blicare; ()gjnuno può, così a mezzo de-Ila stampa che con qualunque a:tro mezzo, esprim.ere, diffonde-re e difendere qua– lunque opinione, nella rnisu~a in cui egli non abusi di tale diritto, partico– larmente rper v:iolare le il.ibertà garantite dalla presente dichlara:zlione o per recar pregiudizio alla reputazione altrui. Nessuna manifesta:zlion.e d'opinione può essere imposta. Art. 15. - Ciascuno ha il di,ritto d'in– dirizzare awle pubbliche autorità una peti:zlione scr>Ìltll al Jline di provocare l'esame di problemi d'Interesse indiw– duale o co!leltivo. Art. 16. _ Il diritto di sfilare li– beramente sulle pubbliche strade e il diritto di riunione sono garanti ti a tutti. Art. 17. - Tutti hanno il diritto di associarsi liberamente, a meno che la associazione non aNech.i, o non tend~ ad arrecare, pregiudizio alle libertà garantite da11a presente dichiarazion-z. Nessuno può essere costretto ad afil:i– lia.rsi ad una associazione. Art. 18. _ ·L'accesso ahle pubbLiche cariche è aperto, senza altre condd– ziO!n.i chle quelle della capacità, della aittitudine e dell'ingegno, a tuttd gli ap– partenenti all'Unione firancese in pos– sesso dei diritti politici relativi, giusta la presente Costituzione, allo stato di cittadino. L'acoesso a tutte le professioni, ai posti ed agli Jmpieghi ,pr.vati è ap?rto, alle stesse condi:zlionil, a tutti gli appar– tenenti all'Unione francese, e, in man– canza di norme particolari fissate dalla legge, a tutte le persone viventi legal– mente nell'Unione traru:ese. A pardtà di !avono, di funziond, di grado ,di oategoria, di responsabilità, ciascuno ha diritto a eguatle trattamento materiale e morate. Art. 19. - L'eseroiru> dei diritti assi– curati dahla presente dichàaro:zlione non può essere soopeso. Tuttavia, allorohè nella ricorrenre delle condizioni previste dalla presente Costituzione, la Repubblica è proclama– ta in pericolo, i diritti enunciati negli articoli 5, 8, 14 (1° alinea) e 16 possono essere sospesi entro i limi ti e con le forme stabiliti dalla legge. Questo provvedimento non potrà es– sere preso per un periodo di tempo superiore a sei mesi; esso potrà essere rinnovato nelle medesima forme. Chiunque ne avt'à abusato per arre– care arbitrariamente pregiudizio ai di– riti materiali o morali a,ltrui impegne– rà 1a propria ,personale responsaoolità. Al termine del periodo di emergen– za chiunque si riterrà arbitrariamente leso n~lla persona o nJ0i beni potrà re– clamare riparazione morale o materia– le avan ti ai tribunali. Art. 20. - La garan:zlia dei diritti del– l'uomo e del cittadino rende necessaria una forza pubblica; questa forza. isti– tuita per il vantaggio di tiutti e non per LO STATO MODERNO l'utilità particolare di coloro ai quali è affidata, deve restare permanentemente a servizio del popolo sovrano. Art. 21. - Qualora il governo violi le libertà e i diritti garantiti daJ.la Costi– tuzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei d:.ritti e il più im– perioso de-i doveri. II - Dei diri~ti sociali ed economici Art. 22. - Ogni essere umano possie– de, nei oon,fronti dolla Società, i dl-ritti che garantiscono, in una con l'integrità e la dignità della i:,e,rsona, hl suo· p:eno svliluppo fisico, intellettuale e mora:e. La legge organiu.a l'esercizio di que– sti diritti. Art. 23. - La protezione della sa'.ule dal concep:monto e il b:neficio di tutte le misure igieniche e di tutte le cure che la scienza otfre sono garantiti a tutti ed assicurati dalla Nazione. Art. 24. _ La Naz,one garant:sc~ alla famiglia le condizioni necessarie al suo libero sviluppo. La Nazione protegge egualm<>..ntetul- 1.e le madri e tutti i bambini a _mezzo di una legislazione e clii .\sbi~ioni so– cia,Ji adatte allo soopo. La Nazione garan,trlsce alla . donna l'esercizio delle sue funzioni di citta– dina e dii lavoratrice in condizioni che !,e consentano di adempi= al suo uf– ficio di madre ed alla sua missione sociale. Art. 25 .- La cultura più larga deve essere offerta a tutti sena:'a!tra limita– zione ohe le attitud:ni di ciascuno. Ogni ragazzo ha diritto all'istruzione ed al– l'educazione nel rispetto della libertà. La organizzazione dell'insegnamento pubblico d'ogni grado è un dovère del– lo Stato. Tale insegnamooto dev'essere gratuito e deve essere reso accessibile a <tutti con aiuto materiale a guanti, altri~nmt.i, non potrebbero prosegu~re gl! studi. Art. 26. - O~ uomo ha ili dovere di lavorare e il dillÙtto di avere un'oc– cupazione. Nessuno può, nell'ossolvimento di ta– le dovere, ricevere danno a motivo delle sue origini, delle sue opiniooi o delle sue credenze. Aa-t. 27. - La durata e le condizioni del lavoro non devono ara-e<:are pregiu– di:zlio nè alla salute, nè alla dignità, nè alla vita l)amiJda'l'e del lavoratore. Gli adolescenti non devono essere costretti ad un lavoro che compromet– ta il loro sviluppo tisico, intellettuale o morale. Essi hauno diritto alla for– ma:nione professiona•le. Art. 28. _ Sia l'uomo chie la donna hanno diritto ad una ~usta remunera– zione ,secondo la gua1L1à e la quantità del loro lavoro; in ogni caso, a.i mez– Zi necessari per vivere degnamente essi e la loro famiglia. Art. 29. - Ognuno ha .diritto al ri– poso ed allo svago. 281 Art. 30. - Ognuno ha diritto di difen.– dere i propri intereSSi a mezzo del– l'azione sindacale. Ognuno è libero di aderire ad un sin– dacato di sua sce!ta o di non aderire ad alcuno. Art. 31. - Ogni lavoratore ha diritto di partecipare per il tramite di suoi de,egati alla determma:zlione collettiva deUe condizioni d,i lavoro cosi come al– la gestione delle imprese. Art. 32. _ IJ diritto di sciopero è ri– conosciuto a tutti, nell'ambito delle leg– gi eh.e lo discip.lrlnano. Art. 33. - Ogni essere umano che a motivo dell'età, dello stato ~s:co o men– ta:e, della situazione economica si tro– va né'Jla impossibilità di lavorare ha diritto di ottenere dalla col:ettività mezzi adegua ti di esistenza. La garanzia di questo diritto è assi– curata dalla istituzione di organi pub– blici di protezione sociale. Art. 34. - I danni causati dalle cala– mità n82Jionali alle persone ed ai ben: sono sostenuti dalla Nazione. La Re– publ:iljca proclama l'ieguagldanza e la soli dari età di t,utti rispetto agl,i oneri che ne derivano. Art. 35. _ I.Ja proprietà è il diritto invliolabile di usare, di godere e cli di– sporre dei beni g8l'3ntiti a ciascuno dalla legge. Ciascuno deve potervi ac– cedere con il lavoro ed il risparmio. Nessuno potrà esserne privato se non per causa di pubblica utilità legalmen– te oonstatata ed a condizione di una giusta indennità determinata confor– memente alla legge. &-t. 36. _ Il diritto di proprietà non potrà essere esercitato contrariamente a,J,J'utilità sociale o in modo da arrecare pre~udizio alla sicurezza, al,la libertà, all'esistenza o a11.a proprietà altrui. Ogni bene, ogni impresa il cui eser– ciz,io ha o acquista iill. carattere di servdzio pubblico na2iiona,Je o di mono– polio di fatto deve diventare proprietà della collettivùtà. .A!rt. 37. _ La partecipazione di cia– !OUOO alle spese pubQ!iche deve essere progressiva e calcolata in relazione al– l'entità del patrimonio e dei redditi, tenuto conto dei carichi familiari. Art. 38. - Nessuno S81'à posto in una condizione d'inferiorità economica, so– ciale o politica contraria al:a sua di– gndtà e ohe ne permetta lo sbruttamen– to a causa del sesso, crell'età, del oolo– re, della nazionalità, della religione; d·elle opinioni, delle origini etniche o d'a•ltra ragione. L'ieserciZJio dlelle libertà e dei diritti riconosciuti a tutti g;a appartenenti al– l'Unione francese importa la condanna di ogni lavoro coatto in deroga al re– gime legale del lavoro nel territorio metropolitano. Ogni propaganda contraria alle di– sposi:z;lonl precedenti sarà punita dalla legge.

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