Lo Stato Moderno - anno III - n.12 - 20 giugno 1946

280 LO STATO MODERNO DOCUMENTAZIONE LA COSTITUZIONE FRANCESE RESPINTA IL 5 MAGGIO 1946 J.I 19 aprile l'Assemblea ,Costituente francese ha approvato il testo integrale della ,nuo>Ja Costituzione. Sl.n &1,!a formazione del Gover.no provvisorio di Algeri apparve la neces– sitd di ,rivedere ia Costituzione della III Repubblica, redatta me! 1875, che ormai !non poteva fP'ÌÙ rispondere alle nuove esigenze. Dopo La ~iberazione del territorio me– tropolitano francese, i,! Governo iprov– visorio, retto dal gen. De Gaulle, si mi– se =bito al t!avoro ,per effettuare al ,più presto le elezioni al!' Assemblea Costi– tuente. Tali elezioni ebbero ,luogo i1 21 ottobre 1945 e furono abbinate ad un referendum in cui veniva posto un du– plice quesito. La maggioranza del po– polo fran,cese rispose affermativamente tanto avi.a prima domanda: « Volete che l'Assemblea oggi eletta sia cosbituente?», quanto a!!a seconda, ,relativa .a,L!'ap,pro– vazione o meno di um. ,progetto gover– nativo ,s'U,l!a organizzazione dei poteri pubblici sino all'entrata in vigore della nuova Costituzione. L'Assemblea Costituente, La cui du– rata era stata ,!imitata a sette mesi, ~i riunì il 6 novembre a Pa,lazzo Borbone e 1'8 seguente elesse Presidente Félix Gou!n (sostituito poi i.I 31 gennaio da Vincent A:ul'iol, essendo Gown divenuto Presidente de! Governo !Provvisorio dopo !e dimissioni de! gen. De Gaulle). Onde ncceLerare ,i !J)rO')'.)'l'i ,Lavori, sia per quanto attiene a,l!a normale attività legislativa, sia ,per ,lo studio dei testi costituzionali e dei progetti Idi legge a– venti ,pa-rtico!are importanza agli effetti di un nuovo assetto socia,le, l' AssenJ.blea Costituente formò ,nel suo seno buon numero di commissioni, fra le qual' principale senza dubbio fa Commissio– ne della Costituzione, l]'.)resieduta prima da André Phlilip e quindi da Guy Mol– let. I! progetto di Costituzione, elabora– to da ùùe Commissione dopo diversi mesi di lavoro, non è stato accettato pa– cifioamente. U tM. R. P., neUe ~bltime settimane, è ,passato ctecisamente all'op– posizione ed ha votato qua,si sempre contlro i! progetto. I! 5 maggio si è svolto un referendum popola,re sulla accettazione o meno cheUa Costituzione. In caso di risposta af– fermativa. la Costituzione sarebbe en– trata subito in vigore; essendosi avuta invece una risposta negativa, il 2 giu– gno, anzichè eleggere la ,p,rim.a Assem– lJlea Nazionale deUa IV Repubblica, il popolo francese ha eletto una nuova Assemblea Costit>Uente. Djchiarazione dei diritti All'indomani della vittotùa riportata dai popold Hberi sui regimd che hanno tentato di asserViire e di degradaJ"e la per!,Ona umana ed hanno insanguinato il mondo intero, i•l popolo ilrancese, tfedeJe ai principi d'311 '89 - carta della sua llbera7Jione - proc!ama nuovamen– t~ che ciascun essere umano ha diritti inalienabili e sa.ori ai quali nessuna legge può attentare, e decide, come già nel 1793, nel 1795 e nel 1848 di porld al prindpio della sua Oosbi tu2fone. La Repubbldca garantisce a ciascun uomo ed a ciascuna donna vivente nel– l'Unione francesi~ l'esercizio indivriduale o collettivo delle libartà e dei di.ritti seguenbi. I - Delle libertà Art. 1. - Tutti ~ uomlm nascono e vivono liberi ed eguali da.vanti al111 legge. Art. 2. _ La radice d'ogni sovranità sta essenz.iaJmente nel popolo. Nessun ente collettivo, nessUll'lsingolo può eser– dtere un potere che non ne emani, espreS68mente. La legge è l'espressione della volon– tà na7Jionale. Essa è eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca, sia che obblighi: B Detta volontà si esprJme a' mezzo dei rappresentanti eletti dal popolo. Art 3. - La libertà è la facoltà di f.Jre tutto quanto non ar= pregiudi– zio ai diritti altrui. Le conddz:oni per l'eseroizio deHa libertà sono stabilite da~Ja legge. Nessuno può essere costretto a fa~ cosa a cui la legge non obblighi. Art. 4. - La legge garantisce a tutti eguale di,l'itto di esercitare le libertà ed i diritti enunciati nel presente tito– l-0; essa non potrà portarvi pregiudizio. Art. 5. - Ciascuno ha il diritto di fissare in qualunque luogo il suo do– micilio ed altresi quello di muoversi liberamente. Alrt. 6. - Chiunque sia perseguitato in spregio delle liJj~tà e dei d•iritti {laraintiti da questa dichiarazione, ha diritto di asillo sui territori della Re- pubbHoa. . Art. 7. - Il dlomioilio è inviolabile. Nessuna perquisizione domiciHaTe può essere rotta se non in forza della legge e su ordine scritto dell'autorità giudi– ziaria. ATt. 8. - Il segreto di qualunque cor– rispondenza è Lnviolabile. Non può es- servd !alta deroga che in forza della !€®{te, per speoifiica decisione dell'au– torità g,i udiziaria. Art. 9. - Nessuno può essere perse– guito, arrestalo o impr,igionato se non nei casi stabiliti dalla legge e con l'os– sarvanza delle forme da essa prescritte. Nessuno può essere mantenuto in staito di detenzione se non è comparso entro 48 ore davanti ad un giudice in– caricato di giudicare de11a legalità del– l'arresto e se 10 stesso giudice non ha confermato, mese per mese, la deien– zione con decisione motivata. Ogni forma di rigore o di costrizione -=he non sia necessaria pl?r venire in possesso d'una persona o per mante– nerla in stato di de-tenzione, così come ognl pressione morale o brutalità fi– sica, speoialmonte durante l'Jnterroga– torio, è v•ietata. Co:oro che sollecitano, redigono, sot– toscrivono ,eseguono o i'anno eseguire atti in violazione di queste norme, im– J)(!gnano la loro responsabillità perso– nale. Essi saranno puniti. Art. 10. - La legge non può avere effetto retroattivo. Nessuno può essere sottoposto a processo nè punito ·se non in forza d'una legge promulgata e pub– blicata anteriormente al fatto com– messo. L'Jmputato è ritenuto innocente fino a quando non è dichiarato colpevole. Nessuno può essere punito due volte per lo stesso reato. Lz pene sono personali e proporzio– nate alla gravità del reato. Le pene privatrici o restrittiV'e della libertà de– vono essere infuse alla rieducazione del colpevole. Qualunque brattamento che aggravi la pena legalmente applica– bile importa la responsabildtà persona– le di chi lo mette in atto. Art. 11. _ La legge garantisce a cia– scuno il dil'itto d'ottenere giustizia; la insufficienza dei mezzi economici non costituirà a ciò ostacolo. Art. 12. - In materia penale, è garan– tita a tutti gli ab:tanti dell'Unione francese l~dentità de'la glil.111isdizione nell'ambito dello 'stesso territorJo. A7it. 13. - Nessuno può soffuir pre– giuc:1.;zio a motivo della sua ol1igin11,, delle sue opinioni o credenze re,Jigiose, l'ilosol!iche o politiche. La libertà di coscienz;a e di culto è·– ass:curata da:J,Ja neutrad.iità dello Stato rispetto a tutte le credenz.e e a tutti i culti. Essa è speoialmen,te assiCUJrata dalla separazione delle Ohiese dallo Stato oosl come dalla laJcità dei poteri e dell'insegnamento pubblico. Art. 14. - Ciascuno è libero di par-

RkJQdWJsaXNoZXIy