Lo Stato Moderno - anno II - n.21 - 5 dicembre 1945

330 LO STATO MODERNO questo potere alla Corona ripropone questa come l'organo supremo dello Stato. Che essa non abbia un'assoluta libertà materiale di decisione, che anzi debba di necessità preoccu– parsi delle forze politiche esistenti, e capaci di far sentire sensibilmente il loro peso, non toglie nulla nè ali'evidenza del fatto che il rinnovato esercizio del potere supremo si ricon– verte in una rinnovata pretesa alla relativa titolarità. nè alla verità della considerazione che, attraverso questo ritorno al– i' antico, si vuol cancellare la soluzione che era stata data al problema della tregua istituzionale. La tregua istituzionale, ossia la rimessione del giudizio sulle responsabilità della dinastia alla decisione elettorale, im~or– tava necessariamente che il gç>Vernodel Paese. fosse per ! in– tanto sottratto alle forze politiche in attesa di giudizio, tanto più che esse devono logicamente presumersi inadatte al co~– pito assegnato al governo, di preparare al Paese una vtta democratica, ,sviluppando una politica di ~ignificato e finalità antifasciste. La sola espressione logica in sede costituzionale di questo principio si era quindi avuta con la formazione di un governo che sottraesse alla Corona il potere sovrano al– meno fino al momento della riunione della Costituente. Chè se invece questo governo deve rimettere il potere alla Corona secondo quelle stesse regole che, negli Stati costituzionali, obbligano i governi a rimettere il potere a quell'organo (per definizione il supremo) da cui dipenda la loro validità, allora si annulla completamente il tentativo di soluzione affermatosi per la prima volta col governo Farri. E non ~i crea per niente affatto uno Stato costituzionale, ma si torna invece a quella forma di governo che ha avuto come espressione tipica i ~i– nisteri Badoglio, e che non è altro se non una Monarchia. limitata dalla sola necessaria presenza di un Gabinetto o con– siglio della Corona. Se la tecnica della manovra liberale (considerata natural– mente sotto il solo aspetto giuridico-costituzionale) rivela la volontà di accreditare un principio giuridico fondamentale per la nostra presente costituzione; e se il risultato ,cui la manovra tende rivela la reale natura di questo principio, i motivi ad– dotti 'a giustificare il dissenso dalla politica del g_overn~e i} conseguente ritiro si rivelano naturalmente fondati s~ di_una falsa interpretazione della natura del governo provvisorio. TI presupposto ,della pretesa liberale di poter determinare una invalidazione del governo, uscendone in base ad un apprez– zamento assolutamente discrezionale, basato sulla valutazione della situazione generale del Paese e sulle correnti d~ll'opi– nione pubblica, e non già invece sulla sua idoneità risJ?lltto alle funzioni assegnategli al momento della sua formazione, è costituito evidentemente dal duplice principio, che il go– verno Farri debba intendersi come rappresenta~ivo del Paese nel suo complesso, e non già di forze politic~e qu~lificate in modo specifico come antifasciste, e che ogru partito rap– presenti una frazione delle basi nazionali di cui il governo sarebbe rappresentativo. Soltanto la sussistenza del p.rimo principio giustificherebbe la libertà di ogni partito di decidere sulla ~egittimità ~el go– verno in base a valutazioni libere,. e non mvece relative ad una ,norma di azione preventivamente assegnata ~ go~erno; mentre solo il secondo principio determinerebbe I obbligato- E' USCITO: W. GIUSTI Il Pensie1·0 di Lenin ( Bibliotica dello Stato Moderno ) GEN;rILE EDJTOBE rietà della conseguenza di un'inval!dazione del governo in caso di rottura della coalizione. A parte ora la considerazione che questi principi sono male invocati quando manchi il primo requisito perchè abbiano un senso, e cioè l'esistenza di uno Stato costituzionale, e quindi di organi diversi dalla Corona di fronte a cui risolvere ~l pro– blema della J:appresentatività nazionale del governo, l errore che essi rivelano è più particolarmente la loro assoluta incon– ciliabilità con .)'essenza del governo provvisorio. E' del ,tutto evidente che un governo, rappresentativo del Paese nel suo complesso, non è affatto ciò -che si poteva o si intendeva creare con la formazione· del governo Farri, la quale si basava invece esattamente sulla considerazione opposta del– !' esistenza nel Paese di forze politiche assai rilevanti che oc– correva escludere dalla partecipazione al potere. Il governo provvisorio è una figura del tutto particolare che si caratte– rizza in maniera assai diversa da un governo ordinario, anche per la diversa determinazione delle ,sue competenze. Essendo queste essenzialmente specificate in singole fondamentall ope– razioni da portare a compimento, il governo provvisorio si sottrae al criterio di giudizio ordinario della migliore idoneità rispetto alia condotta politica generale. Le sue possibilità. in questo campo sono limitate dal carattere secondario di tale competenza rispetto a quella specificamente tenuta presente nella costituzione del governo provvisorio, e che ne determina la struttura in un modo che può rivelarsi anche il meno op– portuno allo sviluppo dell'azione politica generale. Un go– verno provvisorio è sempre relativo ad una situazione di emer– genza, e correlativamente si definisce -come strumento rispetto a uno scopo prefisso. Rifiuta per sua natura ogni giudizio basato sulla rappresentatività nazionale e sulla sua capacità di interpretare gli in teressi della maggioranza. Rappresentativo il governo provvisorio può essere ed è effettivamente, esclusivamente nei confronti di quelle forze politiche di cui è storicamente espressione, ed in esse e solo in esse va ricercata la fona sociale che valga come base della sua validità. Di fronte ad esse il governo ha indubbia– mente necessità di essere rappresentativo, non soltanto per– chè, nato da una rivoluzione democratica, è inerente alla sua stessa essenza di realizzare la pratica della democrazia; ma anche per quella che si può ben definire una vera ueciissità naturale •del diritto costituzionale. Su questo punto che ri– guarda i rapporti tra le istituzioni giuridiche sia con _le forze sociali su cui esse si appoggiano, sia con quelle altre, più ampie, su cui devono operare, non è qui evidenten::ente pos– sibile insistere. Ma conviene invece riaffem1are chiaramente che il rapporto esistente tra il governo provvisorio e le sue basi sociali, politicamente organizzate ~ntorno ai C.L.N., non è soltanto di fatto, .ma anche di diritto, ossia è l'unico rispetto al quale sia lecito sottoporra ad esame la validità del governo stesso, ed è l'unico che deteT1J1iniquale sia il punto di riferi– mento per affrontare la crisi di governo testè scoppiata. Solo proposta in questa sede, ogni istanza diretta a meglio determinare le forze sociali ,di base, a riorganizzare con mag– giore ampiezza di vedute e con maggiore logica ,democratica le istituzioni periferiche in cui esse si esprimono, ad assicurare suocessivamente una maggiore rispondenza del governo a un principio effettivo di rappresentatività, a migliorare l'efficienza' di tutti i vari· organi, ed a creare tutti quelli necessari in uno Stato costituzionale, per intanto nell'ambito di questa più ristretta vivente democrazia; solo in questa sede ogni istanza è coerente con i principi costituzionali affermatisi nella lenta evoluzione della recente vita italiana; mentre ogni altra im– postazione significa violenta rottura di que_sto n~n scritto diritto costituzionale provvisorio, ,ed è odaconSJderars1una sua violazione in senso reazionario. PIF.B.O ZICCARDJ

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