Lo Stato Moderno - anno II - n.16 - 20 settembre 1945

21·2 LO STATO MODERNO navano precedentemente e che sono abitate da popoli non ancora capaci di reggersi da sè... » un regime speciale sotto il controllo della Società delle Nazioni, col nome di mandato. La Commissione permanente dei Mandati, disposta dal par. 9 dell'art. 22, può essere considerata l'embrione dell'attuale Consiglio, ma aveva tutt'altra natµra: era una commissione di tecnici, non di delegati di .Stati, nominati direttamente dal Consiglio della Società, e dipendeva da esso Consiglio, mentre l'attuale « Consiglio di Tutela» fa capo, più démo-· craticamente, all'Assemblea Generale. I progressi realizzati in questo campo tra l'uno e l'altro testo sono dunque sensibili. Va premesso innanzi tutto che il capitolo relativo alramministrazione fiduciaria è precedu– to nella Carta di San Francisco dagli artt. 73 e 74 (cap. Xl) che impongono a tutti i membri delle Nazioni Unite aventi possedimenti territoriali (più preci~amente, che amministrino " territori la cui popolazione non ha ancora raggiunto il pie– no autogoverno») determinati impegni (nel Patto del 1919 non c'era nulla di simile) nei confronti degli abitanti di quei territori, analoghi in parte a quelli prescritti per i territori ad amministrazione fiduciaria, quelli principalmente cli assi– curarne il progresso politico, economico, sociale ed edµca– tivo e di svilupparvi l'autogoverno, assjstendo i popoii in questione nel progressiv"o sviluppo delle loro libere istituzio- ni politiche. . Ciò lascia sperare - almeno nelle intenzioni - un pro– gressivo estendersi del sistema di amministrazione fiduciaria internazionale al di là dei territori che vi saranno obbliga– toriamente sottoposti, territori che per l'art. 77 si trovano tra quelli attualmente sotto mandato ~ tra quelli che po- . tranno essere staccati dai paesi nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale: tanto più che lo stesso art. 77 alla lettera e) cita una terza categoria di territori cui potrà es– sere applkato il sistema dell'amministrazione fiduciaria, e cioè « i territori sottoposti a tale sistema per iniziativa cli quegli Stati che hanno la responsabilità della loro amministrazione». :P'ini fondamentali del sistema di amministrazione fiduciaria sono, secondo l'art. 76: favorire la pace e la sicurezza inter– nazionali, promuovere il progresso politico, economico, socia– le e culturale degli abitanti, il loro progressivo avviamento ad una forma di autogoverno o dÌ indipendenza e le libere ma– nifestazioni della volontà dei popoli interessati; incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,. e incoraggiare il riconoscimento de:J'indipendenza di tutti i popoli del mondo; assicurare a tutte le Nazioni Unite e ai loro cittadini un trattamento eguale nelle questioni sociali, economiche e commerciali, e dell'amministrazione della giu– stizia. · Se non è stata approvata la richiesta de!le Filippine per la concessione dell'indipendenza al più presto possibile a tutti i territori coloniali e a quelli sottoposti a tutela per mandàto, le disposizioni dell'art. 76 sono tuttavia abbastanza precise, di fronte alla generica dichiarazione de:l'art. 22 par. 1 del vecchio Covenant che « il benessere e lo sviluppo di questi popoli formano una missione sacra .di civiltà ». Certo se tali criteri fossero applicati -da .tutti, e i principi dell'ammini– strazione fiduciaria fossero este~i a tutte le colonie, come sa– rebbe logico da parte di Stati veramente democratici, il pro– blema· delle colonie avrebbe finalmente trovato la sua so– luzione. A differenza del Covenant della Società delle Nazioni che prevedeva mandatari ~ingoli per i vari territori a mandato, . la Carta cli San Francisco stabilisce (art. 81) che l'autorità amministratrice possa essere rappresentata indifferentemente da uno o più Stati o dail"organlzzazione stessa. E' stata abo- lita la distinzione del!'art. 22 del Covenant in mandati A (« comunità »- dell'Asia ex turca), B ( « popoli » dell'Asia Cen– trale) e C ( « terri(ori » de\!' A{rica del Sud-Ovest e del Pa– cifico australe), g.istinti a seconda del grado di evoluzione civile, ma le eventuali differenze nelle condizioni di ammi– nistraziol'le sono lasciate (a~tt. 76 b) e 79) da determinare agli specifici accordi per l'amministrazione fiduciaria che sa– ranno stipulati per ogni singolo caso. Esiste tuttavia in seno ai territori ad amministrazione fiduciaria .una distinzione tra zone strategiche, sottoposte alla sorveglianza del Consiglio di Sicurezza, e zone che non lo sono, sottoposte all'Assem– blea generale. L'uno e l'altra si vai;ranno, nell'adempimento delle funzioni che loro competono in questo campo, del Con• siglio di Tutela. Quest'ultimo si compone dei membri permnnenti del Con– siglio di Sicurezza, dei membri delle « Nazioni Unite» che hanno !"amministrazione fiduciaria cli territori, e di UJ;) nu– mero di membri eletti per tre anni dall'Assemblea generale quale è necessario perchè i membri del Consiglio di Tutela che non esplicano tali funzioni siano in numero eguale a quello dei membri che le esp)jcano. La vecchia Commissio– ne permanente dei _mandati aveva dal Patto il solo compito di « ricevere e esaminare 'i rapporti annuali dei mandatari e dare al Consiglio il suo avviso su tutte le questioni rela– tive all'esecuzione dei mandati»; il nuovo « Consiglio di Tu– tela», sotto il controllo del!' Assemblea generale, potrà, oltre a ricevere le relazioni dell'autorità arnministratrice, accetta– re ed esaminare petizioni - di fatto anche la vecchia Com– missione le esaminava, in base a regole fissate dal Consi– glio -, stabilire visite periodiche ai territori affidati in am– ministrazione, e adempiere eventuali altre funzioni prescri\- -te dai singoli accordi spec.ifici. La Corte Intemazionale di Giustizia, infine, prevista dal cap. XIV della Carta (artt. 92-96), ciproduèe essenzialmente la Corte Permanente di Giustizia Internazionale istituita sul– la base dell'art. 14 del vecchio Covenant, al cui statuto - adottato dall'Assemblea della Società delle Nazioni nel 1920 e emendato n~l 1929 ~ l'art. 92 fa esplicito richiamo. Essa conserva la duplice funzione, ctmtenziosa e consultiva, della vecchia Corte: ma, diversamente da quanto avveniva in pas– sato, è stabilito che tutti i· membri delle « Nazioni Unite» sono ipso facto firmatari dello Statuto della Corte (art. 93, par. 1), che tutti s'impegnano cli uniformarsi alle decisioni prese dalla Corte su tutte le vertenze di cui fossero parte · in ca·usa (art. 94, par. 1), e che, se una delle parti mancas- se agli obblighi impostile dal giudizio della Corte, il Consi– glio cli Sicurezza potrà, su ricorso dell'altra parte, decidere sulle misure da prendere perchè il giudizio sia eseguito (art. 94, par. 2). Si tratta cli clausole atte a rendere più generale e più efficace l'azione della Corte, che già d'altra parte ave– va dato buoni risultati nella vecchia veste, e che dovrà sem– pre più diventare, in un mondo civilizzato, il grande tribu– nale in grado di risolvere tutte le vertenze giuridiche tra Stato e Stato; mentre le vertenze politiche dovranno esse pu– re, tutte sénza eccezioni, essere risolubili da parte cli un « Consiglio di Sicurezza » democratizzato nel funzionamento, e che possa contare sulla lealtà e sull'obbedienza cli tutte le Nazioni Unite. E' troppo chiedere questo alla nuova organizz:izione che sorge? Per ora, se ne sono state poste a San Francisco le fondamenta tecniche, ne mancano ancora in gran parte i pre– supposti morali e politici. Eppure, solo se a questo sapranno giungere lè « Nazioni Unite», si potrà dire che., la guerra testè ·conclusa ha veramente insegnato quajche cosa agli U!'J· mini di governo e ai popoli che li applaudono. ANTONIO BASSO

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