Lo Stato Moderno - anno II - n.16 - 20 settembre 1945

LU STATO MODERNO 211 DOPO S. FRANCJSCO \. DALLASOCIETADELLE NAZIONI A ·L L E N A Z I O N 1 UN I TE III. Già si è detto nei precedenti articoli di questa serie (1) che t:hi si aspettav8c dalla Conferenza di San Francisco di veder posti i rapporti internazionali su una base radicalmen– te diversa da- quella di anteguerra è rimasto deluso. Ma nelle attuali condizioni - non ci stancheremo di ripeterlo - non poteva essere diversamente: solo quando tutti i paesi si reg– geranno a democrazia, quando non vi saranno più dittature di uomini nè di partiti e ci sarà al contrario la garanzia che non ne possano sorgere di nuove, almeno nei grandi paesi, solo allora tali rapporti potranno impostarsi su basi vera– mente nuove e progressive. Le « Nazioni Unite» non pote– vano essere quindi che una « Società delle Nazioni » perfe– zionata, e l'Atto di San Francisco un'edizione migliorata, molto migliorata, del Covenant. Perciò noi ci fermiamo anche sulle innovazioni realizzate nei particolari, e quando questi particolari· sono istituti di vasta portata come i tre accennati in fine della puntata pre– cedente, essi meritano di essere segnalati all'opinione pub– blica, perchè ne conosca le funzioni e s'interessi ai loro svi– luppi. Uno di essi è il Consiglio Econo'!lico e Sociale, compo– sto di 18 membri eletti per tre anni dall'Assemblea Gene– rale e rinnovabili per un terzo annualmente, previsto dal– !'accordo di Dumbarton Oaks, ma sconosciuto alla vecchia Società delle Nazioni. Il Patto della Società delle Nazioni fissava a+J' art. 23 alcuni compiti di carattere sociale, uma– nitario, economico e sanitario, poneva ali' art. 24 sotto l' au– torità della Società tutti gli uffici internazionali precedente– mente creati da trattati collettivi e quegli altri uffici e com– missioni per il regolamento di affari d'interesse internazionale che sarebbero stati creati in avvenire, e impegnava all'art. 25 i membri a incoraggiare e favorire lo stabilimento e la coo– perazione delle organizzazioni volontarie nazionali della Cro– ce Rossa. La disposizione dell'art. 23 par. a) fu soddisfatta con la creazione dell'Organizzazione Internazionale del La– voro, avente quale scopo essenziale l'elaborazione e il con– trollo dell'applicazione di una regolamentazione internazio– nale delle condizioni di lavoro: organizzazione che visse a /a/ere ma indipendentemente dalla Società delle Nazioni, che non ha interrotto la sua attività neppure durante la guerra, e che alla conferenza generale del 10 maggio 1944 ha ap– provato la Dichiarazione di Filadelfia (v. testo in Stato Mo– derno del l" maggio 1945, pp. 13-14) sui fini e sugli oggetti dell'Organizzazione e sui principi che dovrebbero guidare la politica dei suoi membri. Alle disposizioni dell'art. 23 par. e) e I) si provvide con– la costituzione dell'Organizzazione delle Comunicazioni e del Transito· e dell'Organizzazione d'Igiene, che, accanto all'Or– ganizzazione Internazionale di Cooperazione Intellettuale· e a quella Economica e Finanziaria costituivano le quattro or– ganizzazioni tecniche della Società delle Nazioni; alle dispo– sizioni dell'art. 23 'par. b) e e) con la convocazione di con- (I) crr. i numeri del 20 luglio e 5 agosto 1945 di questa rivista. ferenze e la costituzione di commissioni e di organi vari re– lativi alla schiavitù, alla tratta delle donne e dei fanciulli, al traffico dell'oppio e delle altre droghe nocive, e via dicendo. Tutte queste attività (a parte quella propria dell'Organiz– zazione Internazionale del Lavoro, che continua a sussiste– re) ed altre ancora sono prese in considerazione dal cap. IX (artt. 55-60) della Carta di San Francisco sotto il titolo « Col– laborazione internazionale economica e sociale», che all'art. 55 impegna le Nazioni Unite a promuovere: a) un tenore di vita più alto, possibilità di lavoro per tutti e condizio~ di progresso e di sviluppo sociale ed ec9nornico; b) la solu– ziof\e di problemi internazionali economici, sociali, sanitari e di genere consimile, la collaborazione internazionale cultura– le ed educativa, e c) un universale rispetto ed osservanza dei diritti dell'uomo e delle_libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua e religione. L'art. 24 del Patto della Società delle Nazioni ha il suo parallelo nel!'art. 57 della Carta di San Francisco che di– spone circa i rappol(i da istituire tra le « Nazioni Unite> e i vari « enti specializzati » costituiti per accordi internazio– nali di carattere collettivo con funzioni di carattere econo– mico, sociale, culturale, educativo e consimili. Le funzioni previste dal cap. IX, ivi compresi i· rapporti con gli « enti specializzati>, sono ora coordinate appunto, sotto l'autorità dell'Assemblea Generale, dal nuovo e Consiglio Economico e Sociale», cui è dedicato il cap. X (artt. 61-72) della Carta. Esso le eserciterà elaborando studi e relazioni, facendo rac– comandazioni, preparando progetti di convenzioni, promuo– \•endo conferenze internazionali, stipulando accordi con gli enti specializzati, ponendosi, ove occorra, a disposizione del Consiglio per la Sicurezza, dei membri delle « Nazioni Uni– te» e degli enti sp.ecializzati, e istituendo tutte le Commis– sioni necessarie (tra esse, nominativamente prescritte quelle per i settori economico e sociale e per la .affermazione dei diritti dell'uomo). Come si vede, tutto un vasto campo si offre all'attività del Consiglio, che non ba direttamente caratt,ere politico, ma ha :....._ per l'art. 55 - lo scopo di creare le condizioni di stabi– lità e di benessere necessarie ai rapporti pacifici ed amiche– voli tra le Nazioni: attività che già erano esercitate in varie forme dalla vecchia Società delle Nazioni, ma che dalla coor– dinazione -per opera di m1 unico organismo dovranno trarre nuovo incremento e maggiore uniformità d'indirizzo e di svi- luppi. • Anche il Consiglio di Tuteù1 per l'amministrazione fidu– ciaria di determinati territori, pre\listo dal cap. XIII della Carta di San Francisco (artt. 86-91), è organismo nuovo, e costituisce col sistema dell'amministrazione· fiduciaria di cui è organo, 'una delle più interessanti novità della Carta. Il si– stema, non previsto negli accordi di Dumbarton Oaks, fu preso in considerazione dalla conferenza di Jalta. L'origine dell'istituto è da ricercar~ naturalmente nel Pat– to della Società delle Nazioni, che ali'art. 22 prevede per « le coloni; e territori che, a seguito della guerra, hanno cessato di essere sotto la sovranità degli Stati che le gover-

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