Lo Stato Moderno - anno II - n.13 - 5 agosto 1945

LO. STATO MODERNO 145 colpiti assolutamente e per quanto è più possibile nella loro interezza come i redditi di cat. C. 2, e si portino le aliquote ad un minimo che ne renda possioile il pagamento. Solo cosi si patrà indurre il contribuente ad una onestà fiscale. In caso contrario egli sarà indotto per la salvezza della sua azienda ad una frode fiscale che egli considererà legittima difesa e noi non sapremmo dargli torto. La più draconiana delle leggi non gli impedirà di occultare il suo reddito, quando a tale occultamento egli è indotto da ragioni di vita. In fondo crediamo che lo stesso contribuente sarebbe ben felice di non essere più costretto a ricorrere a mille perico– losi sotterfugi e finirebbe con l'essere ben lieto di pagare sul suo reddito effettivo quando le aliquote fossero ragionevoli, specie in rapporto alla entità del reddito da colpire. Tutto quanto sopra vale naturalmente per i redditi di mo– desta importanza, mentre l'imposta di ricchezza mobile ap– plicata con aliquota progressiva che può anche essere fortis– sima per i redditi molto elevati, può essere portata a quella funzione di grande canale per le casse dello Stato che essa deve avere. Ma sino all'imponibile di L. 500.000, l'aliquota - imposta e sovraimposta compresa - non dovrebbe su– perare il 20% e ciò anche in considerazione del fatto che il reddito viene poi ancora colpito dall'imposta complementare. Sono ben note le ragioni che in dottrina si frappongono all'applicazione di aliquote progressive per l'imposta di ric– chezza mobile dato il suo carattere di imposta reale; ma poi– chè ;n questi momenti dobbiamo preoccuparci principalmente della salvezza dell'erario, dobbiamo vedere una buona volta di considerare le cose come sono e procurare di dire la vei:_ità anche se ingrata, senza cercare di ingannare•noi stessi. Il Decreto L. L. 19 ottobre 1944 n. 384 porta l'aliquota del– l'imposta di ricchezza mobile al 26%, il che con le-Sovrajmpo– stc eleva il gravame complessivo al 35% circa. Se la legge ve– nisse applicata sul serio, chi ha un reddito di L. 30.000, tenuto conto dell'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sino a L. 8.000, dovrebbe pagare L. 7.700, senza computare l'am– montare dell'imposta complementare. Il che significa che rimangono L. 22.300 al contribuente per il mantenimento della propria famiglia. li che significa pure che egli dovrà occultare il suo reddito se vorrà salvare la sua azienda e sfamare la sua famiglia. Se egli fosse invece tassato con una ragionevole aliquota del 4-5% potrebbe as– solvere tranquillamente il suo dovere fiscale senza ricorrere a sotterfugi umilianti per sè, ma anche per lo Stato che ha emanato la legge con la certezza che essa non verrà in questa parte applicata. Concludendo, le aliquote relative all'imposta di ricchezza mobile dovranno essere progressive e partire da un minimo assai modesto. L'imposta complementare progressiva sui redditi dovrebbe colpire la somma di tutti i redditi dei cittadini. Diciamo < do– vrebbe » poichè di fatto a questa imposta sfugge gran parte dei contribuenti possessori di titoli di Stato e di obbligazioni che, per essere al portato,re, sono soggetti a questa imposta se ed in quanto il contribuente ne fa spontanea denunzia. Essa pertanto risponde allo scopo, in quanto tutti i redditi dei cittadini siano stati accertati nel loro complesso e qualun– que sia la loro natura. E perciò le considerazioni che abbiamo fatto in materia di ricchezza mobile, hanno la massima importanza ai fini an– che di questa imposta. Accertando nella loro interezza i redditi di R. M. e met– tendo quindi con una opportuna legislazione questa imposta in condizioni di colpire i redditi nel loro effettivo ammon– tare, i benefici effetti per l'erario si avrebbero anche per quanto si riferisca all'imposta complementare che colpirebbe tutti i cespiti dei cittadini. E se i risultati sarebbero benefici per l'erario non è detto che non sarebbero benefici anche per i contribuenti, in quanto le aliquote potrebbero essere convenientemente ridotte quando i redditi venissero tassati nella loro interezza. Gli interessi dei titoli di Stato e delle obbligazioni deb– bono per ragioni di profonda giustizia, come i dividendi delle azioni, concorrere a formare il reddito tassabile ai fini di questa imposta. Di fatto sfuggono alla tassazjone quasi nella loro totalità perchè, essendo essi nella loro massìma parte al portatore, ben poch.i sono i contribuenti che li hanno compresi nella loro denunzia fra i loro redditi tassabili. Ingenti patrimoni sfuggono cosi alla tassazione che colpisce invece i redditi di titoli azionari oggi assai più modesti di quelli che producono i titoli di Stato. E poichè il danno che ne deriva per lo Stato è notevolis– simo, ad una soluzione si deve arrivare anche su questo campo. Esclusa, come pare, almeno per i1 momento, la obbligato– ria nominatività per i titoli di Stato e per le obbligazioni, ci sembra che tre soluzioni si potrebbero prospettare : a) Colpire questi titoli di una imposta cedolare del 20 ; del 25% da trattenersi dall'Istituto bancario che paga le ce– dole. Il sistema sarebbe abbastanza sbrigativo, ma ne soffri– rebbe il princi11io della progressività della tassazione, progres– sività che vorremmo vedere instaurata in tutti i settori fiscali ove essa sia appena applicabile. b) Obbligare tutti i presentatori all'incasso di cedole di titoli di Stato e di obbligazioni a presentare alla banca una distinta in duplice copia, una delle quali da trasmettere diret– tamente dalla Banca all'Ufficio Imposta complementare, il quale potrebbe trasmettere le segnalazioni anche all'Ufficio accertatore dell'imposta sul patrimonio qualora si venisse nella determinazione di colpire dell'imposta sul patrimonio anche i portatori di titoli cli Stato e di obbligazioni, come una effet– tiva giustizia tributaria potrebbe fare ritenere doveroso al– meno per i patrimoni di dubbia origine. e) Stampigliatura di tutti i titoli di Stato, per accertarne il possessore e colpirlo dell'imposta complementare. Questa soluzione parrebbe la più equa in quanto si po– trebbe in tal modo salvaguardare meglio il principio della pro– gressività dell'aliquota, avrebbe anche il vantaggio di una rapida applicazione, e potrebbe servire ad accertare la legit– timità del possesso ai fini delle disposizioni emanate e da ema– nare sugli illeciti arricchimenti. Per quanto concerne la progressività· dell'aliquota, ritenia– mo che il Decreto Luogotenenziàle 19 ottobre 1944 n. 384 le abbia determinate in misura abbastanza equa e proporzio– nale all'ammontare del reddito tassabile. I provvedimenti che in questo breve scritto sono stati trat– tati, specie per quanto concerne le aliquote, debbono natu– ralmente avere un carattere temporaneo con lo scopo imme– diato del risanamento delle finanze dello Stato. Raggiunto lo scopo, bisognerà procedere ad una smobilitazione della bardatura fiscale, ridurre rapidamente le aliquote, dare il più an1pio respiro possibile alle industrie ed al commercio, alleggerendo progressivamente la pressione fiscale. Quanto più la pressione fiscale sarà alleggerita, tanto più i redditi saranno colpiti nella loro interezza. Ne guada– gnerà lo Stato e ne guadagneranno in tranquillità ed in sere– nità i contribuenti che dovranno solo preoccuparsi della giu– sta applicazione della legge nei loro confronti. NICOLA RUSSO

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