Lo Stato Moderno - anno II - n.10-11 - 5 luglio 1945

LO STATO MODERNO - 5 LUGLIO 1945 101 articolo potrà ·1nvooare a suo favore quel trattato o aocordo davanti ad un qualunque l>!'gano de1le Nazioni U11ite. Artic~lo 103. In caso di conflitto tra gu Impegni che i .membri delle Nazioni Unite hanno · assW'lto con H presente Statuto e gli impegni assW1ti In base a qua,lsiasi al– tro accordo internazionale, prevarranno gli impegni assunti in base a.J presente Statuto. · Articolo 104. L'Organizzazione godrà nel territorio di ognuno dei suoi membri una "tale autorità locale quale è necessaria per l'esercizio· delle sue funzioni e l'adem– pimento dei suoi fini. Articolo 105. 1) - L'O11ganizzazione godrà nel ter– ritorio di ognuno dei suoi membri del privilegi e delle Immunità che siano necessari per l'adempimento dei suoi fini. 2) - I rappresentJanti dei membri del– le Nazioni Unite ed i funzionari del– l'or.ganizzazlone godranno parimenti dei privHegi e delle immunità che siano necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in relazione all'or– ganizzazione. 3) - L'Assemblea Generale· potrà fare delle raccomandazioni allo scopo di determimre i dettag.li circa l'applica– zione dei ,paragrafi 1) e 2) di questo ar– ticolo o ptrò proporre a questo .scopo delle convenzioni ai membri delle Na-· zioni Unite. · CAP.J.TOLOXVII Accordi transitori relativi alla sicurezza Articolo 106. In attesa che entrino in vigore gli accordi di carattere particolare previsti nell'articolo 43, poi.chè secondo il parere · del COJlSÌgllo per la Sicurezza è pos– sibile iniziare l'esercizio delle propr-ie mansioni in base ali 'articolo 42, I paesi aderenti a4la Dichiarazione delle Quat– tro Potenze, firmata a Mosca il 30 ot– tobre 1943,e la F-rancia, si consulteran– no, secondo le disposizioni del para– grafo 5 di quella Dichiarozione, l'un . con l'altro, e, quando lo richiedano le circostanze, con altri membri delle Na– zioni Unite per quell'azione comune a nome dell'organizzazione che possa es– sere necessaria al fine di preservare la pace e )a sicurezza internazionale. Nulla nel presente Statuto potrà In– firmare o precludere, nei confronti di qualsiasi stato che nella seconda guerra . mondiale sia stato nemico di uno degli Stati firmatari del presente Statuto, _ l'azione lnlz:iata o autorizzata, come conseguenza di quella guerra, dai go- .verni che hanno la responsabilità di una simile azlione. CAPITOLO XVIII Emendamenti Articolo 108. Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i mem– bri del:Ie Nazioni Unite allorchè saran– no stati adottati con W'la votazione di due terzi dei membr,i dell'Assemblea Generale e successivamente ratificati dai due terzi dei membri delle Nazioni Unite, secondo le rispettive procedure . costituziona1i, compresi tutti i membri perrmnenti del Consi-glio per la Si– curezza. Articolo 109. 1) - Una conferenza generale dei membri delle Nazioni Unite allo scopo di rivedere il presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo che saranno fissati con il voto dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e con LI voto di sette membri qualunque del Consiglio per la Sicurezza. Ogni membro delle Nazioni Unite avrà di– ritto ad un voto in tale conferenza. 2) - Qua,Junque cambiamento del pre– sente Statuto appoggiato da un voto di due· terzi della Conferenza entrerà In ·vigore quando sarà stato ratificato, secondo le forme procedurali delle ri– spettive costituzioni, dai due terzi dei membri delle Nazioni Unite compresi tutti i ·membri perm~nenti del Con– siglio per la Sicurezza. 3) - Se tale conferenza non sarà sta– ta tenuta entro la decima sessione an– nuale dell'Assemblea Generale susse– guente all'entrata in •vigore del pre– sente Statuto, la proposta· di indire tale È IN CORSO DI STAMPAPRESSO L'EDITOREGENTILE conferenza sarà Inscritta nel progr~– ma di quella sessione dell'Assemblea Generale, e la conferenza sarà tenuta. se cosi sarà deciso con un votò di mag– gioronza dei membri dell'Assemblea'. Generale e con un voto di sette mem– br.l qualunque del Consi~io J>Cl" la Si– curezza: CAPITOLO XIX Ratifica e firma Articolo 110. 1) - n. presente Statuto sarà ratifi– cato dagli Stati firmatari in confonmtà con le rispettive procedure costituzio– nali. 2) - Le ratifiche saranno depositate presso il governo degll Stai.i Uniti d'A– merica che notificherà ciascun depO:, sito a tutti gli Stati firmatari ed a_l Segretario Generale dell'organizzazione non appena sarà stato nominato. • 3) - H presente Statuto entrerà in vigore al!lorchè sarà consegnata la ra– tifica da .pame della Repubblica di Cina, della Francia, defi'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito della Gran B_retagna e· dell'Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d'America e della maggioranza degli altri Siati firmatari. I•l governo degli $tati Uniti d'Ame- · rica redigerà quindi un verbale delle ratif.iche depositate, comunicandole in copia a tutti gli Stati firmatari. 4) - Gli Stati flnnatari del presente Statuto, che lo ratificheranno dopo la _sua entrata in vigore, diverranno mem~ bri originari delle Nazioni Unite dal giorno in cui depositeranno le loro ri– spettive ratifiche. · Articolo lll. Il presente Statuto, di cw faranno testo in ugua~ misura le lingue cinese, inglese, froncese, russa e spagnola, n.:. marrà depositato negli Archivi dèl go- • verno degli Stati Uniti· d'America.· Co- · pie debitamente vidimate saranno quin– di trasmesse da quel governo ai go-' vemi degli altri ,Stati firmatari. ln fede di che i rappresentanti delle Nazioni Unite hànno sottoscritto il pre– sente StJatuto. Compi•lato Mila città di San Fran– cisco il 26 giugno 1945. ANTOLOCIA DILLA CR.lllCn SOClnLI a cura di C.PISCUU luci ed ombre di trentacinque ·annidi .socialismo (1891-1926) nelle pagine dei suoi più intelligentiapostolied {1!terpreti.

RkJQdWJsaXNoZXIy