Lo Stato Moderno - anno II - n.10-11 - 5 luglio 1945

·LO S T A T O MO D E R N O - 5 :LU G L I O l 9 4 5 93 Documenti LA CARTADELLENAZIONIUNITE PREAMBOLO Noi popoli del.le Nazioni Unite de– cisi a salvare le future generazioni dal flagello della guei,ra, che per due vol– te nel corso di questa generazione ha portato indicibili dolor.i all'umanità, e· a ,riaffermare la fede nei fonda– menta.li diritti, nella dignità e nel va– lore della persona umana, n~lla egua– glianza dei diritti degli uomm, e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, e a istituire condizioni in cui la giu– stizia e il rispeito degli obblighi impo– sti dai trattati e da-Ile altre lonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, e a promuovere il progresso sociale e un p1u c.u:vc:u.v 1.~uvJ:-.:uJ. vu.a in una più ampia J.ibert~, e a tale fine a praticare la tolleranza e a vivere in ,pact: 1 uuu -cuu J. a.i.u·o oa buoni vi– cini, e :ad unire le nostre forze per man– tenere la pace e Ja sicureua ,nterna– i'.ionale, e ad assicurare, mediante J'accetta– zione di princip1i e l'istituzione di me– todi, che le forze armate non saranno usate se non ne1 coruuue JnLeresse, e a impiegare un organismo inter– nazionale per promuovere il progresso economico e 1;oc1a1e<11LUtLI1 popoli, abbiamo risolto di unire i nostri srorz1 per il ·raggiungimento di tali scopi. Di conseguenza, i nostri rispt:ttlvi go– verni, attraverso i loro rappresentanti riuniti nella città df San Francisco, muniti d1 pieni poteri cue sono stati riscontrati m buona e debita forma, si sono accordati sul presente Statuto del!le Nazioni Unite .e istituiscono con questo un'oi,ganizzazione in.ternazionale che sarà chiamata delle Nazioni Unite. CAPITOLO I Scopi e principi Articolo 1. Gli :;copi delle Nazioni Unite sono: ·1. - Mantenere la pace e la -sicurezza internazionaJle, e a questo fine: pren– dere misure colletti ve efficaci per la prevenzione e l'al!lontanamento delle minacce della pace, e per la soppres– sione degli atti di aggressione o di al– tre violazioni ailo stato di pace e con– seguire e.on mezzi pacifici e conforme– mente ai principi della giustizia e del diritto internazionale, i1 componimento o la soluzione delle controversie inter– nazionali o di situazioni che potrebbero portare ad una violazione della pac·e. 2. - Svilupp&re relazioni amichevoli tra ae Nazioni, fondandole. sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione del popoli e pren- dere altri provvedimenti appropriati per rafforzare la pace universale. 3. - Conseguire la cooperazione inter– nazionale quando si tratti di risolvere i problemi internazionaU di carattere economico, sociale, culturale e umani– tario, e promuovere e incoraggiare H rispetto per i diritti. umani e per. 1e libertà fondamentali di tutti gli uomi– ni senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione; e 4. - Costituire un centro per armo– nizzare le azioni delle Nazioni volte al conseguimento· di questi fini comuni. Articolo 2. L'organizzazione e i suoi membri, nel perseguire g11 scopi a1cmarau ne1- l'articolo 1, ag1nmno st:condo i seguenti principi: l. - L'organizzazione .:i fondata sui principio deJJ·eguaglianza d1 sovramta di tutti i suoi membri. 2. - Tutti i m<cmori, a1 :une di assicu– rare tutti i diritti e i benefici -risultanti da,lla condizione di membro, ·dovranno soddisfare in buona fede gli obb11g111 da loro assunti cc,a II p . ..:se!ne StatuLo. 3. - Tutti i membri riso1veranno le loro questioni internaziona11 con mt:zzi pacifici in mOdo tale che la .pace e la sicurezza e la giustizia internazionale non siano messe in perico10. 4. - Tutti i memb1·i si aster.anno nelle ,loro relaziom imernazionall dalle minacce o òa11 uso aelia lorza contro .-integrità territoriale o l'indipendenza politica ·di qua•lsiasi stato, o da quaJ– sia·si altro modo cii~ sia incompatibile con ,gli scopi delle Nazioni Unite. .. 5. - Tutti i m"mori aaranno alle Na– zioni Unite ogni aiuto in qualsiasi azio- .ne che esse mtraprenaano in accordo con il presente Statuto, e si asterran– no dal dare aiuto a qua-lsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intrapren– dano un'azione pr·evcmiva o coattiva. 6. - L'organizzazione p.ovvederà a che gli Stati che non sono membri dè,1-, le Nazioni Unite agiscano in armonia · con questi p1·incipi, in quanto sia ne– cessario per H mantenimento deHa pace e de1la sicurezza ·internazionale. 7. - Nessuna disposizione contenuta nel presente Statuto autorizzerà le Na– zioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano .essenzialmente ·>alla giurisdizione interna di qualsiasi Sta– to, .o richiederà che i membri sotto-. mettano la soluzione di tali questioni al presente Statuto;' ma questo princi– pio non pregiudicherà l'applicazione deli!e misure coercitive di .cui al capi– tolo VII. CAPITOI,.O 11 Membri Arti.co!o 3. Saranno membri originari µelle Na– zioni Unite gli Stati che, avendo par– tecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'organizzazione internazio– nale a San Francisco, o avendo prece– dentemente firmato la dichiarazione fatta dalle Nazioni Unite il 1" gennaio 1942, firmino il presente Statuto o lo ratifichino in conformità con l'art. 110. Articolo 4. 1) - L'appartenenza all'organizzazione delle Nazioni Unite è aperba a tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi contenuti nel pre– sente Statuti> e C11e,a g1udiz10 dell'or– garùzzazione, siano capaci di soddisfare ta,li obblighi e disposti a farlo. 2) - L'ammissione d1 qualsiasi Stato alla condizione di membro delle Na– zioni Unite avrà et1etto in seguito a decisione deH'Assemblea generale die– tro raccomandazione del Consiglio per 1a Sicurezza. /lrticoio 5. Un membro delle Nazioni Unite con~ tra cui sia stata· intrapresa da parte del Consiglio per la Sicurezza un'azione preventiva o di coercizione, può essere - sospeso dal.J'esercizio dei diritti e dei privilegi di membro da parte dell'As– semblea Generale dietro raccomanda– zione ò!ll Consil!lio per la Sicurezza . L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal· Consiglio per la Sicurezza. Articofo 6. Un membro de)le Nazioni Unite che abbi•a persistentemente violato i prin– cipi contenuti nel presente ·statuto può essere espulso dall'organizzazione per ·decisione dell'Assemblea. Generale die-: tra raccomandazione del Consiglio per la Sicurezza. CAPITOLO lll Organi Articolo 7. - 1) - Sono istituiti quali organi prin– cipali delle Nazioni ·unite: una Assem– blea Generale, un. Consiglio per la Si~ curezzia, un Consiglio economica e so– ciale, un Consiglio per l'Amministra– zione fiduciaria, ,una Corte .Internazio– nale di Giustizia, 'e un Segretariato. 2) Potranno essere istituiti in confor– mità <:on il presente Statu~o tutti que--· gli org,ani sussidiari che risu1tassero necei.sari.

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