Lo Stato Moderno - anno II - n.7 - 1 maggio 1945

12 LO STATO MODERNO, 1° MAGGIO 1945 dimissionari; ed è questo un primo punto di vantaggio. Riconosciamo d'altra parte che l'esperienza della vecchia Società è pur servita a qualche cosa se alla regola dell'unani– mità, prevista dall'art. 5 del Covemmt, è stata sostituita, per le votazioni <lell'Assemblea (cap. V, sez. C, art. II), quella della maggioranza, <li due terzi per le decisioni più impor– tanti, maggioranza sc1npi:cc per le aitre; e sc1npìicc rnaggio– ranza per tutte le decisioni del Consiglio Economico e So– ciale (per il Consiglio cli Sicurezza la questione a Dumbarlon Oaks era stata lasciata impregiudicata). Quanto al numero <lei voti, ciascun membro ne ha naturalmente uno, cd uno solo: il problema che si è recentemente clibatt-uto sulla stampa è stato generalmente male riferito, in quanto l'U.H.S.S. chie– de, formalmente almeno, non già tre voti per la propria unica delegazione, bensì la rappresentanza autonoma di due delle ~ue repubbliche federate, Ucraina e Russia Bianca, a cagione della loro importanza (si tratta delle due maggiori dopo la Russia propria), ciel contributo da esse dato alla guerra at– tuale, e soprattutto del fatto che esse avrebbero - per ora solo formalmente - una politica estera indipendente. Un problema simile non si poneva invece per gli Stati Uniti, che d'altra parte hanno già egualmente i loro Stati satelliti. Di grande importanza è egualmente l'innovazione che, pur senza giungere alla creazione, oggi ancora utopistica, cli un vero e proprio esercito internazionale, dota il nuovo or– ganismo di una propria for,m, attraverso il disposto del cap. VIII, sez. B, art. V, secondo cui i membri delrOrganizza– zione metteranno « a disposizione del Consiglio di Sicurczz:1 per le sue richieste, e secondo uno speciale accorcio o accordi stabiliti fra di loro, le forze arm:ite, gli aiuti e rassistenza ne– cessaria per il raggiungimento e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale»; e che alruopo crea (sez. B, art. IX), come organo consulente alle dipendenze del Consi– glio di Sicurezza, un organismo militare, il Comitato di Stato maggiore. Le intese regionali, che il vecchio Patto trattava in una fo,ma tanto ambigua e sbrigativa ali'art. 21, sono opporluna– n1ente sviluppate nella sez. C del predetto capitolo, secondo cui < nessuna disposizione precluderà l'esistenza di intese re– ~ionali o di enti per trattare questioni relative al manteni– mP-nto della pace e della sicurezza internazionale che siano adatti ad azioni regionali, se tali intese ed uffici nella loro at– tività siano conformi agli scopi e ai principi dcll"Organizza– zione >; ed anzi il Consiglio di Sicurezza « utilizzerà, se appro– priati, tali intese ed enti per rafforzare le azioni di coercizio– ne con la propria autorità »: nel che si può vedere la tendenza . a favorire quelle combinazioni regionali che noi auspicavamo aell' articolo < Federazioni regionali e Federazione Europea > pubblicato nel n. 3 della serie clandestina dello scorso anno. Anche l'innovazione introdotta dal cap. VI, sez. D, art. I, in base alla quale il Comitato di Sicurezza sarà organizzato in modo da poter funzionare continuativamente, contribui– sce a rendere più pronta ed efficace razione della nuova So– cietà nel mondo cli domani. E se rart. I del cap. Il sembra voler mantenere il .supe– rato concetto della assulut:1 sovranit,ì stipulan<lo che « rOrga– nizzazione è basata sul priucipio <lclreguagliam.,t (anche !"e– guaglianza non è del lutto rispettata se cinque Stati, a pre– scindere dagli altri privilegi. hanno seggio permanente in Con– siglio) sovrana di tutti gli Stati amanti della p:tcc » (o s'inten– de parlare di eguaglianza di sovranitù, ammettendo che si tratti cli una sovranitù limitata?), cli fatto con l"aholizione della regola dclrunanimità si ferisce irrimediabilmente anche il principio dell'assoluta sovraniU degli Stati membri: ciò che appare in mo<lo particolarmente tangibile a proposito delle sanzioni contro r:iggressorc, per le quali alla formula ciel vecchio Cove111mt • In questo caso il Consiglio ha il dovere di raccomandare ai vari governi interessati gli effettivi, eoc. » si sostituisce quella ben più cnergic:1 del cap. VIII, scz. 13. art. IV: • Giudicate inadeguate tali misure, il Consiglio di Si– ·curezza avrà la facoltà cli prendere misure con le forze annalt' aeree, navali e terrestri che sarà necessario per m:lJltcnere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali >. Per le de– liberazioni del Consiglio di Sicurezz:1, secondo le decisioni di Yalta, il vincolo dell'unanimità è rimasto per le tre maggiori Potenze, contro cui nessuna sanzione potrebbe essere decisa senza il loro consenso. Ciò è assurdo e antidemocratico; ma, in– tendiamoci: quand'anche si adottasse per il Con.•;iglio il principio incliscrimin:1to della maggioranza come per ]"Assem– blea, è mai pensabile che rorganizzazionc potrebbe re:ilmente adottare sanzioni contro ru.H.S.S. e gli Stati Uniti dichiarati aggressori? Comunque, sarebbe stato bello che anche i « tre grandi » si assoggettassero alla disciplina comune: oggi per la stipulazione della clausola del « Patto :o, domani per robbe– dienza ai deliberati ciel Consiglio. Ma, ahimè, siamo ancora lontani da- questo spirito. Concludiamo. La Conferenza cli San Francisco si è as– sunta un compito formidabile, quello cli creare i1 meocanismo atto a mantenere la pace e la sicurezz:1 internazionali, realiz– zabile soltanto se gli uomini responsabili delle maggiori Po– tenze sapranno dar prova di una grande larghezza di vedute. .Ma il compito è suo solo in parte: chè il mantenimento della p:ice, vogliamo <lire di una pace giust:1, dipende dall'assetto che avranno alla Conferenza della pace, dallo spirito con cui saranno trattati i singoli problemi. E se un mecc:inismo per– fetto fosse escogit:ito per il mantenimento cli una pace in– giusta, di un assetto illiberale, noi non sapremmo evidente– mente compiacercene. ANTONIO BASSO :::.-'"'"'""'" ..... '"'"'""""''"'ll-•-u1u11_ ... ,_., ... ,u11w11u,11 ... 111,t1UIIIIIIIOl!m11u,1,,w, ......... ,::'.'"'"''"''"''·"' ............ , ......... ,, ..,,.... ,.. ,1NIIIIIIIUl~Ul\tlllllllllillllllll1ltllflll1" .. '"'""'""'"""'"'"""''"""''"''Nlll:IIIH"""a"""'"'""'"~"':~-·.,,,, .. ,: «LO STATO MODERNO»CLANDESl'INO • Lo Stato Moderno• esce clandestinamente dal luglio 1944. Non ha subito interruzioni notevoli, mercè la buona volontà appassionata di pochi uomini, per primo il tipografo (avv. Cesare C(l.b_ibbe) con i su~i coU~boratori (s'in– tenda tipografo nel senso eletto). Ai numeri clandestini hanno collaborato:, V1ttorto Albas,m (ltal1cus); Gaetano Baldacci (Sicanus); Arturo Barone (Seraficus); Antonio Basso (Libero); Mnrio Boneschi (Tricottero, Viator); En– rico Bonomi (Icarus); Giuseppe De Finetti (Deda.l1ts); Sandro Migli~zz_a (Grotianus); Bruno Min~letti ('{urrheni~ cus); P. Monti (M. Gai); Mario Paggi (Vittor, Momus, Sysiphus); Giuliano P1schel (Pigreco); Giancarlo Ronclu (Giancar!o); Mario Rotondi (Juridicus); Giuseppe Savino (Pilatus); Cesare SpeLlanzon (L'Osservatore), ed altri oc– casionali.

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