Lo Stato Moderno - anno II - n.7 - 1 maggio 1945

10 LO STATO MODERNO, 1° MAGGIO 1945 Naturalmente fra le varie persone vi sono grandi diffe. renze. Taluni enti, inlatti, sono d1Sc1plmati duettamente so;o in parte dal diritto internazion:t:e. Per esempio gli stati mem– bri di una federaz10ne - elle qwndi non sono, di regola, soggetti - percl1è il diritto internazionale non ad essi si dirige, bensì al:o stato Je<lerale, possono essere destmatari immediati per ta;une materie. l soggetti loudamentali, i sog– getti per eccellenza, auche se non i so;i, del diritto interna· zionrue, sono gli Stati. E se le nuove Jormazioni pretendono la soggettività internazionale, ad altro lito:o, non possono preteuuer,a se non come Stati. , Dello Stato il diritto internazionale ha uu concello suo, che non coincide nè cou 11uc:lo del <lirillo interno nè con quello <lcila sociologia. Staio secondo il diritto interno e Stato sccoudo i principi della sociologia può essere uno Stato membro degli Stati Unili <l'America, che non è Staio in diritto internazionale, pcrchè non è soggetto <li diritto internazionale. Perchè il diritto internazionale inteso moder– namente, non distingue, come fa il diritto interno, .frn per– •Sona sovrana e persona semisovrana. Delle due l'una: o ci troviamo di fronte a degli enti i quali si presentano destinatari immediati di norme interna– zionali o tali enti si trovano in uno stato di incapacità di fatto ad essere destinatari di tali nonne, che ad essi si rife– riscono solo indirettamente. La cosiddetta incapacità di diritto o di agire non può che riflettersi in una qualificazione giuridica tale che, rispetto a talune materie, fa perdere la qualità di destinatario im– mediato. Si tratta, come si vede, di un concetto molto semplice. Concetto che si potè raggiungere quando si potè avere un concetto di persona proprio del diritto internazionale, to– gliendovi le sovrastrutture nate da confusioni con altre di– scipline. Ora, tutte le costruzioni della vecchia dottrina, - che pure, da un lato storico, ebbe meriti grandissimi -, possono apparirci degli inutili contorcimenti. I vecchi autori s'erano sforzati di costruire un concetto di sovranità ed un concetto di indipendenza. Fedeli al loro punto di partenza positivistico, avevano affermato in genere che l'indipendenza non fosse che l'aspetto esterno della so– vranità, ossia il modo di comportarsi rispetto agli altri Stati, come il potere supremo ne è l'aspetto interno. Ora per noi il potere supremo, esercitato effettivamente su di un dato territorio, è un presupposto della sovranità, come un pre– supposto è il non essere soggetto ad alcun altro ente. La sovranità - ossia facoltà di autodeterminarsi entro certi limiti fissati dal diritto internazionale - si ha solo quando un ente si presenti come esercitante una effettiva signoria su di un territorio, signoria non derivata da alcun altto ente. Appare quindi chiaro come la mancanza di indipendenza possa escludere la sovranità, ossia la capacità di diritto, la capacità quindi di essere persona internazionale. Quando uno Stato sia in queste condizioni,. lo si deve considerare niente più che una parte dello Stato alla cui rovranità esso è sottoposto. Altrimenti esso rimane un sog– getto di diritto internazionale cui le condizioni materiali di dipendenza fanno cessare, per talune materie, la sua ca– pacità. Quando si verifica il primo, quando il secondo caso? Evidentemente ci troviamo di fronte ad una questione di fatto. Si tratterà di vedere, caso per caso, se data I' ef– fettiva situazione di fatto, il diritto internazionale si rivolga direttam'ente o indirettamente a quel dato organismo, per talune o per tutte le materie. Si potranno quindi avere delle persone internazionali che non siano, dal punto di vista del diritto interno, sovrani. Basta che si dimostri che esse possiedono, iD certe ma– terie, una autonomia; e che, per tali materie, entrino iD ef– fettivi e diretti rapporti internazionali. Inversamente degìi enti, del tutto ana:oghi allo Stato, come concetto di diritto in– terno, non sono persone internazionali per la mancanza di una qualsiasi autonomia. Quindi soggetti di diritto inter– nazionale e, ano, per talune materie, gli Stati tedeschi dal 1871 al 1918: non sono soggetti di diritto internazionale gli Stati costituiti da; governo occupante. Caratteristica di questi ultimi è che in ogni loro azione essi non si determinano in base ad una autonoma manife: stazione <li voluntù, e che la stessa volontà, che è fonte su– prema di tale ordinamento, deriva dall'or<linarncnto dello Stato superiore, mentre l'efficienza pratica delle norme che essi emanano dipende dalla l'Olontù dello Staio superiore. La dimoslrazio;1e della mancanza di pcrsona!ità interna– zionale in questi pretesi Stati si può fare anehc per un'altra via, e cioè dimostrando non possedere essi una base terri– toriale, ossia un paese sul quale possano imperare. Qua:unque sia la concezione che si abbia circa il rap– porto Stato-territorio, appare evidente che per l'esistenza stessa dello Stato occorre un determinato spazio su cui esso possa far valere i propri comandi. Che ciò sia vero è chiaro per il fallo stesso che esiste l'istituto delfoccupazione. Quando uno Stato viene privato dall'effettiva signoria su di un territorio la sua potestà di impero riguardo ad esso vien paralizzata, salvo a riprendere in un tempo suc– cessivo quando lo Stato riacquisti la disponibilità di quel territorio. Neppure lo Stato che precedentemente esercitava la sua signoria in quel territorio si considera che attualmente eser– citi un diritto attuale su di esso, perchè non ne ha I' at– tuale disponibilità. Sarebbe addirittura assurdo che tale ·ca– pacità debba avere un organismo che fin dall'origine su quel territorio non ebbe alcun effettivo potere. Nè ci si obbietti che, benchè limitato a talune materie, un potere dello Stato esiste: che sia vero perfetta\Ilente il contrario lo si vede esaminando i casi pratici, così per esem– pio tutte le branche dell'attività italiana, dall'8 settembre in poi, furono controllate da organismi tedeschi, - che eser- . C'itarono facoltà infinitamente superiori a quelle concesse dal rapporto di occupazione - che qualsiasi atto delle autorità amministrative italiane fu preso coll'accordo, e cioè col con– senso, delle autorità tedesche; e che infine nessuno degli Stati neutrali ritenne dover riconoscere questo stato di cose, perchè anche quelli di essi che più erano legati agli uomini e al partito al potere in Italia dall'8 settembre, negarono CO· stanterncnte il riconoscimento alla R. S. I. e continuarono a riconoscere come Stato italiano quello che continuava lo Stato italiano preesistente. Rimane ora da studiare la natura giuridica di quegli organi che, come abbiamo dimostrato, non può ritenersi for– mino uno stato autonomo. E' evidente che, in linea di principio, si deve ritenere che tali stati null'altro siano che una parte dello Stato alla cui sovranità sono sottoposti. Tale principio farà nascere una serie di problemi di alto interesse. Se, e fino a qual punto, tali pseudo-governi di– pendenti debbano considerarsi organi dello Stato occupante e quindi, fino a qual punto, la responsabilità di quest'ul– timo sia implicata per l'atto illecito compiuto da essi: ecco i principali, non i soli, problemi, che ne nascono. Osser– viamo però che il problema così posto, esula dal nostro esa– me. Basta a noi l'avere dimostrato che in tali casi manca allo pseudo-stato qualsiasi, anche limitata, personalità nei rapporti internazionali, con tutte le conseguenze che ne de– rh·ano, e doè principalmente che verso lo Stato occupante

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