Lo Stato Moderno - anno II - n.7 - 1 maggio 1945

LO STATO MODERNO, 1° MAGGIO 1945 _9 mente purgata, de· La mia battaglia: < •• .la GemJania otterrà, ,iecessariamente, il posto -che le spetta su questa Terra, st: verrà diretta e organizzata in conformità con questi principi (del nazionalsocialismo). Uno Stato che, nell'epoca dell'avvt:– lenamento delle razze, si prende cura dei mig:iori elementi della prop,ia razza, dei;e diventare un giorno signor11 della Terra. Questo non debbono mai dimenticare gli aderenti al nostro movimento .... ». Qui non si tratta di un qualunque giornalista o"di un uomo 1,olitico più o meno qualilicato di un paese dcmocratic.;o, le cui opinioni (al!e quali fa spesso appello la stampa dei paesi tota– litari per trarne conclusioni arbitrarie) non hanno in defini– tiva che un valore personale: si tratta dell'uomo che poteva, da solo, disporre delle energie e delle risorse di uno dei po– poli più numerosi e potenti della terra, e ne disponeva di fatto secondo i suoi <lisegni. Qua,'.iche siano le concause, quali che siano le ragioni del– !' affermarsi <lei nazionalsocialismo in Germania, quali che siano le colpe di tutti - e tutti più o meno ne hanno -, questa dell'insaziabilità dell'imperialismo tedesco e della impossibi– lità di stipulare comunque un accordo duraturo con Hitler resta la causa principe, la causa determinante, quella per cui la guerra, se poteva ancora una volta essere scongiurata per Danzica e il Corridoio, come lo era stata l'anno prima per i Sudeti, non poteva in definitiva essere evitata. O lo poteva ad un patto: che la politica di acc~réhia– mento difensivo fosse veramente riuscita, che anche l'U.R.S.S. fosse entrata nel sistema. Hitler non avrebbe osato sfidare Inghilterra e Francia senza il trattato di Mosca del 23 agosto 1939, che lo assicurava, quanto meno, della benevola neu- tralità dell'U .R.S.S. . O ad un altro patto ancora: che l'Inghilterra si fosse ac– conciala a veder la Germania diventar pacificamente, pezzo per pezzo, padrona dell'Europa, primo passo verso il dominio del mondo preconizzato a pag. 387 de La mia battaglia di Hitler. Hifiutando di acconciarvisi, l'Inghilterra intendeva senza dubbio fare il suo interesse; ma faceva anche quello dell'Europa tutta, minacciata di essere sommersa dalla strapo– tenza del Reich. Questo era doveroso riconoscere in tema di responsabilità della seconda guerra mondiale. Ma non è questo che più ci interessa. Le responsabilità della guerra appartengono al pas– sato. Quello che veramente conta ora, quello da cui dipende. l'avvenire dell-'Europa e del mondo, è la responsabilità della pace, che appartiene senza discussione alle grandi Potenze vincitrici, E di questa si parlerà nella seconda parte del pre- sente saggio. · · ' (Continua) ANTONIO BASSO LA POSIZIONEDELLOSTATO REPUBBLICANO FASCISTA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE* Crollato, nella maniera più meschina, il cosiddetto Stato repubblicano fascista, si impone di determinarne l'esatta na– tura giuridica. La soluzione di tale problema ha una impor– tanza pratica immensa, su cui sarebbe inutile insistere, tanto nel campo interno, quanto in quello internazionale. Il pro– blema non è limitato all'Italia. In questa guerra uno dei con– tendenti, la Germania, potè eludere i principi internazionali che regolano l'occupazione bellica con la creazione, nei paesi da essa occupati, di governi a lei favorevoli o anche di or– ganismi statali nuovi. Un esempio del primo fenomeno si ebbe col governo Quisling in Norvegia: un esempio del se– condo con la creazione da parte delle autorità fasciste e naziste, del regno di Croazia, così infelicemente venuto alla luci-. Apparteneva lo Stato repubblicano fascista all'uno o al– l'altro di questi fenomeni? La soluzione è dubbia, in quanto che. per bocca dei suoi vari esponenti, la R. S. I. affermò sem– pre di essere la continuatrice dello stato preesistei1te di cui, pur attraverso notevolissimi mutamenti costituzionali e legi– slativi, mantenne in vita l'ordinamento giuridico. Dalla solu– zione che daremo circa la natura di questi pseudo stati e di .questi governi apparirti che nessuna differenza di struttura giuridica è fra l'una e l'altra specie. Una volta che si è di- mostrato che ambedue non sono che una fonna di ammi– nistrazione decentrata dello Stato occupante, è chiaro che nulla importa come questo abbia voluto chiamare quello. Sono questi organismi «Stati» oppure «Governi»? E' evidente lo scopo pratico della creazione di tali or– ganismi. Mentre il governo occupante si può da una parte basare su di una più larga collaborazione di organi ed enti locali, dall'altra può compiere atti che il diritto internazio– nale vieterebbe nella maniera più rigorosa. Anzitutto, per la facoltà di modificare la legislazione del paese occupato. Il diritto internar.ionale tanto scritto che con– suetudinario, preoccupato di non modificare se non nei li– miti dell'indispensabile lo stato del territorio occupato, per- mette una modificazione della legislazione entro limiti stret– tissimi: ora la Germania ha permesso, favorito ed imposto le più larghe modificazioni legislative. Così anche per l'am– ministrazione dei paesi occupati, <love le truppe tedesche quasi mai rispettarono le rigorose norme internazionali. Poi, per l'uso invalso di armare ed organizzare truppe locali, che vengono usate per combattere entro il loro paese di origine, ciò che sarebbe vietato nella maniera più rigorosa: e infine per le misure di rappresaglia e di intimidazione prese, in violazione flagrante di una norma internazionale, contro in– dividui ed intere popolazioni, prescindendo dalla loro col– pevolezza o meno di taluni atti, servendosi dcli' opera di tribunali locali, - sulla cui costituzione è meglio non inda– gare - i quali prendevano direttamente ordini dalle auto– rità occupanti. Poichè nulla vi è di nuovo, è facile trovare nella storia esempi di questi organismi. Napoleone se ne servì talune volte ed un esempio più recente si ebbe, proprio ad opera degli imperi centrali, con la creazione dello stato polacco in seguito al proclama del 5 novembre 1916. Qual è la figura giuridica di questi sedicenti stati o go– verni? E' anzitutto da esdudere senz'altro, e nella maniera più rigorosa, che si tratti di nuovi soggetti del, diritto inter– nazionale, perchè si può con assoluta certezza escludere che esistano, nel caso considerato, quei presupposti a cui una .norma generale costituzionale dell'ordinamento internazio– nale -ricollega la nascita di un nuovo soggetto. Che cosa si intende infatti per soggetto di diritto inter– nazionale? Si intende il destinatario immediato di norme in– ternazionali, ossia quella persona il cui comportamento è regolato immediatamente dalle norme internazionali. (•) Qnesto articolo è la riproduzione quasi esatta di due le– zioni da me tenute, la prima nel corso di esercitazioni di diritto internazionale nell'anno accademico 1943-44, la seconda nel corso di diritto internazionale dell'anno 1944-45. Come vedrd il lettore, gli avvenimenti di questi giorni hanno dato alla mia indagine la più chiara conferma.

RkJQdWJsaXNoZXIy