Il Socialismo - Anno III - n. 9 - 25 giugno 1904

. IL SOCIALISMO « 2. In titoli d'altra specie garantiti dallo Stato; <t 3. In obbligazioni ferroviarie emesse in corrispon– denza alle annualità dovute dallo Stato; <( 4. In cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario; « 5. A mezzo della Cassa depositi e prestiti nei n1ocli indicali al n. 2 dell'art. 12 della legge 14 lu– glio 1898, ,,. 335; « 6. In depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti; cc 7. In beni immobili urbani. << L'impiego ciel modo indicato sotto il n. 7 non potrà eccedere un quinto dell'ammontare complessivo dei capitali di cui nella prima parte del presente ar– ticolo,,. Vigilanza per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli in Italia. L'ispettorato generale dell'industria e del commercio comunica all'Ufficio del lavoro i seguenti dati sulle ispezioni co1npiute per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli dopo l'ultima relazione pre– sentata al Parlamento: 1901 , 1902. .-\nni 1903 (1 semestre). Visite agli opifici in– dustriali compiute . dagli Totale Visite alle Visite com– piute dagli ca\·e, agenti miniere di polizia giu– diziaria Totale delle visite 62 r,383 1,.1,1.S 1,761 36,2,1.0 39,,1.46 282 r,891 2,r73 r,2.83 39,809 43,265 545 545 L'applicaiione delle leggi sulla durata del lavoro in Francia. Ruluzùme della ,f.t.eratadi lavoro negli stabilimenti ove lavorano donne e fa11ci11l/i • Diminuzione net 1w- 111ero dei fanciulli occupati. - La relazione presentata al presidente della Repubblica dalla Commissione su– periore del lavoro nell'industria sull'applicazione, du– rante l'anno 1902, della legge 2 novembre 1892, pre– senta speciale interesse per il fatto che al 30 marzo 1902, secondo la legge 30 marzo 1900, la durata del lavoro negli ~tabilimenti ove sono occupati donne e fanciulli fu ridotta da 11 ore a 10 112 al giorno. Negli 80,000 stabilimenti in cui la modificazione ap– portò cambiamento alle consuetudini prima vigenti, av. vennero :z2 scioperi estesi a 54 stabilimenti. In varie· località, per talune industrie, ebbe luogo il licenziamento del personale protetto - donne e fanciulli - che dà luogo alla riduzione della durata del lavoro anche per gli operai maschi a<lulti. E infatti, cresciuto notevolmente il numero degli stabilimenti occupanti solo operai maschi adulti : gli stabilimenti di tale classe, soggetti alla ispezione, erano 144,707 11el1899, r44,591 nel 1900, 142,845 nel· 1901 e salirono a 148,569 nel 1902. In alcune industrie, il personale protetto e il perso– nale non protetto furono collocati in locali separati, sfuggendo così, per il personale non protetto, alla di– sposizione della legge la quale riduce la giornata di la– voro anche per maschi adulti quando lavorano negli stessi locali ove lavorano donne e fanciulli. In qualche località avvennero riduzioni nei salari; in varie circo· scrizioni gli industriali fecero fronte alla modificazione mediante aumento o miglioramento nel materiale, la• voro con doppie squadre, attività maggiore delle mac• c;hine, ecc. In alcune regioni lo stato poco soddisfa– cente degli affari rese più facile la riduzione dell'orario. Per rimediare all'inconveniente grave del licenzia– mento degli apprendisti, gli ispettori generalmente pro• pongono che sian.o unificate le disposizioni che rego• !ano la durata del lavoro; alcuni vorrebbero però che fossero accordate più estese facoltà di deroga alle di– sposizioni per quanto riguarda l'impiego di operai ma– schi adulti per tutte le industrie, senza distinzione, fra gli stabilimenti che occupano anche negli stessi locali donne e fanciulli. Tale larga facoltà di deroga è richie– sta per evitare il pericolo di un troppo forte impiego di mano d'opera femminile e infantile a danno della mano d'opera adulta maschile. Lavoro notturno. - Il decreto 15 luglio 1893 con– sente per alcune industrie del vestiario di occupare le operaie aventi oltre 18 anni durante 12 ore, 6110 alle ore 23, sessanta volte ogni anno, mediante un preav• viso comunicato agli ispettori e affisso nel laboratorio. La commissione ciel lavo:-o già più volte ha disappro– vato tale concessione nei riguardi morali e sanitari. Poichè le , 2 ore consentite possono aver luogo durante le 16 ore accordate per il lavoro diurno (dalle 5 alle 21), la Commissione non ritiene necessario si prolunghi in nessun caso il lavoro delle donne fino alle 23; se gnala inoltr~ le difficoltà per la sorveglianza degli sta– bilimenti in cui tale lavoro ha luogo. E' consentito, inoltre, in via permanente il lavoro notturno delle donne durante 7 ore quotidiane in al– cuni casi speciali, per esempio per la piegatura dei gior– nali che escono il mattino: la Commissione segnala co– me tale deroga possa condurre al grave inconv1.:..nientc che quelle stesse donne siano occupate durante il gior– no in altri stabilimenti. E' ancora consentito in via temporanea il lavoro notturno durante 10 ore quotidiane in industrie in un numero di giorni variante da 30 a 120 l'anno; di tale facoltà hanno fatto uso, nel 1902, 118 stabilimenti oc– cupanti 9472 fanciuhi e 67,338 donne. Infine, in base al decreto 15 luglio 1893 (art. 5) le « usines à feu contìnu » nelle quali il lavoro notturno dei fanciulli n1aschi e delle donne può essere tollerato purchè non duri oltre 10 ore interrotte da almeno due ore di riposo. Riposo settimanale. - Il riposo settimanale ha luogo quasi sempre la domenica; sono citate alcune eccezioni: così nelle lavanderie il riposo ha luogo nel giorno di consegna della biancheria; in alcune tipografie il riposo

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