Il Socialismo - Anno II - n. 3 - 25 marzo 1903

IL SOCIAI.ISMO vendita, col contratto di IOCc1zione.Cosi si conferisce al contratto di lavoro una veste giuridica difforme dalla sua sostanza. Il salariato starebbe per tal modo a disagio in questa legge, come Ercole nella camicia del Centauro. Si cerchi dunque di non fare indossare al• l'operaio questa camicia, che gli sarebbe assai mo– lesta. E' bene provare questo errore di principio che in– forma il progetto di legge. Il nostro Codice civile, quando è all'art. 1569, di– stingue invero la locazione delle cose da quelle delle opere. Ma che cosa è una locazione cli opera? b. un contratto (art. '5iO) « per cui una delle parti si ol). bliga a fare per le altre una cosa mediante la pattuita mercede». Ora, questo non è il caso della compra-ven– dita del lavoro in cui il salariato addirittura cede al caJ)italista le sue opere indistinte ed astratte, che il compratore (capitalista) usa. ed impiega a suo piaci– mento, come cose sue proprie, nei fini delle sue in– traprese. Il fatto ch'egli l'usi soltanto per certo tempo, e non oltre, corrisponde al fatto analogo che il com• pratore suf mercato ac(luisti una data quantit..-\di merce e non una maggiore. 11 lavoratore è libero cli ritrarsi dall'officina, ma la merce contenuta nella sua forza di lavoro già prestata, resta proprietà esclusiva del capi– talista che gli ha pagato un prezzo in salario, e che la vedrà ricomparire sono forma di accrescimento di va– lore, nella sua produziont:. L'art. 1° del disegno di legge sul contratto di lavoro, non fa che riannodarsi alla viziosa giureprudenza pre– valente che lo annovera fra le locazioni (art. 1627 C C.) falsando così la sostanza economica del lavoro a salario. Vedremo in tutto il nostro esame i gravi errori pra– tici che discendono da questo falso presupposto giu– ridico ed economico. Il. Generalità del contratto economico agrario. Qui, invece, ci troviamo cli fronte al contratto di locazione, quello di cui è parola nel titolo IX libro III, Codice civile. E si badi che è tanto dissimile giuri– dicamente ed economicamente il contratto di lavoro industriale (lo stesso pel bracciante) da quello detto agra– rio, che mentre nel primo caso chi loca è il lavoratore, nel secondo caso è il proprietario. Sicchè noi ci troviamo dinanzi ad un istesso agente di produzione, che riveste una diversa figura giuridica, a seconda ch'egli presta il suo sistematico lavoro nell'industria, ove anticipa al capitalista il suo lavoro, o sulla terra, ove è il pro– prietario che anticipa a lui la terra. Senonchè, qui, il la– voratore agrario, nelle arretrate forme di coltura an– cora prevalenti, è una figura assai complessa che va dal cont..'\dino lavoratore al capitalista tipico. Tutte queste gradazioni però hanno la nota comune che caratterizr.a il fittaiuolo d'un terreno: egli ha preso in locazione una terra per la quale ha pagato un fitto. Egli può usare del fondo locato in guisa da trarne i massimi vantaggi. Ma un attrito d'interessi, anche più acuto di quello tra lavoratore e imprenditore si mani– festa poi tra fittajuolo e proprietario. Essendo la terra un bene immobile, legato da proprietà perpelip al padrone, il fittajuolo si trova alla scadenza del con– tratto agrario nella obbligazione di restituire il fondo. Di modochè i perfezionamenti fondiari, i miglioramenti e le trasformazioni di coltura non sono affrontati dal fittavolo, per le spese che importano, senza un con– senso e una compartecipazione del proprietario. Nella vita pratica nascono per tal guisa attriti e contese con– tinue che impediscono il retto svolgimento della pro– duzione agricola. L'assenteismo gaudente del proprietario .non patteggia con eh i presta le sue cure alla sua terra. Onde nella campagna più che nella industria comin– ciano a serpeggiare lo scontento e il malessere tra le classi produttrici. Gli ultimi anni della storia italiana hanno provato che le classi agricole cominciano a gettar la se– menta della lotta di classe nelle campagne. Il movi– mento del salariato agricolo si veniva elevando ad al– tezze che spingCvano i fittaiuoli-contadini e i fittaiuoli– capitalisti a premere contro la rendita del proprietario. Le statistiche sui salari insegnano che mentre il salario industriale è cresciuto nel secolo scorso dei "/ 3 , quello agrario è invece più che raddoppiato. Onde il salario campagnolo offre una elasticità assai mag– giore di quello che non pensino certi dispregiatori del socialismo ... villano. Bisognava allontanare dunque per quanto fosse possibile i fittaiuoli dal fare causa comune coi braccianti e coi contadini. E questo scopo il legi– slatore italiano chiaramente confessa nella relazione che accompagna il progetto,ove si legge che lo scopo si rag– giunge « rimovendo gli ostacoli economici generali, i quali da una parte ostano a che la proprietà adem– pia la sua alta missione sociale e dall'altra a che il col– tivatore della terra vi si affezioni ed esiga egli stesso I, pi,; salde dif,se d,t propri,tario , ddla prop,-i,là ». La paura di vedere minacciare il possesso quiri– tario delle proprietà : ecco il nobile motivo che muove il legislatore nella sua riforma! Bisogna restituire la terra alla pace, facendola ritornare qual'era, elemento pode– roso di conservazione. Dal momento che Scha.ffie si era ingannato parlando dell'antisocialismo delle campagne, provideant co1LSules l E vedremo come v'han provveduto bene! Partendo dal concetto già ammesso che il contratto agrario sia una locazione del fondo, esso deve imporre gli obblighi giuridici propri del locatore, garantendo al conduttore te condizioni normali di svolgimento del suo lavoro. Questo dovrebbe essere il perno giuridico della riforma: agevolare il produttore nell'esercizio delle sue facoltà produttrici di fronte all'assente. E la virtù della legge dovrebbe essere quella di avvicinare - per quanto é possibile - tutte le forme di compartecipa– zione agraria - (colonia, masseria, terzeria, mezza– ria, ecc.) - al tipo unico fondamentale dell'affitto e delle norme giuridiche che ne discendono. Conside– rando, rigorosamente, il proprietario sotto l'aspetto di locatore, egli deve essere costretto, sulla garanzia 1"eale della sua quota di partecipazione, a tutte le migliorie reclamate dalle esigenze obbiettive della coltura - an– che impreviste. Partendo da un generale concetto economico l'af– fittaiuolo viene usualmente riguardato come un im– prendilore1 il quale piglia a prestito la terra, per cui paga un fitto che corrisponde all'inleresse del capitale mobiliare mutuato. Ma la pratica smentisce questa ve– duta. Mentre nel prestito mobiliare si acquista la pro– prietà della cosa e si restituisce l'equiv8.lente in va– lore, nell'affitto della terra invece è la stessa terra che ritorna al proprietario. Onde le vicende della terra tra Je mani del fittaiuolo sono le vicende stesse del pro– prietario. Se, dunque, al creditore nulla puossi chiedere, in diritto, a vantaggio del debitore, il locatore di terra invece è tenuto ad un obbligo costante verso il colono, mezzadro, fittaiuolo; personaggi che sono in qualche modo come il prolungamento della sua stessa persona, nell'opera produttiva. Nella locazione gli obblighi inerenti alla cosa cadono giuridicamente sul suo titolare. Ogni patto in contrario modifica e a volte snatura il tipo contrattuale della locazione. E questo chiarisce bene un'altra volta l'errore da noi additato, di aver vo– luto considerare, cioè, il contratto di lavoro, al pari di quello agrario, come locazione. Quì, infatti, il lo-

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