Lo Stato - anno II - n. 21-22 - 30 lug.-10 ago. 1961

ne di tale Istituto rileva che la legge del 1928, attualmente in vigore, contempla già un coor– dinamento creditizio regionale, affidato agli Istituti speciali; ma la norma è rimasta finora inoperante: si tratterebbe di applicarla, sul piano nazionale, per mezzo di un Ente pubblico che funzionerebbe da organo esecutivo della politica agraria dello Stato sul terreno finanzia– rio. In assenza di un organo del genere, tutti i tentativi per attuate una sistematica pro– grammazione economica sareb– bero sterili. Il prof. Dell'Amore - espo– nendo le favorevoli conseguen– ze -che deriverebbero da una to– tale liberazione dell'esercizio del credito agrario - ha •sottoli– neato che, attualmente, su 8700 sportelli bancari, oltre 7000 ef– fettuano operazioni di credito agrario. Ad essi vanno aggiunte circa 4000 filiali di Enti inter– mediari, fra i quali i Consorzi agrari, che esercitano il credito in natura. Non può dunque af– fermarsi, come . fanno alcuni, che l'attuale o:r.di_namentonon I . sia adeguatamente capillare. Questa: molteplicità di Istituti è benefica e va mantenuta, ma occorre renderne più armonica l'azione per mezzo di q.n ente centrale finanziario, che ·correg– ga le sperequazioni esistenti fra le varie zone del Paese ri– spetto al volume dei capitali di– sponibili ed ai tassi di finanzia– mento per evitare un dannoso monopolio creditizio. L'ente non do:vrebbe operare direttamente con gli agricoltori, ma conce– dere finanziamenti a breve, a media e a lunga scadenza ai soli Istituti che ne abbiano bi– sogno, i quali, i;iaturalmente, potrebbero rinunciare a chie– derli, qualora fosser·o in grado Tempo d'e1tate 20 b1bl1otecaginobianco di provvedersi per altra via dei capitali loro occorrenti. Gli Istituti di creèlito, comunque, dovrebbero conservare la loro piena autonomia funzionale. L'idea dell'Istituto centrale - che dovrebbe adottare il princ1p10 del credito agrario qualificato e controllato sulla base dei piani di sviluppo e dell'assistenza tecnica -· è av– versata da chi ritiene che un tale ente, anche se avesse limi– tate funzioni di reperimento dei mezzi, eserciterebbe una sua po– litica di credito agrario, la qua– le non può essere che dello Sta– to. L'opposizione, tuttavia, non avrebbe fondamento se l'Ititu– to fosse controllato dallo Stato. Piuttosto, per non creare un nuovo pes'ante apparato buro– cratico, bisognerebbe limitare la struttura dell'ente in parola, facendone un organismo agile e moderno, atto a coordinare con efficacia la politica del cre– dito agrario in Italia. Il con– trollo dello Stato dovrebbe ga– rantire, appunto, che la politica creditizia non fosse affidata al– le banche ma agli- organi am– ministrati:vi pubblici. Necessario, infine, appare in– staurare una organica discipli– na dei tassi di impiego. Per que– sta non occorrono speciali di– sposizioni legislative, dato che l'art. 32 della legge bancaria at– tribuisce al Comitato intermini– steriale per il credito e il ri– sparmio il compito di fissare i saggi attivi e passivi di tutte le operazioni bancarie. Non si tratterebbe, quindi, che di dare concreta applicazione a norme già contemplate dalla legge bancaria. Il sistema dei tassi massimi funziona negli •Stati Uniti fin dal 1916 ed è stato introdotto quattro anni più tar– di anche in Francia con risul– tati soddisfacenti.

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