Critica Sociale - anno XLI - n. 7 - 1 aprile 1949

CRITICA SOCIALE 159 Si vede dunque, da questa semplice esposzzrone, che se il nazi.onalismo ucraino si è evoluto in senso sociale, il socialismo, dal canto suo, ha compreso &inceramente il problema· nazionalista e cerca di portarvi una soluzione p ur stu diando le rev1s1oni che bisogna apportare ai su.oi principi e al modo di applicarli. Attraversano le frontiere. Questi gruppi di partigiani vivono nel paese e, seb~ene abbiano a soffrire da parte della polizia russa persecuzioni altrettanto s-evere di quelle della Gestapo, contano sull'aiuto individuale, spontaneo, dei contadini. Qu,esti, a giudicare dalle l.ettere di cui vi parlo, fanno una distinzi,one assai netta tra rivoluzione e stalinismo, fra stalinismo e Russia. E' questo un vantaggio che essi hanno su molli occi– dentali - diplomatici compresi - che confondono le tre cose e rendono cosi più difficile la posizione di ogni sorta di nemici in~erni del regime dei ma– rescialli. Vi sono numerosi ucraini s-oc-ialistie liberaU che si trovano nei campi delle Dispiaced persons in Ger– mania, specialmente nella zona americana. Sono, o dei partigiani delle retrovie tedesche che non han– no voluto r-ientrare in Russia, o fuggiaschi delle for– mazioni partiglane attuali. Vi sono anche alcuni dei capi di queste formazioni', che di tanto in tanto vanno a riposarsi, so.tto falsi nomi, in Germani-a, a prendervi contati-o con i loro compagn,i .e a discu– tervi dell'avv,enine del loro movimento nascente. Di questi dirigenti uno è morto poche settimane fa at– traversando il conNne céco, abbattuto a fucilate dalle guardiie di frontiera. · Disgraziatamente, questi esiliati debbono convi– vere con dei Russi Bianchi. Quest.i, che godono la fiducia delle auto-rità militari americane, ostacola– no il lavoro politico degli ucraini e sono anche ar– rivati a denunciare alcuni di ·e-ssi come comunisti - fors,e su indicazione di veri comunisti- . Resti– tuiti allora ai russi, essi sono stati fucilati. E' una situazione che esige uno studio sereno ed imparziale e un po' di previdenza da parte delle au– torità militari am-ericane. Qu,esti ucraini di sini– stra non potranno mai allearsi agli sta/.inisti. I rus– si bianchi, per contro, l'hanno gz"àfatto più di una volta. Le lettere contengono talvolta notizie inedite. P,er esempio, le mogli di Radelt, di Bukharin e di altri fucilati in seguito- ai processi di Mosca vivono in un campo di Orenburg che porta il nome di << cam– po d,elle v-edove ». I gruppi ucraini hanno cosatuito, tanto all'inter– no quanto in esilio, un organismo di unione, l'Ur– dene, che riunisce il Partito della Rivoluzione de– mocratica ucraino, il Partito Socialdemocratico, il Partito Socialisfn. rivoluzi-onario e l'Unione Socia– lista ucraina. L'organismo è nato nel caos della guer-ra contro nazismo e stalinismo, ad un tempo, e ciò solo basta a spiegare un simile sparpaglia– mento. Ma le aut-orità occidentali, per mancanza di informazioni politiche serie, aumentano la confu– sione. I delegati di questi gruppi, per esempio, che dovevano assisne·re alla seconda Conferenza dei Par– titi socialisti dell'Europa centrale e orientale, tenu– ta a Parigi', non hanno potuto· o,tte.nere i permes– si dalle autorità mililari di occupazione. Tutto ciò ·non è decisivo nella lotta, contro lo sta– linismo, ma merita tuttavia di essere rivelato, non soltanto per quello che può significare nell'avveni– re, ma anche perchè l'esempio di qu.esti sforzi nel vuoto, dopo una vita di delusioni e di persecuzioni, costituisce spesso un incoraggiamento per noi che, nel comodo della nostra lib,ertà, ci sentiamo spesso scoraggiati da piccoli ostacoli che per gente come questi ucraini sarebbero quasi la pace e l'aperta spe- ranza. V1cTOR ALBA 1bliotècaGino Bianco I limiti alla estensione della proprietà terriera ~same dell'art. 44 'della Costituzione L'articolo 44 della Costituzione stabilisce che la legge, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rappor,ti sociali : - ìmpone vincoli alla proprietà terriera privata; - fissa limi-ti alla sua estensione, secondo le regioni e le zone agrarie ; - promuove ed impone la bonifica delle terre, la tra– sformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produtrive; - aiuta la piccola e la media proprietà. In un capoverso a sè stante, e perciò, almeno apparen– temente, svincolato dalle predette due finalità, l'art. 44 sta– bilisce che la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Tali diverse iniziafive affidate alla legge hanno avuto in passato diverse applicazioni pratiche e forse per questo, ed anche per la loro attuale formulazione generica, non sono state particolarmente rilevate dal!'opinio1fe pubblica e dagli interessati: il giudizio su di esse ha subìto una specie di sospensiva in attesa delle eone-rete formulazioni che la legge stessa vor.rà adottare. Solo il problema dei limiti ha attratto l'attenzione, e ciò per due ragioni: in primo luogo perchè costituisce una novità, secondariamente 'J)Crchè·espresso me– diante una formula che sembra contenere una precisa di– rettiva d'azione. E' veramente chiara ed inequivocabile la disposiziope con– tenuta nell'art. 44 della Cost!ituzione riferentesi ai limiti da fissarsi alla estensione della proprietà terriera privata? L'attenzione va posta sui seguenti punti: 1°) si parla di «limiti» al plurale; 2') si vogliono fissare limiti allo scopo di conseguire contemporaneamente due finalità; 3°) si vogliono limiti fissati per regione e zona agraria; 4°) si tratta di limiti alla estensione della proprietà. Li,mite massimo e limite minÌIYno. L'interpretazil)ne più comune della cfisposizione riguar– d;µite i limiti è che si tratti semplicemente di limiti mas– simi che la legge viene a fissare affinchè non sia permesso a nessuna rlitta privata di avere in proprietà un'estensione superiore. Come conseguenza di detto limite si dovrebbe ave– re lo stralcio· delle estensioni che lo superano e la loro desti– nazione secondo gli indirizzi che si daranno al-la riforma ag,raria. L'indirizzo che si va affermando in Italia è quello della form:i.2'Ìone di piccola propri~tà contadina, quindi a questo dovrebbero essere destinate le superfici stralciate ap– plicando il limite. Per quanto anche le discussioni, svoltesi in seno alla Com– missione dei 75 che ha redatto la Costituzione, stiano a te– stimoniare questa interpretazione unilaterale, noi crediamo che non si deLba abhandonare una interpretazione assai più feconda, quella oioè di ammettere che la legge è chiamata a fissare limiti massimi e minimi alla estensione della pro– prietà terriera privata. Tale interpretazione trova appoggio nelle seguenti considerazioni: a) il testo deH'art. 44 parla di « limiti> al plura[e ~ quindi ammette implicitamente un limite minimo vicino a un limite massimo; b) il problema fondiario italiano se è, in qualche zona, problema di grande proprietà ai cui confini urge una massa di contadini che ha fame di terra, in mo!te zone è pro– blema di piccolissima pro1>rietà che i contadini hanno fran– tumato, polverizzato, sbocconcellato oltre i limiti che la tec– nica e r ecor.omi:i possono ammettere e di cui la legge final– mente è chiamata ad efficacemente occuparsi, nel senso di

RkJQdWJsaXNoZXIy NjIwNTM=