Critica Sociale - anno XXXIX - n. 10 - 16 maggio 1947

CRITICASOCIALE 175 Consigli _trmutari .comunali e i'mposta difamiu·lia / Le funzioni dei Consigli , e dei, Comitati tributari. I Consigli Tribuia.ri Comunali hanno cominciato a funzionare: a BOiogna ed in altri centri minori da parecchi mesi, a Milano da poche settimane. L'esperimento è estremamente interessante e merita di essere seguito da vicino, perchè in sostanza, coll'inter• vento dei nuovi organi, l'accertamento· dell'imponibile è sottratto al singolo e demandato ad un Collegio e si innova così fonda• mentalmente il sistema tr~dizionale seguito dalle Amministrazioni finanziarie piemontesi prima, e da queµe italianr. poi. Non è fuor di luogo risalire brevemente alle fonti. I Consigli ed i Comitati Tributari furono .istituiti dal D. L. L. 8 Marzo 1945 N. 77. Non risulta ben chiaro quale sia stato lo scopo del legi– .slotore quando si è indotto alla creazione di questo nuovo organo. Certo si è credùto in tal modo di adeguarsi· alla corrente denw– ci'aticn riapparsa dopo tanti anni di os.curamento.: l'istituto iivela il desiderio di far collaborare il contribuente alla funzione ac– certativa della Amministrazione,· ma, ~ome spesso avviene in ma– teria tributaria, non si è avuto il coraggio di andare ._, fino in fondo e ci si è fermati a· metà strada, mettendo in essere un or– gano con scopi mal definiti, e praticamente impotente. Le funziÒni del Consiglio .Tributario sono infatti le seguenti: a) tenere aggiornato l'elenco dei contribuenti, facendo pro– poste per le nuove iscrizioni; b) fornire all'Ufficio delle Imposte gli elementi di fatto per Ja identificazione e la valutazione della materia tassabile (imposte,- dirette); e) fornire notizie· sulla si– tuazione generale delle singole classi di contribuenti; d) denun– ciare al Comitato Tributario, in determinati casi, g1i accerta– menti proposti dall'Ufficio o concordati. I Consigli Tributari non hanno quindi nè una funzione accertatrice (chè unico ente ac– certatore continua ad esser~ l'Ufficio delle Imposte) nè una· funzione giurisdizionale· (demandata ai Comitati Tributari ed alle Commissioni) limitando il ioro intervento ad una supervi– sione nel caso di denunce degli accertamenti o di concordati · proposti dall'ufficio. II Ministero delle Finanze, nella· circolare 4100 del 12 giugno 1946, · aveva un bell'osservare che il citato decreto 12 giugno 1946 introduce' nel sistema di accertamento un elemento nuovo, cioè la collaborazione degli stessi contribuenti alla equa ripartizione degli oneri tributari; aveva d.n bel qualificare i s1iC. "T. « un Or– gano tecnico,. espresso dalla stessa volontà popolare, per affian– care, con la conoscenza deg1i ambienti e di persone propria dei singoli membri, l'azione degli Uffici delle lmpO"ste )); ma non sem• hra, dato il prepotere• in materia dell'ente accertatore, che i C. T. abbiano l'opportunità. di infondere un soffio democratico nel si– stema. Quanto ai Comitati Tributarf, a t,orte il fatto della loro no• mina elettiva, essi, sostituiscono puramente e semp1icemente le Commissioni Distrettuali delle Imposte, che l'art. 19 del D. L. L. citato sopprfme, e sono un organo giurisdizionale di prima istanza\ mentre le Commissioni Provinciali e la Commissione Centr_ale delle imposte fungono da organi di se('onda e di terza istanza. L'art. 6 del D. L. L. · 8 marzo 1945 stabiliva che i C. T. sono di nomina elettiva: l'art. 30 dello stesso D. L. L. rimandava ad un successivo decreto le norme per la elezione dei suoi com– ponenti e nel frattempo (art. 31) ammetteva che i C. T. potes• sero essere costituiti dal Ministro dette Finanze, sentiti i Comi– tati di Liberazione e le organizzazioni sindaca1i. L'art. 31 ~enne poi modificato con D. L. P. 13 novembre 1946 n. 608 e fu sta• bilito che fino a quando nOn siano costituiti i C. T. di nomina elettiva era facoltà del Ministro delle Finai'ize di costituirli, i:ientiti i Consigli Comunali e lé organizzazioni sindacali. Ma fino ad ora, non essendosi il Ministro delle Finanze avvalso delle fàcoltà spettantigli, il D. L. L. 8 marzo 1945 è rimasto di fatto lettera morta. Nel frattempo il Consiglio Comunale di Milano, persuaso della_ necessità di abbandonare la imposta sul valore locativo, che per il perdurante blocco degli affitti ;i rivelava strumento del tutto inadatto per adeguare le pressioni tributarie ai bisogni finanziari del Comune, si vide costretto a ricorrere all'art. 111 del R. D. 14 setlembre 1931 n. 1175 ed a reintrodurre, in luogo della imposta sul valore locativo, In -imposta di famiglia, che già era stata ap– plicata O Milano dal 1908 al 1925. Senonchè il compito degli or• gani accertativi comunali diventa ora Particolarmente arduo, per– chè, per effetto del D. L. L. 8 marzo 1945 n. 62,' l'art. 119 del Testo Ubico 14 settembre 1931 venné abrogato ed il Comune fu 1 così esonerato dall'obbl,igo di attenersi, ne1Ia determinazion~ del– l'imponibile per la imposta di famiglia, al reddito definito agli effetti della imposta comp]ementare. Data la necessità di proceder.e a nuovi accertamenti, la Giunt. Comunale, riferendosi al disposto dell'art. 117 del dimenticato regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale del 12 febbraio 1911 n. 297 .(1) che l'autorizza ad avvalersi del- 1' opera preparatoria di speciali ' commissioni per la formazione della niat<icola delle tosse, ·prop~se al Consiglio Comunàle la istituzione di speci~li « Consigli di Zona »; coll'incarico di coa– diuvare la Giunta e gli , Uffici Municipali nella f.ormazioue dei ruoli dei contribuenti di tributi comunali. Contro tale provvedi– mento molto si è detto e si è scritto: la stampa cittadina è in– tervenuta nella questione e da varie parti si sono elevati dubbi sulla legalità dei « Consigl~ di Zona •· Premesso che dalla questione esula qualunque substrato poli– tico, percbè il Consiglio Comunale fu unanime nell'approvare la misura e la minoranza consigliare collaborò alla redazione del progetto, ci sembra che le critiche lanciate ai Consigli di Zona manchino di qualsiasi fondamento, quando si \engn fermo ·che i « Consigli di Zona J> o « Consigli Tributari Comunali » non hanno .nulla in comune coi « Consigli Tributari ,, di cui al D. L. L. 8 marzo 1945 n. 77. Su questo punto non crediamo possano sussi• slere dubbi: i C. T. (art. 11 del citato D. L. L.) si occupano esclusivamente di t_ributi erariali, i C. T. C. dei tributi locali; i ç. T. sono composti ·di IO membri, cinque dei quali sono chia– mati a partecipare per turno alle sedute, i C. T. C. sono com– posti di 18 membri, divisi in tre sezioni di sei membri ciascuna; i C. T .. sono di nomina elettiva, i C. T. C. sono nominati d31 Consiglio Comunale; i C. T. hanno tutti i poteri di indagini conferiti all'Ufficio del1e Imposte, ad eccezione della facoltà di accesso e di ispezione, i C. T. C. hanno solo la facoltà di sen– tire personalmente il contribuente e di assumere informazioni; infine le decisioni dei C. T. C. ~ono appellabili, in prima istanza ai Comitati Tributari, in seconda istanza al1e Commissioni Pro– vinciali e in terza alla Commissione Centrale, le decisioni del segr~tario dei C. T. C., funzionario accertatore (chè i C. T. C. sono solo organi consultivi) sono appeI1abili in prima istanza alla Commissione Comunale e in seconda istanza .aUa Giunta Pro– vin'ciale Amministrativa. Una vo1ta tolta di mezzo la confusione tra .C. T. C. e C. T., ogni dubbio sulla legalità dei C. T. C. scom• pare, perchè nulla vieta alla Giunta Comunale di farsi coQdiu– vare, nella formazione dei ruoli, da Commissioni di cittadini, uon importa come chiamati. · Allarme dei contribuenti. La composizione dei Consigli Tributari è riuscita in complesso ottima: scarseggiano forse gli e1ementi tecnici, ma per contro abbonda l'onestà, lo zelo, Io scrupolo. I primi accertamenti sono giunti a pubblica conoscenza: Mi1ano è stata messa a rumore: fioccano le proleste contro cifre che si qualificano iperboliche e spogliatrici. Lo stupore e l'indignazione non devono ricondursi ad un malinteso entusiasmo di neofiti da parte dei membri dei C. T.; la causa è più profonda. Da molti e molti decenni i funzionari accertatori hanno perduto di vista la reahà, persuasi come erano che, per il sempr~ crescente infierire delle aliquote, non la realtà dovesse ammettersi come imponibile, ma una cifrnt notevolmente ad essa inferiore. Ogni accertamento era quindi vi– ziato intenzionalmente, o preterintenzionalmente, da un errore di valutazione. Ora questo mal •costume, profondamente radicato nell'animo dei funzionari dell'amminist,razione e dei contribuenti, · ha subito una improvvisa frattura per opera dei Consigli Tributari Comunali. Abbiamo accennato I più sopra al compito straordinariamente mo~ desto che spetta ai C. T. C. e cioè quello di coadiuvare la Giunta e gli Uffici Comùnali nella formazione dei ruoli, e potrà sembrar strano che, dati i loro limitatissimi compiti, queste Commissioni abbiano potuto raccoglie,;e tante ire~ e riprovazioni. Ciò dipende da una infaiativa ardita e coraggiosa del Consiglio Comunale, che è il fulcro di tutto il problema. Anzitutto gli uffici hanno pre– cise istruzioni di smfatare ai C. T. C. i casi più i~portanti per censo o per nltri motivi, i casi insomma che più facilmente fanno parlare di sè, mentre liquidano in sordina tutte le situazioni più modeste: in secondo luogo il 'Consjglio Comunale ha disposto che l'ufficiale accertatore, che è il segretario del C. T. C., !'-i (I) La questione dello invocabilità dell'art. H 7 del. ~i toto. re• ao]amento ci lascia assai perplessi. Il ~fenna « L'Amministrazione locale in Regime Democratico», pag. 199, afferma che gli art. da 116 a 119 sono stati abrogati e che la materia fa parte del Testo Unico della Finanza Locale 14 settembre f931 n. 1175, però non indica con quale provvedimento tali articoli sono stati abro– aati nè a noi è stato dato di rintracciarlo. "E' vero che l'art. 278 del T. U. riproduce in parte ]~art. 117 del Regolamento, ma non è detto che l'art. 117 ~on .sia ri~asto almeno in parte in vigore. D'altronde la facolta d1 nommare Commissioni rientra n'elle facoltà regolamentari dei Comuni.

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