Critica Sociale - XXXVI - n. 12 - 16-30 giugno 1926

·cRITICA SOCIALE 185 priare il « proprietario » che avesse oomperato con pagamenti' rateali e che facesse del suo podere un u.so in oontrasto con l'interesse pubblico. La legge del 1919 è più esplicita ancora e, pur continuando a dare al nuovo piccolo ooltivatore il titolo di «proprietario» - perchè il pregiudizio dei contadini oontro l'affittanza e la loro preferenza per la. proprietà erano così v.ivi che si dovette con– servar.e la parola « proprietà » - nondimeno si può affermare che non si tratta più di vera proprietà, ma di . affitto a lunghissima scadenza o di en– fiteusi. Ecco, infatti, come è ristretto il diritto di pro– pri~tà ·assoluta dei · p0deri che la legge intendeva· creare. a) Il « proprietario » deve occupare il podere e lavorarlo da se, nè può, quindi, affittarlo, nè costruirvi case da ;:i.ffittare·; b) Il podere non può essere suddiviso, nè può_ essere confuso od. aggiunto ad altri poderi; c) U « propdetario » può trasmettere un po– dere al s,uo legittimo erede, ma, se vuole trasmet– terlo ad altri, lo Stato ha diritto ·.di prelazione al prezzo originario della terra, più· il prezzo degli edi– fizii e delle eventuali migliorie che il « propdeh- . rio ~ •vi avesse introdotte; d).Il podere deve sempre <i aver disponibile. il n~cessario c;:i.pifale e le neoessati,e s~rte »; , e.) La · prpprietar~a · non può esse-re . ipotecata per ·1,1n ,valore che superi l'ammontare del prestito largito dallo , Stato per la costr.uzione degli stabili, e non può comprendere paFte dei debiti personali !fel -«proprietario »; f) . Il « proprietario » del podere non può, .senza perniesso ~el Ministero di Agricoltura, impegnarsi in operazioni cbe possano danneggiare la produt– tb•-ità del suolo, come la distruzione dello strato di terra vegetale con la estrazione di creta o di calce. 1nollre il oontadino non è mai invitato a pagare up pr;z~o di àcquisto, ij1a paga un ~ffitto annuo, basato sulla valatazione stabilita dalla Commissione di .stima .e riveduta ogni q:uiBquennio; e l'ammor– tamento che paga non è per. la terra, e per gli stabi.li sui quali il· contadino ·può ricevere un pre– stitt;l· dello . Sta,to pari ai nove decimi del coste. Si tratta dunque di una «propri-et~» sui g.eneris, alla quale può accedere chiunque disponga sia _pure di un decimo del valore degli edifizii che vi stanno sopra.· · . · Sta di fatto ohe l'esodo della popolazione da– nese dalla campagna verso la città, accentuatosi fra il 1911 e il 1919, si è, cdme annunciava il Mini– stro dell'Agricoltura nel luglio 1923, « ro:escjato nel 1920 ». La stessa legge del 1919 ha stabilito che la tassa– zione sulla proprietà fondiaria venisse ·modificata in guisa che il relativo onere fosse spostato dai fabbricati alla terra, cioè incidesse sul valore della terra senza i fabbricati e le miglio_rie, con accerta– menti periodici quinquennali secondo il mutamento dei prezzi, ottenendosi così di promuovere .l'of– ferta dei ter_reni e, in pafi tempo, risultandone uo ,. sistema di tassazione più equo (6). Infatti secondo il Lange, lettore di Economia po– litica aÙa famosa Scuola superiore di agricoltura Dalum i Danesi sarebbero riusciti ad assicurarsi l'uso del suolo per diverse cause, ma precipuamente per l'esistenza di una imposta fondiaria sul terreno (6) Rivista internaz. citala, pagg. 60 e 66: BibliotecaGino Bianco agnco1o in rapporto al valore di esso. L'effetto di questa imposta sul prezz·o della terra si vide quando, in un· anno non lontano, fu abolita da un Governo conservatore, e sostituita da una imposta sulla proprietà. Il prezzo ·della terra salì a tal segno, che per acquistarla i contadini dovettero ca– ricar•si tanto di ipoteche da diventare mancipii dei finanzieri tedeschi. Per questo, i- Danesi tornarono all'imposta fondiaria basata sul valore della terra, ciò che fu reso possibile anche per via della ri– forma dé'lla Camera Alta. L'esperi'enza danese insegna che il monopolio ter– riero sbarra la via alla formaz:one di una classe dj contad~ni prosperosa, ·e che per riuscirvi occorre l::i imposta fondiaria, come, con analoga esperienza, si è dovuto faré• in Australia, nella Nuova Zelanda e nel Canadà » (7). Con un altvo provvedimento recente (legge 3 apri– i-e ·1925), si è anche voluto reagire al movimento €li assorbimento delle piccole proprietà da parte dei grandi proprietarii, delineatosi durante la guerra, profittando degli . utili realizzati colla produzione del frumento, e delle difficoltà, in cui si trovarono le piccole. aziende princLpalme·nte destinate alla pro– duzione zootecnica, di importare i mangimi dall'E– stero. Quella legge dispone che ogni azienda esistente dovrà essere in futuro conservata quale proprietà indipendente ed avere fabbricati, e occupanti che coltivino· il suolo annesso, e che nessuna parte potrà essere unita ad un'altra azienda, e fa divieto che il diritto di uso della terra annessa all'azienda venga ceduto .per oltre un quinquennio. L'osservanza della legge è assicurata dal fatto che un appezzamento non può essere staccato seqza autorizzazione dal Ministro di Agricoltura (8). ALESSANDRO SCHIAVI. (Continua). r uomoeiio e lo. ~lato ~i iritto (Da K~nt a Marx) Dino Bonardi ripubblica le sue fortunatissime Fonti della· libertà (Casa Editrice Sociale, Milano, L. • 5). È la seconda edizioile del libro che suscitò tanto ap, passionale discussiioni. E vi aggiunge una vivace Ap– pendi-ce polemica, in cui non tanto difende le tesi del suo libro, quanto l'indirizzo positivista dei suoi studi_ conlr,o l'idealismo (o, come egli ama giustamente di dire, /:ideismo) impera,nte e, come si potrebbe altresi soggiungere, impertinente. Ciò gli consente di_ reinte– grare il marxismo da tanta idealistica mascheratura, che lo stesso Marx non si riconoscerebbe più e ripe– terebbe il suo famoso: « Ma io non sono marxista!». Specialmente il Bonardi ·stringe il ferro con Prometeo Filodemo a cui dice che « conia non il prodotto, ma il molo funzionale della mente e dello spirit9. del Marx, l'atteggiamento di folla la sua personalità nel momento in cui compieva l'indagine. Per'chè il mar– xismo è essenzialmente questo: un metodo d'indagine, un superiore strumento di investigazione del vero po– litico. Perciò è vivo. Perciò, d'altra parte, la risultante dell'indagine, compiuta con metodo marxista, della real– tà d'oggi, va cercata non già nei volumi che riflel- (7) R. L. Outhwaite: The Land or Reuolulion, p. 45. (London, The _Herald): . · (8) Rivisl~ internazwnale citala.

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