Critica Sociale - anno XXX - n. 14 - 16-31 luglio 1920

220 CRITICA SOCIALE • quindi. di tutti quei mezzi µiù µerfeziouat.i che le scienze possono suggerire all'agricollura. li che dimostra che anche per vivere occone un po' philosophari, o almeno pen!!are e ragionare: oppure che si filosofa diversamenk:, secondo le di- 1·erse concezioni e finalità del vivere. At Jwossimo n'lfmero: Guerra e "ricostruzione,, economica, di FAUS'l'O PAGLIARI. Il motivo sociale del movimento nazionale ebraico di MOSÈ BEILINSON. LASOCIALIZZAZIONE DEL SOTTOSUOLO Ho presentato al Gruppo Parlamentare un progetto di legge «-per la socializzazione del sottosuolo e la gestione ,cooperativa dell'industria mineraria». La mia ,proposta s'inspira al concetto, che io ,pm,e, insieme con ,molli altri compagni, ho più volte af- .fermato aUa Camera e fuori, che, ,cio•è, il Parlilo nostro, insieme con la sua azione diretta a demo- 1 ire il regime individu,alistico della borghesia, debba svolgere un'azione di studio, d'indicazione, di prepa.– razione dell '« ordine nuovo » socialistico, prospettan– do a.Il.a Camera quelle che vennero definite le ~ solu– zioni socialiste » dei principali problemi che rendo– no oggi formidabile la crisi borghese: il che, se anche non abbia un risultato pratico di attuazione immediata, serve almeno a dar maggiore efficacia e suggestione ,alla nostra propaganda e a dimostrare l'attuabililà delle nostre dottrine. L'art. 1° del mio Progetto stabilisce che lo Stpto avoca a sè, con espropriazione di tutti i diritti esi– stenti, e senza indennizzo, la proprietà del sottosuolo nel territorio nazionale e nelle colonie; e che la col– tivazione di miniere, cave, giacimenti, affioramenti di minerali di qualsivoglia genere, o/ii minerali e gps id1·ocarb11rali e lo sfruttamento di ogni ricchezza del sollosuo!o è monopolio dello Staio. Con questo articolo io ho voluto risolvere senz'al- 1ro l'antico problema della « unifica.zione delle leggi m,inerarie » intorno a cui discutono da tempo i giu– risti; e seguendo J.e direttive segnate dalla nostra dottrina, ho rivendicalo ,alla comunità, rappresentate. dallo Stato, ogni diritto sul sottosuolo. Traduco, lfUindi, in atto l'affermazione da me fatta in Parla– mento nella seduta del IO maggio u. s., quando di– eel't) «... i noslri ginristi ciotano -continuamente, in fallo di proprietà, il -diritLo romano (chi è proprie- 1,ario del suolo lo è usque ad sidera et usque ad in– /eros), mentre io, che non sono cultore di diritto antico, rna un semplice intuitore di diritto moderno, credo si possa tutt'al p,iù stabilire che il proprietario del suolo è proprietario fino a un 'altezza della super– ficie del suolo pari all'altezza del più alto ramo della vegetazione ivi esistente -e proprietario del sottosuolo fino ad una profondità pari a quella cui arrivano le più profonde radici»;· e ciò, ben s'intende, non se– condo le teorie e il ,programma di noi socialisti, ma semplicemente ponendosi dal punto di vista di chi pur difendendo e mirando a conservare là proprietà privata, riconosca che i suoi diritti non possono più avere oggi quella estensione illimitata che loro attri– l,rniva l'antica concezione quiritaria. BibliotecaGino Bianco Per porre questa limitazione (di cui nessuno po– trebbe ormai disconoscere la legittimità) ali 'uso e abuso del diritto di proprietà, stabilisco all'art. 6 che nessuno possa opporsi a che sian fatte, nei fondi di sua proprietà,. rice1,che minerarie. Per converso, vo– lendo evitare ogni inutile danno ai privati dall'at– tuazione del mio progetto, s,tabilisco all'art. 5 che, nel caso d'imprese ,complesse - .allorquando, cioè, una Società o Ditta gestisce una miniera congiuntamente ad uno stabilimento di lavor,azione del miherale o ad altro stabilimento, offic.ina o fabbrica per le cui lavorazioni il miner~le serva da combustibile o da materia prima - i proprietari hanno il diritto di obbligare lo Stato ad espropriare l'intiera impresa; ma a garantire, nello stesso tempo, le condizioni ne– cessarie per assicurar& il successo dell'impresa so– cializzata, stabilisco che anche lo Stato abbia dal canto suo, il diritto di obbligare il proprieta;io a vendere l'inter,a azienda, se per comune consenso, o a giudizio di un arbitro, la di visione <li essa non sia economicamente o tecnicamente consigliabile. L'art. l stabilisce, ,come si è visto clle nessun in– dennizzo è dovuto al priv,ato per 'l'espropriazione della miniera; è dato, inv,ooc, indennizzo ai « titolari di concessioni mineral'ie » per le spese che essi ab– biano fatte per lavori di qualsiasi genere, destinati a mettere in valore la ricchezza mineraria che è og– getto dell,a concessione. Così stabiliscono gli articoli 2 e 3 del mio disegno di legge: l'art. 2 nei riguardi dei titolari di concessioni minerarie i quali, alla data della promulgazione della legge da me proposta, non abbiano dato inizio ad alcun effettivo lavoro di colti– vazione; l'art. 3, Mi riguardi di qtrnlli i quali a.bbiano invece iniziato lavori di coltivazione o l'esercizio di attività minerarie di qual&iasi genere: ai primi spetta l'indennizzo solo delle spese fatte per trivellazioni e sondaggi o per compenso agli scopritori del giaci- .mento (I); agli altri per il ce>sto totale dei lo.vori fatti e degli impianti eseguili. Per gli uni e per gli altri la misura del! 'indenniz– zo è fissata dal Mini,stero d-cll'industria e commercio e non potrà mai, nel caso dell'art. 3, essere superiore al valore del patrimonio dell'Aziendà, secondo la denunzia fattane dai proprietari a norma del de– creto 24 novembre 1919, n. 2169. Il modo di paga.mento dell'indennizzo è stabilito dall'art. 11, ìa cui disposizione io considero la più importante del progetto, anche perchè risolve e, di– rei quasi, elimina le difficoltà fin.tnziarie che potreb– bero ost,acolare la socializzazione del sottosuolo, L'articolo dice: « Il Ministero del tesoro ha facoltà di emettere nuo– vi titolì di rendila consoli.data al 4,75 per cento netto da imiposte per l 'ammonbare della somma o.ccorrente (1) All'intento di favorire nuove scoperte di miniere l'art. IO stabilisco: " Qualsiasi cittadino italiano o suddito straniero ha facoltà di presentare al Ministero dell'industria e oommeroio od al Consiglio Superiore del Sottosuolo proposte di esecnzi9ne di ricerche in date località ove il proponente ba motivo di ritenere certa o probabile l'esistenza di giacimenti. ii Di ogni proposta" del genere, così come viene presentata e illustrata, il Consiglio Superiore rilascia al proponente, come ri– cevuta, una copia autentica dell'originale munita del bollo dello Stato e coll'indicazione della data di rioezione e del rilascio. " Qualora, in seguito allo indicazioni dello soopritore, le ricerche risultino positive e nel sito indicato si attivi una minfé-ra, il pro• ponente avrà diritto ad un premio di centesimi dieci per ogni ton– nellata di minerale estratto _e per la durata di anni. tre,

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