Critica Sociale - Anno XXIV - n.12 - 16-30 giugno 1914

180 CRITICASOCIALE specifica lè modalità d,el pveavv,iso. Parrebbe che, al– l'infuori d-i questi limiti, altri non ve ne fossero circa le riunioni, anche pubbliche, purchè pacifiche e sen– z'armi, dei cittadini, sia poi qualsivoglia lo scopo de!J.e riunioni medesime, e salvi i diritti e doveri del– l'autorità di pubblica sicurèzza · durante J.e stess-e. I,l secondo capoverso dell'art. 1 della legge dà facoltà al Gove·rno, in caso di contravvenzione, cioè di man– cato pr-eavviso, di impedire che la riunione abbia ef– fetto. Si è più volte discusso alla Camera se, all'infuori di tale contravvenzione, spetti o meno al Governo la facoltà di proibire J.e p-ubbliche riunioni. Un mini– stro, il Cairoli, ha avuto il coraggio di sostenere, fin dal 1878, che tutte J,e opini-oni hanno pari diritto ad essere rispettat,e nelle loro espressioni pubbliche, in– dividuali o collettive, finchè non trascendano a ma– nifestazioni tali che la legge contempla tassativamente come reati, e che J.a prev,enzione legittima consiste soltanto nel r,eprimere i reati in uno dei loro stadi, solo qu•egli atti la polizia av-endo il diritto di colpir·e, di cui deve deferire gli autori all'autorità giudizi-aria. Ed un altro ministro, il Nicotera, nella discussione avvenuta ai primi di maggio del 1891,.ha detto che la teoria della pura repr-essione è la sola che legittima– mente derivi dalla J.egge di pubblica sicurezza, che è quella tuttora vigente. Ma, senza farci forti di queste autorevoli dichia– razioni e senza -entrare in discussioni tecniche, che pur potrebbero fornire validi a,rg-omenti p-er la teoria della pura repressione, cioè p-er una interpretazione restrittiva deUa legge di pubblica sicuTezza e della facoltà del Governo, ammettiamo pure che, anche in casi diversi da quello del mancato preavviso, « nel nostro diritto p-0sitivo debbasi :riconoscere all'autorità di polizia un potere di prevenzi,o.n,e immediata in rap– porto alle riunioni pubbliche». E sorvoli,amo anche, di proposito, sul fatto che i,l Ministro dell'Interno, che non può evid-entemente conoscer-e ed apprezzare al loro giusto valore tutte le condizioni di tempo e di luogo in cui sono p·reavvisati comizi in varie città, si sia sostituito alla locale autorità di polizia, e li abbia proibiti tutti in blocco, anzichè imporr,e, putacaso, un semplice differiment-0 di giorno o di· ora. Il nodo· della questione giuridica è, a mio avviso, un altro, e va cercato appunto nei confini di quella prevenzione immediata, che vuolsi pure riconoscere come f.acoltà sp-ettante all'autorità in tema di riunioni pubbl-iche debitamente 'preavvisate. In manca'ii'ztl· 11 d~ norme positive, che determinino tali limiti, devono qui applicarsi i principii generali in materia. Ora, &econdo quanto ha scritto un illustri') Maestro del di– ritto amministrativo, in un trattato classico su La po– lizia di sicurezza, « l'autorità di polizia nella sua at– tività di prevenzione ... potrà prendere soltanto mi– sure, ohe s·i attuino al momento, in cui l'esercizio della libertà da parte d-ell'individuo minaccia di produrre una invasione nella cerchia d-i azione altrui, fa temere con ce,rtezza o- con la massima verosimiglianza una lesion,e."dell'ordine giuridico, che la legge colpisoe come delitto». Oreste Raneli-etti, del quale sono e le altr-e parole., p-reced-entemente virgolate; e queste, as– sai, esplicite (in: Primo trattato completo di Diritto amministrativo italiano a cura di V. E. Orlando - Voi. IV, Parte I - n. 67, p. 369), applicando questi principii al poter-e di prevenzione delle pubbliche riu– nioni, scrive che lo « possiamo e dobbiamo ammet– tere ... solo quando la riunione fa temer-e con certezza BibliotecaGino Bianco o con la massima probabilità il compiersi imminente di un delitto, si tratti di delitto contro i poteri dello Stato o contro i capi dei governi esteri e i loro rap– presentanti, si tratti di qualsiasi altro delitto previsto dal codice penale)) (ivi, n. 162, p. 522). Ora, quale delitto potevasi ragionevolmente temere come eff etio dei proibiti comizi contro le Compagnie di disciplina? Non sono queste, che si sappia, « poteri dello· Stato)); nè, malgrado la lettura del fogli.etto anarchico, di cui io deploro schiettamente le esp_!)eS– sioni, fatta alla Camera da Antonio Salandra - che, prima di essere capo del Governo, è stato professore proprio di Diritto amministrativo e certo còn"sce ap– puntino la, ci.tata magistl'a1'e· trattazione del suo- di-retto coUega d,ella Univ,ersità di Pavia - si. può presumere con certezza o' con massima probabilità che, nei proi– bit:i comizi, e, sicuramente non in tutti, si sarebbe compiuto alcuno di quei d-elitti (apologia di reato, of– fese al re, vilipendio delle istituzioni) che, con un, po' di abilità e di to!J.eranza, non si fosse potuto, &e– du,ta stante, prevenfr-e' dal funzionario di servizio, 'e contro il quale, del resto, c'-erano i due rimedi, dello scioglimento della riunione e della denunzia all'auto– rità giudiziaria. Tanto basta su l'arbitri-o del Gov'eTno. Nè, a sanare la illiceità di questo - vera illiceità, anche &e non vi sia alcuna sanzi-one che determini una conseguente responsabilità giuridica - può bastar-e un voto della Caméra: <<"se l'autorità (scrive•, ancora, il Raneli-etti) esorbita da ,questi limiti », - da quelli, cioè, ad essa imposti dai principii generali in materia di preven– zione - « il suo provvedimento è illegittimo; e questa illegittimità non può certo· essere sanata, come ma– lamente si ri.ti ,ene, da un voto dell'uno o deU'altro ramo de.I Parlamento nell'e &erciz.io della sua funzi-one isp-ettiva. Questo voto ha n'atura puramente politica, può ave!'e efficacia soltanto per la responsabilità co– stituz·ional,e del Mi·nistero, ma non può av,ere nessuna ,efficacia giuridica per la vaJ.idità del provvedimento amministrativo)) (o,p. cit., n. 162, p. 524). Pochissime pa,role, poi, saranno suffici-enti circa l'eccidio commesso ad Ancona, alla fine del comizio privato. L'art. 4 del R-egoLamento citato di pubblica sicurez'za è chiaro e tassativo: « Nel oa&o di· sciogli– mento di una riunione ci di un assembramento ... non si potrà adoperii-re la forza prima che il funzionario di pubblica sicurezza o l'ufficiale o sott'-ufficiale dei carabinie-ri, preposti al servizio•, ne abbiano datò l'-0r– difi,e ». Ed' ord"in•e di sparare, s·eoondo la stessa ver– sione uffici,ale del doloroso· fatto, non vi è stato. Nè alcuno - nemmeno in Senato, nemmeno fra i reaz.io– nari più scalmanati - ha osato dif.endere l'atto im– pulsivo de.Jla forza, che ha p·rovocato il primo tra– gi·co conflitto. Fin quri le considerazioni giuridiche, dalJ.e quali mi p.are si possa concludere, oltr,e che p,er' la evidente responsabilità penale degli autori delreccidio di An– cona, pe-r l'an.tigiuridi_cità del divieto governativo dei pubbJ:ici comizi contro le Compagnie di disciplina. Nè critichi alcuno, ,fuori o dentro il Partito, come quis·qui!i,e J.e -suesp,oste osservazioni g,iwridiche: chè se nei momenti decisamente rivoluzionari si obnubila l'ordinamento giuridico vigente, cui la rivoluzione tende appunto a mutare, qu,ando a tali estr~mi non s.i giunga, la legge è, e dev'esseire, limite e garanz.ia di libertà per tutti i soggetti di dirittoi compresi fr:).

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