Critica Sociale - Anno XXII - n. 3 - 1 febbraio 1912

radini dichiariamo esplicitamente eh~ il concett~ a cui ~i informa la .C::irco':ar~del :Mnustro clegh Esteri è errato, incivile, pa~'tigia_no_. . . En'ato perchè l'emi0Taz10ne e mutile consen- ' o . t tirla, impossibile_ interclirl_a. La st?ria nos ra e deg~i altri popoli sta ad msegnarm che, quancl_o i eittadini vogliono emigrare, non. ~spett~no 11 consenso e, quando _ne sono 1mp~cl1ti, em;(srano cland·estinamente. Ciò non vuol ~ire che ~ rnter– dizione, se non può tralh_.nsi effettivamente i~ pr~– tica, non riesca vessatoria e dannosa per ~h emi– granti. . · . . .... · Inci'Vile, perchè uno cle1 fondamentali p_nnc1_pn del viver civile è qll';l1o -che _cons~nt~ al c1ttaclmo ,,i recarsi e stabilirsi dove più gh piace, quando, naturalmente, s'è messo in regol~ col Oo~i<;,ep~– nale e ha soddisfatto agli obblighi del -serv1z10 rq_1- litare. La libertà di ·~ocom:ozione, che <;,Omprende quella d'emigrazione. c0~iii:uisce parte mtegr~nte , nlla libertà personale (fi,abeas corpus)., l~· qy~le! più che ai di:r,iiti politici, appartiene a1 dmtti civili. E per ciò _rin\an~li.amo i ~azi911alisti al~e nozioni elementari eh çhr.itto costtuz1qnale. ~O-<? ci limitiamo a ricordare che una delle pegg10ri caratteristiche dei Governi assoluti -:-- come. osser~ :va anche l'Orlando - sta nel poco conto. m cui essi ten 0-0110 l'accennata forma di libertà. · f'arti:giano, perchè la politi_ca inter1:1azional~ fatta a spese di una sòla classe e contraria a ogn~ principio di o•iustizia sociale. Per quanto l'on. J?-~ l::\an Giuliarn;' definisca l'emigrazione "volontaria c,gpòrtazione di for~a a ~enefici? dellEs~ero », è in– dubitato che l' em10'raz10ne: ·giova, prnna che· a tutti, all' em·igrato, '°il. quale non si diverte '.certo a esportare la sua forna per far piacer-e agli stra– nieri. Perciò la politica internazionale, che si basa sopra l'interdi~ione 1el movimento emigrator~o! è nè più nè mena che una- politica fatta col sacr1fi- cic eco:g.omico de: proletariato eh~ emigra. . Ora noi domandiamo alla coscienza tanto sqm– sitamente nazionale <;LiCorradini e C. se gli iute-· ressi generali dello Stato norì debbano essere so- · stenuti da .tutti i cittadini e se, dato e non éances– so che per tutelarli la miglior arme stia ne-I so– spendere i rapporti economici con gli altri Stati, la sospensione non debba estendersi anche all' e– sportazione di merci e cli capitali, anzichè colpire escìusivamente la forza umana. L'U:nica ragione che mi'lita a favore dei naziona– listi trova il suo fondamento in una disposizione cli legge. L'art. 1 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, stabilisce all'ultimo comma che il ,Ministro d:e~li Affari! Esteri può, d'accordo CQl Ministro I del/Interno, sospendere l'emigrazione verso una', determinata regione, per moti"!1:d'ordine _Pubbli– co, o quando possano correre grave pencolo ia vita, la libertà, gli averi dell'emigrante. E' interessante fare la storia cli questo comma. Esso, anzitutto, non si trova.nel disegno di legge presentato dal Governo il 1. 0 luglio 1900, nè in quello d'iniziativa parlamentare presentato iì 3 luglio dello stesso anno. In tali progetti sr diceva soltanto éhe il Ministro degli Esteri, cl' accordo con-quello degli Intr,,rni, poteva sospendere 'l'emi– grazione verso una determinata regione, quando corressero grave pericolo la vita, la libertà, g~i averi degli emigranti. La sospensione clell'emigrazione per moti'Vi --di 01,dine pubblico so.ltò fuori nel progetto di legge concordato tra il Governo e 1 1. Commissione di cui furono relatori Luzzatto e Pantano, ma alla Ca– mera non passò senza ostacoli. Contro tale norma restr.ittiva protestò energicamente l'on. Maino, con paroìe che amiamo qui riferire: " Indarno ho cercato. nelle Relazioni· c~e ac?ompa: gn,ano i varii di'~egl!-i d: le~ge l'eseJTiplrficazione di un solo caso che m1 dica qu.a.h possono essere le ra- 0gion: d'ordine p-ubblico per cu 1 :· il Ministero potr_à impedire o. sospe~dere l'em'g~azio~e verso :determi– nate ,reg.:om. Or~ 11co~cetto di ordini! pubbli~o. è uno dei meno defiruiti e dei meno defin:b1h che s1 '!·ncon– trano nel campo l'.eg-i,slativo.~bbiamo_·g:à tropp~ vol– te, a p,roposito d1 altre leggi, esper m,ent~to smo a quali ·conseguenze possa essere _portato 11 concetto. d'o.rdine pubbEco. L'ol'di'ne pubblico rion ha nessuna precisa definfzi~r_1,e; oont~o . i provvedimef1it': d' ord ne pubblico lasciati nel doml:.ni,odel potere centrale, non vi è possibilità d: seria tutela, ,p~rch~?'?gn_1qual vo\– ta nel nostro paese sono date d1s,pos:z1omsulla ba– se dell' ordi,n,e pubblico, se anche si v,ogl'a tentare una contes,tazione giudiziaria, abbiamo :l 001,tante re– sponso della giu1r.'sprudenza che tutto quanto nell'~– sercizio del p,otere uolitioo è sta.to ' fatto o è stato di– sposto noh può essùe ~ema ~in.facabile in sede giudi– z aria .... Noi illon abli':·amo m Italia quell3: completa giustizia amrp,vnistrativa che si ha in altri paesi,;, la giu,!}t'zia,_am:mnJ'.strati:v~ nel nostr,o paest: ~ \1-rfesta do:ve oom1n,01al' eserc1z10del potere p,oht1co. QU1n– di, di una dispos;zione p,eri<!~losa, la quale non la-. scia la possibilità di sostanziale difesa nemmeno d•: fronte ad una contravveinzione pun:bile con sei mesi d'arresto, pr,opongo la soppressione pura _e sem- plice». · • • ' J Le parole dell'on. Maiuo· non rimasèro senza·ef– fetto. L@ stesso relatore del disegno' cli legge, OI).. Luz~atti, propos-e che fosse: sospesa la dìscus- · '·sione sul primo articolo, e venisse incariçata la ' Giunta. di .presentare un nuovo te.sto, tenendo · conto de:ie osservazioni fatte. Ma il nuovo arti- colo, se fu semplificato e modificato in sens_o più liberale negli altri c·ommi 1 ,_ rimase i~var,iato nel-' f'ultlimo, e taie :fu approvato dal Par.amento. Non dimeno il predominare delle forze qemo– cratiche nel paese ha fatto sì che, per un decen– nio, i moti'Vi ,d' o,rdi'l"e p·ubblic? sanpi.ti :nella leg– ge sono stati messi da parté nella pra,tica, e J:'€– migrazione,' se è stata su.spesa, è_, st_ata sospesa sol- perchè- «' correv.ano grave per1eo10 ,a la libertà, gli averi degli emig:vanti "· _Ma lo spirito- reazionario, che' ii;pirò la norma restrittiva, è ormai corso alla riscossa, e già ha cominciato a ~·ego·~are ..i~ :m?vi:me1;i~o: ~migr~t?ri<? ··secondo quegli mdefimh e mdefimb1h mot1v.1 eh ordine pubbL~co,: che tanto bene servono a ma– scherare, spesso se non sempre, precisi e concreti mteréssi privati. . . · . _ . . , .: , , ' Oh no!,. non è questo .;l prmc1p10 .d mia novella 'r:toria, come grida _.il Oòrradini ;, _è il _ri,tqrno_ ,il una vecchia storia,! molto conoscmta m Itaha, . ~ · ~toria clella carne, del povero messa a disp@s1- zìone cl.i 101; signori perchè ne facciano quello· che credono; maig:ari delle paLe da· cannone p-er le imprese coloniali. ··· . , 8ingolare .coincide),'.lza ! • Le Yigenti norme suHa_ (;)IDigrazion-e, che, s,enza dubbio, nella loro parte. sostanziaL.e, :;;'ispirano a criterii <ilisana democra- · z:a, nacquero dopo la sparizione· delle follie afri– caniste. ' · ;, Qu(lSta mia .iniziativa - _: dEceva l'on. Panta~o alla C.amoca nel 1900, ·oostenendo il disegno di legge sull'emig,razione - co'nciqe col tri.iste perio~o dei no~ stri in,suooessi coloni.al : in Africa. Fu all'mdomal)ll di quel.la bancarotta hrutale e sanguinosa della con– qUIJsta territò.riale, ohe il mi.o sp:·rito t0rnò a~ ac– car,ezzare il vecchio ant:oo sogno della rpia giovm~- , za, di~ vedere cioè nello sviluppo delle sue Colome · libere la grandezza futura del mio Paese, l'es:pandìer– si della vita ital:ana nel 'mondo, in a.rmo.nia colle sue tradizioni, con i s,uoi b:iaogn', eolla sua civiltà». Ebbene, il rinnovarsi dèlle imprese africane mi– naccia di far svanire il sogno. cfe11'-on. Pa;nta,no,

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