Critica Sociale - Anno XX - n.13-14 - 1-16 luglio 1910

208 CRITICASOCIALE fai• fronte al s<'nrizio dello pensioni e ni servizì :icccssol'i. Oli iscritti ncquisttuio quattro diritti: J' 1 la pensione di vecchiaia; 2° Passeµ-no cl'inrnliditì\; '.ll) i soccorsi di guari~ionc; t 0 il rimborso delle quote versate, in certi cnsi. I.a pensiono non incomincia che dopo il settante– simo anno. Per ottenerla, occorrn non essere in pos• sesso di un assegno di in,•aliditl1 1 aver pagato al– meno 1200 settimane cli contributi, cioè all'incirca :n anni di premi d'assicurazione. A questo proposito, sono notcrnli due facilitazioni concesse agli assicurati. Durante il servizio militare le- quote sono nssunte dalla Cassa dello Stato, che le ,·crsit invece degli interessati. Durante ie malattie, p<'r uua durntn non superiore 1\d 1111 anno, le quote ~0110 illtorn.monte a carico dello stllhilimento di As– sicurazione. Altre speciali dis1>0sizioni furono determi,mtc a ra,·ore di quelli che, trovandosi, alla creazione dclh1 IPJ:(~e,in et;\ fl\"llnz:lta, non :wrchbero potuto accu• nrnlare il numero di annunlìt;) \'Oluto dallfl legge. A quanto può ammontare lfl 1>cnsioncdi rncchiaio con qucsio sistema·~ Come il sistema germanico non comporb:t premi unici. così non h11 pensioni fisse. Queste sono ro1·• mate da due elementi: il contrihuto dello Stato. il reddito dello somme ,·ersate. nflturalmente cli\'Crso set·ondo le di\•crse classi di Salario. Facciamo due ipotesi: la pensione nrnssim11 1 la pc11sionr minima: .\liuinl(l,: Contributo dello .'tato L. G2.50 - Hcd· dito L. 75100 - Totale L. 137,50. , .lfas.'iima: Contrihuto dello Stato L. 62,50 - Hcd• dito L. l:!:t5.00 - 'l'otale L. 287 1 50. La pensione di ,·occhiaia risulta assai modesta e non si allv11tana dalle cifre che sono assegnate Ol?lli anno da,!?li Stati che hanno - come abbiamo visto - adottato il sistema delle pensioni pubbliche . .\la ru gi:'1 a,·,·ertito che la pensione di \'Occhiaia costi– tuisce il nucleo meno importrrnl.c dell'nssicurnzione ;:crmanica. L'assegno di iiH'alidità è dato a qualunque etit, qunnclo l'nssicurato si trovi nella conl.lizione cli in• capacità nl lnYoro \'Oluta dalla lrg-gc e quando ahl1ia contribuito con un dato numero di quote di assicu• razione. L"in\'alidit:\ legale non coincide esattamente con l'in\•aliditù nel scuso ordinario. Non si richiede, cioè: che essa sia completa ed assoluta, ma è sufficiente che. per CRSf\.. "l'assicurato non sia più in istato di guadagnare, con una occupazione in rapporto colle sue forze e le suo attitudini. tenendo conto delln. sua educazione proressionale e del suo mestiere anteriore, 1111 ferzo di quanto una 1rnrsona della stessa prores- · sione. cli una cguule educazione. sana di cor))o e di Kpirito, ))UÒ guadagnare col suo lavoro nella. mede– sima regione,,. La defìnizione è minuziosa ed esatta e fa inten• doro come scopo dell'assicurazione di invalidità non sia sostituirsi comJ)letamcnte nl guadagno inclivicluale 1 ma integ-rnre In 1mrte del snlArio ridotta a un terzo per diminuzione di forze da. ~1ualunque causa origi• nata. 1•: 1 ancora da. notare che non si indennizza solo la invalidità permanente, ma anche la invalidità tra11• rsit.oria. Quando una malattia si trascina troppo a luniro o ha. fatto eaAurire i sei mesi di sussidio con– cessi dalle Casse di malatti,a, interviene la Cassa di invalidità, che offre il suo soccorso fino n guarigione ottenuta. Per ;:odcru del suasidio di in, 1 alidità, bisogna avere contribuito eou almeno duecento settimane di quote, nel caso di assicurazione obbligatoria, con cinque– cento noi coso di assicuraziouo \'Olontaria. 11 confronto tra il minimo contributo richiesto per la in,•alidWt e quello richiesto per la vecchiaia fa ri• saltare suhito quanto quella sia stata favorita. Però ò da notare che ancora maggiori favori furono concessi nei periodi iniziflli per gli operai che, per mancanza di ogni precedente legislazione, sarebbero stati sa– crificati in caso di incapacità 111 lavoro. L'assegno d'in\'alidità - a difl'erenza di quello di \'ecchiaia - è formato di tre elementi : il contrihuto fisso dello St1tto, un reddito fisso, a seconda delle classi di salario, un reddito supplementare, diverso secondo ogni classe, proporzionale al numero dei contributi pagati dagli assicurRti. Si è voluto così Assicurare a tutti una cifra minima, ma far parte– ci1>are più largamente ai vantag~i dcll'i1ssicurazione quelli che avevano nel essa dato maggiori anorifìci pecuniari. Per a\'erc un 1 idca dei risultati, facciamo, anche in questo caso, due ipotesi. Ass,9110 mit1imo d'i11rnli<lil,ì. ContriL,uto fisso dello Stato . Reddito L,a!ledelln. 111. classe . . . r,. fi2/,0 ,, 74,00 Supplemento per 200 sottimano ,11 contributi . i/10 I,. 144 1 00 AsStfJIIO massimo <l'inralirlilù. Contributo fisso dello Stato. . r,. G2/,0 Heddito baeo della 5• claese ,, 12:,,00 Supplemento per 3000 eettimano di contributi " 4!'.I0,00 La differenza tnt questo regime e quP.llo di ,•oc– chiaia è evidente. Oli assegni di pensione e cli in\'aliditlt sono corri· s1>0sti in denaro, in quote mensili, che vengono ri– tirate agli Uflicl postali. Si daOJ10, però, alcune de– roghe a questo sistema generale. Nei centri agricoli, nei quali si usa corrispondnc il salario in natura, i Comuni e le Provincie 1>osso110 ordinare che il pagamento dello pensioni venga fatto in tal modo per i due terzi di esse. rn questo caso il Comune subentra all'assicurato nell'incasso di Ulhl parte di quello che gli spetta e distribuisce l'equi– valente in combustibili, \'iveri, alloggio o godimento di una particella di terreno. Solo nel caso che l'as– sicurato sia un bevitore incorreggibile e - 1>ertale rngione - escluso dalle osterie e.eia. ogni altro spac• oio di bevnndo nlcooliche, il Comune può corrispon• dcrgli in nntum tutta intera la pensione. La preoc cupazione moralizzatrice, che abbiamo \'isto penetrnrc ampiamente nella legislazione inglese e danese, non è trascurata neppure da quella. tedesca. La legge del 1899 hn aggiunto, per il godirnonto della pensione, una facoltà nuova. Col regime pre• cedente avveniva che i pensionati privi di famiglia, o dalla famiglia abhandonnti, si trovassero nelle pili penose condizioni, per mancanza di una qualsiasi assistenza. Fu data quindi agli interessati la possi– bilità di decidere tra il ritiro dell'assegno e il rico– \'ero in speciali stabilimenti. Lo Cassedi assicu,-a– zioue possono avere ospizi propri o stringere accordi con ospizi esistenti per il ricovero dei loro pensio– nati. A quelli, invece, che non 80guitano ad abitare nel territorio dcll'[mpero, la pensione è soppressa cd è sostituita da un indennizzo una volta tanto, equi\'a• lente al triplo della pensione assicurata. Benchè questa disposizione aia circondata da nlcune eccezioni benevole, rimane però una delle meno liberali del– Pasaicurazione germanica. n terzo bouefìcio, che gli assicurati possono rica•

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