Critica Sociale - Anno XIX - n. 7 - 1 aprile 1909

104 CRITICA SOCIALE crrinfe dei cavilli curialeschi e dei termini .... influiti, ~ui offre il destro l'attuale Codice <li Procedura Civile. E questo niininiwn necessario potrebbe intanto raggiungersi a.nche lasciando il giu?izi~ delle cause di infortuni alla magistratura ordmarrn,, .ia quale, mentre ò trovata ottima da.Ila borghesia per la difesa del principio cii proprietà, è poi trovata, dalla borghesia stessa,, così.... pessima quando si tratta della difesa del nuovo diritto operaio. Per chiarire e per riassumere: - noi ci affer– miamo colle proposte del Congresso cli J\'[odena pienamente consenzienti; ma 1 se le stesse riforme non potessero, per la loro complessità, essere adot• tate, noi pensiamo sarebbe nelle attuali condizioni una vera conquista ottenere l'acceleramento e la semplificazione <lella prncednra, anche mantenendo la competenza della ocliata magistratura orrlinaria. P. LANINI. SGUARDO IN GIRO Il 1908 III. Legislattione (lel lavm·o. Fra le leggi progettate o attuate per la protezione generale dei lavoratori, è anzitutto notevole li vasto disegno di legge ungherese sulle industrie, il quale - preceduto da una laboriosa opera di preparazione e di indagine - rinno,·a più razionnlmente il tentativo argentino di codificare la legislazione sull'industria e sul lavoro, disciplinando fra l'altro i contratti di lavoro, di impiego e di tirocinio, le condizioni di lavoro per gli adulti, le donne e i fanciulli, la tutela igienica e la si• curezza del lavoratori, la mediazione del lavoro, i con– flitti, la concìliazione e l'arbitrato, le organizzazioni, corporazioni e rappresentanze padronali e operaie, i tri– bunali del lavoro, l'ispettorato, ecc. il lavoro delle donne e dei fanciulli è Atato oggetto di disposizioni legislative generali in vari Stati colla a))provazione della Convenzione di Berna, e in qualche Cantone svizzero (Uerna, Appenzcll); un regolamento francese del 7 marzo ha dettato nuove normo tutrici per impedire l'implego di fanciulli e di donne nel tras– p'orto di pesi eccessivi i un decreto spagnuolo dell'S no– vembre ha fissato limitazioni, non molto restrittive, per l'impiego dei fanciulli nella pesca e nella navigazione; a una efficace protezione dei fanciulli anche nel campo del lavoro mira la nuova legge inglese, fra l'altro, col divieto della occupazione dei fanciulli nel traffico giro– vago1con la istituzione di scuole di perfezionamento, ecc.; la legge germirnica del 28 dicembre introduce nel Co– dice industriale gli emendamenti risultanti dalla Con– venzione di Berna e varie altre disposizioni tutrici (di– vieto di occupazione delle donne in taluni lavori faticosi, divieto di occupazione supplemento.re oltre il limite le– gale fuori dell'impresa, ecc.). Le disposizioni sul 1·iposo settimanale, dopo una labo– riosa formulazione delle norme regolamentari, sono sta.te in Italia R))plicate anche allo industrie; in Francia è stato presentato uno schema di riforma alla legge del 1906, dopo che questa dalla giurisprudenza e da circo– lari governative era stata via via interpretata in senso meno restrittivo. li riposo settimanale nelle industrie e nei commerci è oggetto di un disegno di legge un– gherese. Sono state naturalmente assai numerose le disposi- zioni legislatiYO e regolamentari attuate o progettate riguardo alla tutela o disciplina del lavoro in sin– gole industrie o professioni. Per la industria mineraria è principalmente notevole la legg~ inglese - oggetto da anni <li lunghe discussioni - e studi - limitante l'orario maqsimo giornaliero di la• voro, per il personale occupato sotto terra nelle miniere di carbone, a 8 ore 1 / 21 escluso il tempo necessario per la discesa e compreso il tempo rimanente necessario per giungere o ritornare dal luogo di lavoro: tale legge è importante anche come primo esempio inglese di limi– tazione legislativa dell'orario di lavoro per i maschi adulti. La questione della limitazione dell'orario pel la– voro nelle miniere è pendente ancora nel Belgio, sebbene la Commissione d'inchiesta abbia compiuto i suoi labo– riosi studt L'ordinanza austriaca del 29 maggio sull'e– sercizio delle cave detta nuove normo per la sicurezza dei lavoratori. Rispetto alle industrie metallurgiche, è notevole l'ordi– nanza germanica del 19 dicembre, che regola special– mente la durata massima <lei turni di lavoro e minima delle interruzioni per gli operai occupati nella grande industria siderurgica. Il regolamento danese 28 maggio ~mlle it1dustde del legno dà norme per la sicurezza dei lavoratori; e pure alla sicurezza e tutela igienica dei lavoratori mirano i due regolamenti danesi del 23 gennaio per le industrie tessili e per le industrie tintòrie e della laYanderia. Riguardo alle industrie delle costntzfoni. 1 il decreto del 22 agosto del Lussemburgo dà nuove norme assai mi– nute per la.,.prevenzione degli infortunt; quello austriaco del 15 aprile, per i lavori di imbianchino, yerniciatore e pittore, detta norme per la. tutela contro le malattie derivanti clall'uso di sostanze tossiche; di più ampia applicazione è il decreto france3e del 23 aprile sull'uso del piombo e dei composti saturnini in molte industrie. Due decreti francesi del dicembre vietano la occupa– zione di fan~iulli e dànno norme generali di protezione pei lavori in aria compressa. Vari Stati banno approvata la Convenzione di Berna pel divieto dell'uso cli fosforo bianco. Rispetto alle industrie alimentm·i 1 è stata promuli;rata in Italia, dopo lunghe vicende, la legge sul riposo not– tul'llO dei panattieri, meno rigorosa di queUa finlandese del 4 giugno che limita anche l'orario massimo di lavoro giornaliero (IO ore) e settimanale (48), Yieta il t1·uc~· system e prescrive un incremento del 50 °lo nella mer– cede per il lavoro supplementare. li decreto francese del 13 gennaio fissa le norme tu– trici della igiene e sicurezza dei lavoratori, alla cui os– servanza è subordinata la concessione dei premi per le navi esercitanti la pesca; e il decreto 20 settembre regola l'orario massimo di lavoro e il riJ)oso settimanale sui vascelli esercitanti la navigazioue mercantil~ e la pesca. Una Commissione inglese d'inchiesta sul lavoro dei porti ha proposto che, a tutela dei lavoratori retribuiti a cot– timo in base al peso dei materiali trasportati, siano ammessi speciali controllori nominati dagli operai. Sono state emana.te In Italia le disposizioni regola– mentari per l'applicazione della legge sulla 1'isicollw·a, eia nei riguardi delle condizioni di lavoro e della tutela igieniCfl 1 sia pel funzionamento delle Commissioni di con– ciliazione. Alla tutela del personale commerciale mira una legge danese fissante l'ora oltre cui non può protrarsi la chiu• sura dei negozi ed esercizt. In seguito alla viva agitazione diffusasi in questi ul-

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