Critica Sociale - XVII - n.20-21 - 16 ott.-1 nov. 1907

308 CRITICA SOCIALE Art. 171. - Il militare che, chiamato ad impe• dire o reprimere un pubblico disordine, senza esservi costretto da necessità, farà uso delle armi od ordì· norà. ni suoi subordinati cli farne uso prima che siano state fatte tre intimazioni, :,;c1,1•ù, 1n1,nito con la, uwrte, se vi furono omicidio o ferite prevedute clall'nrt. 258 (cioè seguite da morte e11tt-o 40 gionii), ovvero se più di cinque persone avranno riportato ferite contem(>late negli nrt. 259 e 260 (P<wtanti pe– ricolo cli v-ita, 1:,eràUa di un occhio o della vista o dell'uso d·i qualche membro, debilitazione o defonnità, venna11ente, e simili). li''uol'i di questi casi il colpevole andrà sottoposto nlln pena della reclu8lone 1nilit<u·e cùi 5 a;wwl (t 15. Questa pena potrò, so vi saranno circostanze atte– nuanti, essere diminuita da. uno a due gradi pel militare che in quella fazione non avesse il co- mando ( 1). ' Nessun dubbio che le revolverate, sparate dai cara– binieri dalPalto del ponto Pietrasanta, 10 furono set1za previe intimazioui di sorta; ne9sun dubbio per uol (e, se il processo sarà ratto sul sorlo, lo proverà lumino– samente) che ma11cava 1 a ravore dei carabinieri - per la posiziono in cui si trovavano, por la possibilità ch'es9i ebbero sempre di troncare il conflitto, sia entrando nel trono mentre procedeva lentamoute e ordinando che se ne accelerasse la corsa, sia ritirandosi lungo i biunrl fuori del tiro, e infine per la. natura dell'aggres~ione da parto di una folla non armata cho di sassi - mancava, diciamo, quello stato di necessiti, che solo può co9tl– tulro scriminante, e che ò dato dall'Impossibilità di re– spingere altrimenti la violenza o di salvare sè od altri da gravo, imminente o non provocato pericolo alla per• sana (art. 49 Cod. pen. ordinarlo). D'altro cauto, è un ))uro caso fortunato e fortuito se l'operaio Orlaudi, il cui intestino ru crivellato da 23 fori che rosero necessaria la laparotomia o 23 suture Inte– riori, non ò morto immediatamente; nò è escluso tut– tora, pur troppo, che esso possa spirare nei 40 giorni o rimanere debilitato in permanenza. Possibile quindi contro Il feritore l'applicazione della prima parto - indubbia, seconrlo noi, possibile ad ogni modo per chiunque non sia dominato da partito preso - l'applicabilità della seconda parte delParticolo citato. f dano, nel piU dei casi, l'ammissione di quelle scrimi– nanti o scusanti (~orza irresistibile morale, provocazione, timore invincibile, ecc.) che li.rgamente si concedono a favore dei non militari; noi vorremmo tuttavia sempre rosse tenuto conto della provocazione effettiva che de– rivò dalle sassate ricevute, della paura, anche lnglustl• flcata od eccessiva, che polè Invadere quel militi, e di tutto le aUre circostanze che risultassero a favore degli imputati. Se il magistrato, por un troppo rigido con– cetto delle necessità militari, non ne tenes,e conto suf– flcleute, noi peroreremmo a favore dei monturatl, come faremmo nel caso invtirso a favore degli eccitati from– bolieri operai, la mitigazione di un parziale condono. Un po' più equanimi dei nostri avversari, nessuna passione di parte ci farà mal perdere - di fronte ad uomini minacciati di gravi pene - il senso della pietà umana, che è anch'esso, In fondo, senso di giustizia o di benintesa prudenza. Ma abbiamo riprodotto l'art. 171 del Codice penale per l'esercito, unicamente per porre ai lettori questo quesito: - Che dire di cotesti sciacalli della politica che, di fronte a ratti, i quali potrebbero importare, secondo Il Codice, la legittimità di pene gravissime e fors'aoche della· pena di morte, mostrano di sdegnarsi pel solo fatto di un arresto in caserma o di una procedura iniziata? E che dire della sincerità. con cui costoro reclamano Possorvanza della legge contro I rorrovleri - colpevoli di avere ceduto ad uno scatlo di generosità o ad una coatlone morale prcssocbò invincibile - mentre non uno di essi ha voluto ricorctarsi delle pene, ben altri– menti gravi, che la leggo minaccia ai carabinieri che almsano delle armi loro affida.te per la salvezza della vita di tutti i' cittadini? Oià parecchi giornali hanno opportunamente ricor– data la serqua infinita di leggi - tutte quelle che av– vantaggerebbero il proletariato recando qualche mo– lestia al capitalismo - le quali sono in Italia sistema– ticamente violate o dimenticate. Non ci pare inutile aggiungere all'elenco l'art. 171 del Codice penale per l'esercito - che più strettamente si connette al caso concreto - e del quale, In un paese ove sono cosl fre– quenti le risse fra la pubblica rorza e la folla, non ri– cordiamo che una volta sola si sia fatta applicazione. Orbene: se contro il reritoro clell'Orlandi venisse cbiesta 1 in seguito a decesso e a processo, la pena di lllorte 1 noi - abolizionisti convinti anche nel campo della disci– plina militate - protesteremmo o tnvocberemm<J che la legge non sia letteralmente osservata. Protesteremmo altresl contro un'applicazione molto severa della reclu– sione milltare. Per quanto Il reato commesso dai cara-.1, IJlnierl, dapprima veri rissanti colla folla mercè scambio di sassate, indi ferocemente abbandonatisi all'orgia degli spari, sia veramente dei più abbietti; per quanto l'a– buso sistematico dello armi contro le folle in Italia, e Il che - se significasse che mal, io nessun caso, la forza pubblica, che pure è composta di elementi affatto simili a quelli che compongono la folla, ha abusato dello armi - si dovrebbe credere al prodigio! ?{01. F~H liE OlJE FOliliIE I NOSTL~l BRL~OL~l. Noi siamo costretti a camminare nel mezzo, fra due follie opposte ed equivalenti, ciascuna. delle quali non scorge e non reputa tale che la follia antagonista. Ne viene che, gua,nclocombattiamo la follia di destra, questa rimprovera a noi quelia di Si"nistra, e reciprocamente. E, perchè restiamo nel mezzo e, parlando or a destra, or a sinistra) usiamo, com'è necessario, termini e argomenti diversi, daHe due parti ci accusano, a volt:,a.a volta, di equili– brismo e di contraddiz.ione ! i pericoli anche politici che esso trae seco, e la tradi– zione di impunità. che asslstì fln qui i temerari fucila– torl, esiga alfi.ne qualche esemplarità di condanne; e sebbene lo spirito e la lettera ciel Codice militare esclu- ( 11 La d.llllhlUZIOllt dtl gradi Jll'O<:tdecosi: da 20 t1m10a 15, 1111 grado; da JS a IO, 1111 t11t,·o grado; da 10 a 1 1 1111 ttr.:o v,·ado; t cosi di, 8tlfldto, 11a 1 a Il, da Il a 3, a 2, ad rm mmo, a 8tco11da tltf pimto dal quale 8' J>lWlt, os,ia dtlll, ml,io·a di ~m, che" ,·ue,-,·tbbt appUettbUl se I/OH vi (OHtl'O lt atftnHallU, La follia. reazionaria e la. follia. rivoluzionaria in due guise sono equivalenti; entrambe hanno il culto della violenza e navigano allegramente nel– l'utopia.

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