Critica Sociale - XVII - n. 13-14 - 1-16 luglio 1907

CRITICA SOClALE 223 (common ,·ule) ogni concordato .._Le dispos~zioni contro scioperi e serrate sono anche ptu severe d1quelle della Nuova Zelauda; cosi pure le pene, che si elevano fino a 1000 Ls. o a due mesi di carcere. NelPAt(sl1·alia del Sud esiste un •rribuoale arbitrale dal 1800 e una logge sul riconosci,meu~o ~iuridico d~lle orgauiz·t.azioni dal 1894. Le orgamzznz1ou_1 padronali e operaie registrate possono sti~ulare tariffe con forza giuridica, e non possono far sc1op~ro né serr~ta. Quest~ legisla:z.ione , _che si bas3: sutl'~bbhgo de_l rispetto de1 patti facolta t1vament~ ~tlpulat1_, é resta~ 10 buona parte inefficace per l'oppos1z1ooe dei padroni. . Lll legge dell'Australia occidentale proibisce_ ass~lu: tamenle gli scioperi e le serrate e alle orgau1zzaz1om vieta di pagare sussidi di scioperi. Il salario mini~o è commisuralo al salario miuimo pagato all'opera10 meno abile. E perciò dannosa agli operai. In Villoria invece esistono dal 189G Uffici per la fissazione dei salarì minimi legali (minimum wage IJom·ds) e per la determinazione dol mi_nimo degli ap– prnnclisti e delle ore straordinarie. Essi operano sopra- !;11~~~ ~~n qé1~~1:b~~f 0us~~ied~;:~mJ, 1e~~i!~~:;,o~~: f~:~ però di ratto inutile. Dal 100.1 la Conftdera:ione au,traliana ba istituito un Ufficio confederale di conciliazione e di arbitrato, composto di un giudice e di un segretario e che si inspira a quello della Nuova Zelanda. Le sentenze valgono come norme generali per tutta l'Industria. La legge riconosce alle organizzazioni il diritto di vecter preferiti i loro soci, solo quando esse uon han carattf:r~ politico. Gli scioperi e le serrate per conflitti eco_n?m1c1 "sonoproibiti, e i trasgressori possono es~ere pullltl con un massimo di Ls. 1000 o tre mesi di carcero. 1. - I risultati ottenuti nou sono ben determinati. I padroni sono contrari all'arbitrato obbligatorio, o alla fissizione del s!\lario minimo. Gli operai invece in ge– nere sono favorevoli. L'arbitrato obbligatorio, che viene sostenuto come mezzo per evitare gli scioperi u che minacciano il be– nessere generale e compromettono i diritti dei terzi "? ha servito a eliminare quasi gli scioperi. Però alcum ~c~la"ne;~ s~:r p;oo~ 00 e e1,!ifroqu::~:!:1~setr~~: 0 o~~~d~iia~: nel 1908, che durarono a lungo e furono determinati dal rifiuto degli operai di accettare Il deliberato del 'l'rlbunalo arbitrale, non vennero puniti. Anzi il 'fri– bunolo dell'Australia occidentale accettò il concordato stipulato fra padroni e operai dop o lo sciopero. Per ciò che riguarda i salart, r.be raggiungono il macisimo di dollari 2,50 al giorno e O fo!Cillano tra dol– lari 1 1 25 e dollari 1,50, la generalizzazione dei salari minimi ha la tendenza a favorire gli stabilimenti che si trovano io condizioni di favore o le grf\ndi e le medie impre~e e perciò l'accentramento delle industrie ('). L'aumento dei 11alariprodotto dagli Uffici arbitrali non è d6termioabile. Gli Uffici per la fissazione dei minimi banno invece aumentato i salart di circa il 12 1 57 °/o. In ogni modo i salari sono diventati più stabih ed uni– formi. Però questa fissazione legalo dol salario pare abbia hervito soprntutto agli operai medi. li salario minimo, meutre tonde a diventare il ,mlario normale, incita i i.iadroni ad abbassare il salario degli operai più abili e a non impiegare gli operai al disotto della media. Quau• tunque le Corti arbitrali possano, di regola., fissare sa– lari nuovi per operai scadenti, i ptt.droui si rifiutano di occupare questi operai, che C'adono a carico dell'as– sistenza pubblica. Inoltre la fissazione di :ninimi, cht, sarebbe del resto molto difficile per le industrie esportatrici, ha contri– buito ad aumentare il costo della vita della classe ope– raia. La sua efficacia economica, però, consiste sopratutto nel regolare le condizioni di lavoro nelle diverse fab– briche e impedire ai padroni più sfruttatori di assicu– rarsi un vantaggio sui concorrenti a spese dei salariati. La lotta. contro il lavoro a domicilio fatta da questi Istituti, appoggiati dalle leggi protettive, ba servito a !:ICemarequesta. industria parain1itaria. Di più 1 questi organismi legislativi han servito a coadiuvare gli sforzi della legge in merito alla riduzione dell'orario, al nu- (') CLAkll:; op. <tll. pag. ffl e se.,. mero deJli apprendisti, a. promuovere l'organizzazione, dando d1 regola la preferenza agli organizzati, a difen– dere, iusomma, sopratutto gli strati più deboli della popolazione operaia. li favore delle classi operaie dimostra anche come questi J1o!Lituti abbiano tutelato gli interessi delle cla,ski lavoratrici, accrescendo il contl'ollo del lavoro sulle condiidoni della produzione. 6. - L'attività legislativa a favore dei lavoratori non si è limitata qui. Es~a ha creato un11radicale legisla– zione di fabbrica a tutela dei ragazzi e delle donne; ha limitato l'immigrazione; ha Crt•ato,nei vart Stati, Uffici pubblici di collocamento e colonio agricole per disoc– cupati i ha cercal~ di rimediare alla disoccupazione rlando lavori pubblici ai disoccupati e affidando lavori ~~1~~~ck:ia~~~~~~t{;~i:i~a;o;:1\°:i~~1~~!U~~~f~s"ej~t Sud, pensioni di Stato per i vecchi oltre i 65 anni, che costl\no all'anno circa 200.0C() lire sterline ai primi due Stati o qunsi mez1.o milione di i,terline all'ultimo. rusomma l'azione politica delle orgnuizza.zioni, mentre ha migliornto le condizioni di lavoro dogli operai e d~f:!à~;~o lo~!e~!?: 0 d:~~ rn~~feuj:~i!· si~o~~~~!~~~i!~ : della vecchiaia e a renderne meno incerte e tristi le condizioni. 6 - Se il giudizio che si può dare di questa politica sindacale è in generale favore\•ole, non 1>o~siamoperò concludere senz'altro sulla possibilità di estenderlo ad altri paesi. Questa legislazione si spiega collo sviluppo politico ed economico dell'Austrnlia. I/industria clell'Australia produce pel mercato interno e ò r11oriciel mcrcato,inter– nazionale. Alti dazi protettivi difonclono il mercato in– terno e ne assicurano la indipendenza dall'estero. Per le condizioni di monopolio di cui gode la mano d'opera nelle colonie, la classe operaia potè presto acquistare una influen~a. preponderante nel campo politico, che le rese possibile di ottenere la creazione di organismi re• gola.lori della produzione contro l'e amento padronale. La proibizione degli scioperi è, in queste condizioni, non pericolosa., percbè non è usata come mtizzo per domare gli operai. Ma questa. legislazione speciale presuppone, per es– sere utile allo classi lavoratrici, una indipendenza eco• uomica ed una rorza politica del proletariato, che altrove non ò dato trovare. Negli altd paesi potrebbe una !:limilo legislazione determinaro attuf\lmeute piut– to1to un peggioramento delle condizioni operaie. Dato lo scarso senso politico delle nostre ma:1so e lo spirito reazionario che anima ancora i padroni da noi, difficile riescirebbe l'opera di questi Utilci arbitrali, e nessuna coazione è peuse.bile per co:stringere ttrandi mas~e ope– raie ad accettare un giudizio che e~se ritengano sfavo– revole. D"allra parte, sarebbe assai d1fflcile l'opera di que!.tL Uffici arbitrali per la graode indu-1tria esporta– trice, che è quasi del tutto lasciata. fuori dall 1 intervento legislativo anche in Australia. Però, se non crediamo possibile estendere senz'altro que!!to provvidenze legislative ad altri paesi, dove mag– giori !!!OllO le resistenze da vincero e dove il proleta– riato non .ha la posizione di monopolio che ha la classe opemia in Australia; se crediamo cho occorra ancora un lavoro di orgaoizzazioue economica o di educazione politica. dello masse lavorP.trici; crediamo però anche che le organizzazioni di resistenza o il Pt1rtito Socialista debbano tendere a questa tra.<iformazione pacifica della società con una opera positiva di conquista e debbano dirigere in questo senso i loro sfoni. Limitare lo sfrut• lamento, non abbandonare il progr es110sociale alle sole forze cannibalesche della selezione 11atura.le 1 ma farlo volgere a beneficio del ma~gior numero, so cializzare gradatamente l'impresa, è ciò a cui tende già l'orga– nizzaziono operaia nella sua opera quotidiana. Questa tu'.ione sociale viene io parte a liiuitare l'attività delle più forti energie, come proverebbe la legislazione au– Htrnliann. Ma questo successo individuale è pagato a troppo caro prezzo dai dolori del maggior numero, fel3l~i~!.possa scemare l'utilità di cotesta azi~ne col- Ed è appunto come difesa del maggior numero che la legislazione australiana ba grande valore e che ci deve servire da esempio. FAUSTO PAC.I.U.IU.

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