Critica Sociale - Anno XVII - n. 10 - 16 maggio 1907

CRITICA SOCIA.LE 151 dfiel paese dei disservizi 'fi' LA CORTE DEI CONTI (Come funziona in Italia il supremo c ntrollo dello Staio) m. Le singolari teorie della "discrezionalità "' della " assenza d~ precedenti II e del ;( caso per caso "' che sono in onore, come abbiamo visto nei prece– denti articol~ alla Corte dei Conti (1), non sono lasciate senza un tentativo di difesa o di giustifica– zione da parte di coloro che le hanno bandite per poterle comodamente applicare, o che, più precisa– mente - volendo coglierne la genesi logica - sono stati trascinati a crearle, perchè a.vevnno già creato o avevano bisogno di crea.re i fatti corrispondenti, ben decisi ad assicurarne poi la pacifica e .feconda moltiplicazione nel tempo e nello spazio. Ma le difese e le giustificazioni sono in tutto degne de1le teorie, e possono dél resto offrirsf 1 al Jeftore assommate e concentrate nel Leit-motiv delle " su– preme necessitàdello Stato n· Con questa frase tau– maturgica si risolve caso per caso, che è poi la ge• neralità dei casi, ogni più scabrosa situazione. C'è qualcuno che obbietti a contratti scandalosi e spo– glia.tori, si faccia conto, della guerra, della marina, delle Compagnie di navigazione, e così via, nei quali gli interessi del paese non siano salvaguardati; che ammonisca come i tre quarti delle spese della guerra e della marina siano male giustificati o non giusti– ficati affatto; che avverta errori e colpe da sventare e denunciare (i più competenti parlano, con discreta cognizione, di ribalderie e di ladrerie)? Alto là. La suprema necessità dello Stato, prospettata spesso con grande abilità, copre tutto: è il " lascia passare tf intangibile della merce di frodo; è, infine, con le infinite risorse che procrea, l'epidemia delle assolu• zioni illegali, e delle illegalità più smaccate. Il la• tino dà l'etichetta solenne. La " salute della cosa pubblica è legge suprema ,,. La salute? Sicuro, al– meno secondo l'ineffabile ragionamento di coloro che, pure riconoscendo l'illegalità di certe registrazioni della Corte dei Contì, non si perita.no di giustificarle, proclamando che la legge è fatta nell'interesse dello Stato e non per ostacolare lo Stato, che la legge prevede e disciplina i casi normali, non.... gli altri, che la legge potrebbe talora, nel caso singolo, di• vantare inìqua, che la legge, specialmente in Italia, è spesso congegnata male, che la legge .... Questo discorso è semplicemente un'aherrazione. Solo il Par– lamento ha competenza di farlo, grazie al potere creativo e modificativo della legge di cui è inve– stito; la Corte dei Conti mai, assolutamente mai. Il pii1 grave è, ancora, che quella è semplice teoria di comodq, non generata, come vorrebbe parere, da fervore di equità e di giustizi~, da desiderio di mi– glioramento e di perfezione legislativa; perchè, se questo non fosse, la Corte dei Conti sarebbe irresi– stibilmente tratta, con opera di rilievi, di suggeri– menti, di consigli, a illumina.re il legislatore e a dare impulsi riformatori al~ParJamento nell'interesse della legislazione e del paese. Ma ciò è precisamenèe quel che non avviene, e che va rimproverato alla Corte, la quale, viceversa, si troverebbe, per le funzioni sue, nelle condizioni migliori per preparare e assecondare l'elaborazione progressi va delle forme o del tecni· cismo e sotto certi rispetti anche dell'intrinseco della legislazione. Teoria di comodo, come le altre già discorse, che insieme 1 •mirano, più o ~eno coscientemente, a im· brogliare le cose, a confondere i poteri e le attribu– zioni, ad avvolgere, spesso, di una nebbia uniforme l'azione del controllato con quella del controllante, a far tutt'uno della Corte d<li Conti, del Parlamento e del pote're esecutivo. Donde la necessità di affer– ma.re l'urgenza di un. taglio netto di separazione fra questi tre attori principali del dramma legislativo e amministrativo italiano. La Corte dei Conti - è bene ripeterlo dopo cinquant'anni di tentennamenti e di oblii, di compromessi e di dedizioni - deve, soltanto, rilevare l'illegalità delPAmmìnistrazione pubblica, e denunziarla al Parlamento: null'altro. Così i tre per– sonaggi sono a posto. E poichè essa, la Corte, non ha, per l'appunto, che la facoltà della denuncia al Parlamento, e non è in– vestita del diritto del veto assoluto all'esecuzione degli atti da essa dichiarati illegali, meno ancora si comprende la pretesa della Corte di volere entra.re, quando creda., nel merito della illegalità, e cadon't> perciò tutte le obiezioni che in nome della suprema necessità si osano mettere innanzi a giustificazione di quell'inverosimile abuso. Per il che la ragione, ch0 sta al fondo delle continue transazioni tra Corte e Governo volte a impedire la registrazione con ri– serva, va ricercata., non nelle esigenze di qualsivogJia natura dello Stato che non potrebbero mai essere turbate o intralciate da una ngistrazione con riserva, bensì nella immorale preoccupazione che le illegalità non vengano a conoscenza del Parlamento e del paese, e non vengano per di più nella forma grave della denuncia. Ben è vero che que~te denuncie non hanno mai, ch'io sappia, rovesciato un Gabinetto o un mi– nistro. E qualcuno si avvale di ciò per negare quello che è il fondamento della nostra precedente osserva• zione. È facile rispondere: prima di tutto sta il fatto che il potere esecutivo cerca di evitare ad ogni costo la registrazione con riserva, e il più spesso riesce nelPintento; poi non sappiam.o che effetti sarebbero conseguiti per certi ministri e Ministeri da una serie spietata di registrazioni con riserva e di denuncie al Parlamento, quando tali ministri, Nasi ad esempio, avessero persistito sul sentiero dell'illegalità sistema• tica; in terzo luogo è chiaro che, se gli effetti della denuncia al Parlamento non potranno essere, sempre o di frequente, immediati, essi offrono, sempre, ele– mento preziosissimo al controllo dell'opinione pub– blica, che per il giuoco delle opposizioni e dei par– titi è normalmente vigile, ma a cui manca spesso il vitale nutrimento che solo -potrebbe arrecarle, e non le arreca, la Corte dei Conti, la Grande Silen• ziosa. IV. Ed ora passiamo ad esaminare, ànaliticamente, alcuni dei più tipici esempi pratici dello spirito e dei modi con cui funziona la Corte dei Conti. Si potrebbero fare delle esemplificazioni numerosissime: ma quelle che faremo sono per cosi dire rappresen– tative di tutto il sistema; e il lettore non errerà nel ritenere che la medesima disamina potrebbe con– dursi sui rapporti fra la Corte dei Conti e la mag– gior parte delle pubbliche amministrazioni di cui non toccheremo che incidentalmente, con risultati per nulla dissimili qualitativamente e presso che altrettanto copiosi, qual più qual meno, quantitati– vamente. Le ind~gini, che furono compiute sul caso Nasi dalla Commissione parlamentare dei cinque, ci of– frono materia a lumeggiare quell'avvenimento, che tanto impressiouò l'opinione pubblica. italiana, da un punto di vista, che, allora, poichè tutto l'inte– resse del pubblico si concentrava sull'attore princi• pale, il Nasi, fu poco avvertito, o fugacemente: dal punto di vista dei rapporti fra l'azione della Corte dei Conti e l'a1.ione del Nasi. Commise l'ex ministro

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