Critica Sociale - Anno XVII - n. 9 - 1 maggio 1907

130 CRITICA SOCÌALE parti, e conseguentemente attribuire un 1 azione al• l'operaio contro l'industriale contravveniente alle tariffe, anche quando siano state stipulate da asso• ciazioni non registrate. Non è da accogliersi la con– traria proposta della Relazione, che vorrebbe dar vita ad una configurazione ibrida di rapporti sotto lo specioso pretesto di rafforz[\re l'associazione regi• strata. Si pensii del resto, che, esigendo l'intervento (facoltativo) dell'ultima a difesa dell'operaio non or– ganizzato, il concordato resterebbe lettera morta se nella località mancasse l'associazione registrata; b) riservare a1le tariffe conclnse con associazioni riconosciute una più efficace tutela delle medesime, ammettendo l'intervento dell'ente anche a difesa dell'interesse individuale degli associati, - e limitare ad esse la possibile estensione dei loro effetti agli estranei; e) per il trattamento delle stesse questioni, in ordine ai concordati di associazioni non registrate o di coalizioni transeunti, rimettersi al diritto comune. Accogliendo l'ultimo criterio di massima sarebbe conseguente rinunziare al tentativo cli ordinare il disordine, come propone la Relazione, esigendo che, nei casi di tariffe da appro\'arsi da assembleecU scioperant1, esse debbano avere il voto favorevole della maggioranza. Già, è tutt'altro che facile il modo di determinare in pratica quest'ultima. Si sa che negli scioperi al movimento di resistenz:i. dànno non poco appoggio i disoccupati. Ora, o si elimina l'in– tervento di questi ultimi, richiedendo la legittima– zione di ciascun partecipante nell'assemblea che dovrà approvare i concordati•- e la cosa non sarebbe af• fatto pratica -; oppure non si elimina 1 ed allora mancherà una base certa per il calcolo della mag– gioranza. La Relazione, inoltre, vorrebbe vincolata Ja mi– noranza dal voto della maggioranza, attuando qui la considerazione pubblicistica del concordato. Ora, si può anche cerca.re di introdurre il principio corpo– rativo nelle coalizioni transeunti, ma nel caso nostro non si deve credere troppo al vincolo della mino– ranza dissenziente. Non tenuta a prestar lavoro o a darne per effetto normale delle tariffe, essa potrà sempre sfuggire all'applicazione di esse, e ad ogni modo non può essere dichiarata responsabile dell'os– se"rYanza dei concordati che da sola. A che dunque Porganizzazìone coatti\'a? Una qualche comunione d'interessi, che possa servire di base alla res110nsa• bilità comune, potrà e dovrà ammettersi tra volontà concordi nell'apprnvBzione dei patti, non tra voleri discordi. Ciò è tanto più fondato, in quanto non è affatto necessario che la coalizione transeunte sia un'as– semblea di scioperanti. Ed allora, a ritenere obbli– gata la minoranza non si é sostenuti neppure dal• l'intento di comporre ù tout 1wix uno sciopero. Per accogliere Ja grave restrizione alla libertà contrat– tuale, proposta dalla Relazione, e che consisterebbe nella cottzione al regolamento delle condizioni di lavoro per mezzo delle tariffe, si dovrebbe per coe– renza informare la legge futura agli intenti di quella ginevrina del 1900, che esige che in tutte le industrie si debba procedere alla conclusione di tariffe, quando non ve ne siano di quelle fissate per concordato vo· 1ontario. Sarebbe quindi piìt consentaneo stabilire che le tariffe vincolano coloro soltanto che le hanno approvate. Per prevenire o per risolvere gli scioperi, occorrono ben altre provvidenze! •** Passando ora a dire dei concordati conolusi da associazioni registrate, dobbiamo rilevare ancora una volta clrn la Relazione non ha intravista tutta l'en· tità dei problemi che sorgono in tale configurazione. Ve ne sarebbe, già, uno pregiudiziale, relativo alla composizione delle stesse associazioni. Posto, infatti, ch'esse abbiano la potestà - ove siano registrate - di esperire azioni nell'interesse collettivo ed indivi– duale dei membri, si dovrà ritenerle investite dalla legge della rappresentanza di classe. Ma a questi fini sembra necessaria una norma che determini - cosa di cui la Relazione non si preoccupa, sebbene sia stata oggetto di gravi dispute in Francia - che si debba intendere per associazione "professionale" e s'essa possa abbracciare membri estranei alla pro- fessione. . Ma, sorvolando pure su ciò, noi troviamo molta indecisione in materia di responsabilità delle associa• zioni registrate. Che vuol dire ch'esse " rispondono dell'operato proprio e dei propri iscritti "? Dentro quali limiti e come va.. intesa la responsabilità pel fatto degli associati? E la responsabilità principale o sussidiarin? l~d i membri dell'associazione sono obbligati personalmente dal concordato? La Relazione attribuisce ad essi singolarmente un'azione contro l'imprenditore che non osserva le tariffe. :Ma. ciò non implica in nessun modo una re– sponsnbilità. personale degli associati, potendo i rap– porti configurarsi in tal modo da escludere un ob– bligo cli essi. Basti ricordare che, secondo la Rela– zione, i concordati obbligano gli operai a non chiedere aumenti durante il periodo della loro durata, e che in questi termini si potrebbe configurare, per rag– giungere il risultato suddetto, un contratto a favore di terzi. Con simili premesse, che dovremmo dit'e dei soci receduti dall'associazione? Sono essi tenuti all'osser– vanza dei concordati conclusi mentre appartenevano all'ente? Si dovrebbe escluderlo, una volta eliminata l'obbligazione personale degli associati. Ma in questo modo s'aprirebbe una facile via alla violazione col– lettiva delle tariffe, col dissolvimento dell'associa– zione dopo la conclusione dei concordati. Infine, è proprio seria la garontia patrimoniale dell'associazione registrata, quando le si prescrive il vincolo di un quinto dei fondi per tutti gli impegni sociali ? Non è neppure il caso di pensare, nello stato attuale della nostra organizzazione (l'abbiam visto nel capo I), che il patrimonio socinle circolante possa bastare di fronte ad azioni esecutive di una certa importanza. Però) cominciando da.ll' ultimo punto, non sarebbe male che il vincolo del quinto dei fondi fosse richiesto a garentia speciale dell'osservanza delle ta• riffe. La proposta si accorda, del resto, con la posi– zione assunta di fronte al regolamento delle asso• ciazioni. In quanto alla responsabilità di queste ultime, oc– corre tenere distinto, anzitutto, il contenuto acci– denta.le da quello sostanziale dei concordati. In ordine al primo, si può dire fl'equente l'assunzione di ob– blighi p1·opl'ied esclusivi delle associazioni. Essi sono spesso di tal natura che 11011 potrebbero neppure essere assunti dal singolo associato. S'intende che, per tali vincoii, le associazioni rispondano senzà Ji. miti ed a tenore del diritto comune. Non semplice è, invece, la cosa quando si tratti del contenuto essenziale delle tariffe. Qui è per noi indiscutibile che l'associazione contratti anzitutto come rappre– sentante dei suoi membri, finchè dovremo considerare il concordato di tariffe rivolto a far passare le clau– sole uniformi di lavoro nei contratti di lavoro. Poichè in simile concezione il concordato si riferisce a una prestazione di natura personale, non è concepibile: 1 ° nè che l'associazione possa assumere per sè l'ob· b1igo di conformare alle tariffe i contratti di lavoro dei soci 1 non potendo essa conclu~ere per sè il con– tratto di lavoro in senso tecnico; 2° nè che gli as– sociati non restino personalmente obbligati all'osser– vanza delle tariffe, a meno di ascrivere al concordato il valore di una convenzione che impone da un lato

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