Critica Sociale - Anno XVII - n. 9 - 1 maggio 1907

CRITICA SOCIALE 135 il voto di due terzi dei soci presenti e 1a metà. degli iscritti) - si potrà esigere che la disdetta debba es– sere data da tutti i contraenti per essere valida o da una maggioranza qualificata. Comunque, è incom• prensibile perchè la Relazione richieda, dal lato dei lavoratori, che la denuncia sia fatta da un'associa– zione registrata in ogni caso. 3. Le illustrazioni sopra esposte ci dispensano dallo spendere parole circa la necessità di intendere altrimenti dalla Relazione la portata dell'obbligo contratto dai lavoratori cori il concordato, e di san• cire l'inderogabilità tra le pa1·U dell'ordinamento sta– bilito dalle tariffe. Si chiede, piuttosto, se nei rapporti tra concorda– tari sarà esperibile un'azione di danno contro i con– travventori, che stipulino contratti di lavoro difformi dalle tariffe. Potrebbe !:lembrare inutile, dal momento che tali stipulazioni restano fonnalmente un tenta– tivo vano di ledere i concordati, per virtù delPinde rogabìlità assoluta dei medesimi. Ma, poichè ciò sarebbe fondato solo quando l'uno o L'altro dei con– traenti insorgesse contro il fatto proprio, esigendo le prestazioni assicurate dalle tariffe, - e ciò non sarà presumibilmente frequente - si può insistere per rafforzare Ili. virtù coercitiva dei concordati con l'azione di danno suddetta contro i contravventori. Più precisamente i consorti di ciascun d'essi po– tranno agire contro chi è venuto meno alla fede contrattuale, ed eventualmente sarà fondata anche l'azione dell'associazione, cui appartiene uno di essi, contro l'associazione, cui appartiene l'altro. La legge potrebbe qui configurare una penale. Quanto abbiamo detto va riferito al caso in cui la violazione dei concordati avYenga con contratti di lavoro, i cui stipulanti siano, da entrambe le parti, concordatari. Nel caso che lo sia uno solo, il contratto difforme sarà validamente concluso, ma i consorti del concordatario contravveniente potranno rivolgersi contro di lui 1>errisarcimento di danno. Causa di eliminazione di responsabilità dovrebb'es• sere per gli operai - come ho già detto - la prova di avere cercato inutilmente occupazione presso in– dustriali vincolati dalle tariffe. Il che vale quanto dire che la Jegge dovrebbe imporre indirettamente agli operai l'obbligo di occuparsi a prefe1·e11za presso industriali concordatari. La Relazione ha sorvolato sopra questi effetti delle tariffe, assai notevoli per la determinazione quanti– tativa e quaJitativa della responsabilità di chi con– clude un concordato. Essa s'è limitata a rilevare un diritto d'azione dei soci e rispettivamente delle as– sociazioni registrate, senza indicarne il contenuto, senza dire se la sua natura sia quella di un'azione dichiarativa di nullità o di condanna. Così sono ri– masti insoluti gravi problemi, la cui entità sarà pa– lesata meglio parlando dei soggetti dei concordati. 4. Su quest 1 u1timo punto la Relazione non ba fatto opera completamente accettabile. Essa ha ri– collegata la conclusione di concordati di tariffa al– l'attività di associazioni ,·egistrate, ed ha ll.mmesso che quella sti1mlazione possa essere fatta da coali– zioni transeunti solo per eccezione e quando non esiste nella località. un·associazione registrata. Ciò equivale a ledere interessi degni della mag– giore considerazione. Anzitutto perchè resterebbe colpita d'incapacità. anche una vera associazione che non abbia chiesta la registrazione considerando gravi gli oneri che per tal modo le venebbero, e capaci di turbare il raggiungimento di fini, pei quali l'as– sociazione avesse sviluppate particolari istituzioni. Il vincolo di una parte più o meno notevole dei fondi sociali potrebbe condurre a tale risultato. In secondo luogo, non s'intende percbè coloro, i quali non sono associati, debbano essere impediti, dandosene il caso, di provvedere al regolamento uniforme delle condizioni di lavoro dall'esistenza nella località di un'associazione registrata Ciò ap– proderebbe indirettamente alla coazione all'associa– zione, e la Relazione, che ha reti-ocesso inorridita di fronte al problema della coazione diretta, qui ab– bandona tutti i suoi scrupoli. Del resto, il risultato delle proposte della Relazione non sarebbe altro in questo campo se non quello di chiamare eventual– mente in vita organismi associativi poco vitali, in– capaci quindi di offrire quelle garentie, cui la Rela– zione forse pensava. Poichè non troviamo proposto da essa in nessun luogo, che nelle singole località non possa esistere per ogni industria o mestiere una sola associazione. Si noti ancora che non s'è tenuto presente che il regolamento efficace delle tariffe, dal punto di vista dell'estensionepe1·sonale, può raggiungersi o col co– municare la forza vincolatrice del concordato con– cluso da un gruppo agli estranei, o col sistema del· l'associazione obbligatoria, comprendente tutti i mem• bri dell'industria o de11a professione e capace esclu• sivamente di stipulare le tariffe. Ora, posto che la Relazione ha propugnato il primo sistema, è un'inutile sovrapposizione quella che apporterebbe il suo esclu– si\'ismo. E, ove mancassero gli estremi della suac– cennata estensione, sarebbe pro,•ato che o l'associa– zione registrata od il concordato non meritano il favore legislativo. Infine, non s'intende perchè si debba sovvertire la pratica nostra, nelJa quale sono esempi mirabili di associazioni, priye di personaJità giuridica (quelli stessi che la Relazione ha considerati come con– tratti collettivi di lal'oro). Essi dimostrano che non risponde ad una necessità concettuale - la so]a che potrebbe giustificare la proposta della Relazione - il collegamento del concordato alla personalità giu– ridica delle associazioni. Del resto, la Relazione non s'è domandata. che cosa occorrerebbe fare per attuare legislativamente il suo punto di vista esclusivista. Forse proclamare sic et simpliciter, eom'essa fa, che "possono " concludere concordati le associazioni registrate? )fa un proce– dimento di questo genere (simile a quello del disegno di legge olandese) lascerebbe sussistere immutato lo stato attuale, poichè almeno i benefizt del diritto comune non potrebbero essere negati alle associa– zioni non registrate ed alle coalizioni transeunti per le tariffe da esse stipulate. Neppure basterebbe ai fini della Relazione il com– minare ,mnzioni civili di nullità contro i concor– dati stipulati da coalizioni transeunti. Poichè, in tal caso, ciò cui si negherebbe tutela giuridica conti– nuerebbe ad aver valore di fatto, trattandosi nel nostro campo di fenomeni pei quali la coalizione psicologica dei gruppi sociali ha effetti notevoli di strumento d'eseouzione. Cosicchè, esistendo forti or– ganizzazioni non riconosciute, le proposte della Re– lazione potrebbero approdare al turbamento della industria anzi che a favorirne lo sviluppo, ove gli imprenditori volessero trincerarsi dietro la mancanza del riconoscimento legale per negare valore alle ta– riffe sostenute da un ente di fatto. In conclusione a me sembra che non si debba parlare di regola ed eccezione circa i soggetti del nostro contratto, e che convenga fermarsi al con– cetto di ritenere validamente conohiusi i concordati, quale che sia la costituzione ed organizzazione delle parti contraenti, salvo a concedere particolari favori a quelli .tt.tipulati da associazioni registrate. Le caraberistiche di un tale trattamento privile– giato potrebbero racchiudersi nelle seguenti formule: a) riconoscere in ogni caso ai concordati l'effetto dell'inderogabilità, per così dire, automatica tra le

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