Critica Sociale - XV - n. 22-23 - 16 nov.-1 dic. 1905

352 CRITICA SOCIALE 11 le condizioni in cui trovasi il nostro quartiere hanno molto demoralizzato la popolazione, perchò, non avendo asso• Iuta.mente una domenica mercantesca, si è creata unn regolare (tera domenicale. 1 ntero masse di popolo e com. prntori ,·i concorrono, che attirano venditori e compra– tori, entrambi loro malgrado, e che col loro concorso richiamano gli abitanti funamboli e altra gente . ., Egli espooo ancora ohe gli esercenti negozi in questo quar– tiere desideravano in grande maggioranza (52~ contro 119) di veder cessare cotesto stato di cose. li sig. Poinder soggiunge: 11 Il forte bisogno che im– pressiona noi atti,•i lavoratori del mio quartiere è che il nostro pOJ>Oloabbia almeno un giorno sui sette a sal\•agunrdia della sua vita, immune dal fm:1tuouo e dalla foga del lavoro. Ciò è necessario pel cervello o poi corpo, esclusa poi momento la questione religiosa. ,, 11° La Commissiono ha im,erita una clnusola che ac– corda facoltà. a una dello autorità locali, col consenso del Segretnrlo di Stato, di dichiarare esclusa la sua area o parte di essn dai pro\·vedimenti della legge, se nolla sua giurisdizione, per una qualche speciale circostanza, dovrà procedere con insolito eccezionale rigore verso il corpo dei negozianti e loro ancntori nel distretto. 1~ 0 La Commissione ò con\'into, infatti, che il com– mercio domenicale ò in incremento; che la legge ò rii urgente occorrenza; cho ò in\'ocata nell'interesse degli esercenti negozi, e che non apporterà. danno alle classi più povere i cho sarà di gran beneficio alla nazic,ne in generale e che ò raccomandata insieme dalla ragione o dalla coscienza universale. ff. La, le{Ji.yla~ioue 1JC{Jl'i alt1·i vcwsi. La legislazione europea del riposo festirn si è andata e si va di giorno in giorno completando. Crediamo necessario pertanto continuare, senza ripe– terci, la nostra l'ivista sommaria di legislazione com• parata, iniziata nella Monografia. Nel Belgio: non ostante la campagna vigo– rosissima sostenuta dalla classe degli impiegati, la vittoria di questi oscuri fattori di prosperità nazio– nale fu soltanto parziale. La Lega nazionale degli imJJiegati, commessi e viag– giatori di commercio aveva ripetutamente espresso li voto che anche per essi fossero stabilite 36 ore consecutivo di riposo, e L'Ara11t-Projet del 1901 aveva accolto tale voto; però, alla discussione avanti la Camera dei deputati, finì coll'essere presentato un progetto, pel quale si potevano far lavorare gli operai ed impiegati di negozio la domenica. fino a cinque ore consecutive, sl prima che dopo le ore 13. Inoltre, per decreto reale si pote,•a. ridurre ancor più il pe– riodo di riposo. Si trattava, come si vede, di una vera mistificazione. La Lega, allora, aprì una cam– pagna formidabile contro l'irrisoria promes8a, e il 25 febbraio 1905 convocò un Congresso nazionale, dopo il quale presentò al Parlamento una petizione con 65.000 firme di comn'tessi ed agenti di negozio, per chiedere che fosse limitato tutt'1ll più a tre ore e prima del pomeriggio il lavoro domenicale. Il depu– tato Vanclervclcle portò alla Camera e sostenne le ragioni dei commessi. r commes~i poterono ottenere soltanto che il lavoro domenicale fosse limitato nel ore quattrn, da stabilirsi sempre nell'antimeriggio. J,]cco le disposizioni principali di questa legge che ò la più recente. J,:ssa porta la data del 17 luglio 1905, ed è intitolata: f.,egye sul riJJOso domenirale 11elle 11ìip,·ese 111dustriali e commerciali. Art. 1. - Sono sottoposlo all'osservanza della presente legge lo imprese industriali e commerciali, esclusi sol– tanto: 1° lo imprese di trasporto per acqua; 2° le im– prese di pesca i 3° i giro\'aghi. Art. 2. - È vietato di tenere occupate al lavoro più di sei giorni la settimana altre persone ohe non siano i membri della famiglia del capo dell'impresa o i suoi domestici o gente di casa. Que3la disposizione riguarda il lavoro eseguito sotto l'autorità, la direzione o la sor• vcglianza del capo delPimpresa. Il giorno di riposo settimanale è la domenica. Art. 3. - li divieto stabilito nel primo paragrafo del• l'articolo precedente non va applicato: 1° ai la\'ori ur– genti richiesti da un caqo di forza maggiore o di neces– sità e:1orbitanto dalle previsioni normali della impresa; 2° o.Ila sorveglianza dei locali adibiti all'impresa; 3° ai lavori cli pulizia, di riJ)araziono o di conservazione ne• cessarf por la continuazione regolare dell'esercizio, nò ai lavori, non compresi fra quelli della produzione, da cui dipenda la ripresa regolare dell'esercizio nel giorno seguente; 41> ai la,·ori neC'essari per impedire il deterio– ramento dello materio prime o dei prodotti. T lavori previsti dal presente articolo possono essere ratti, sia dagli opernl dell'impresa ove vengono eseguiti, sia da quelli di un'altra impresa. Essi sono tuttavia autorizzati solo per quanto l'esercizio normale dell'im– presa non permetta che siano eseguiti in un altro giorno della settimana. Art. 4. - Oli operai eJ impiegati possono essere oc– cupati nl la,·oro tredici giorni su quattordici o sei giorni e mezzo su setto nelle categorie di imprese designate qui in appresso: l" le industrio alimentari i cui prodotti siano destinati al consumo immediato; 2° lo imprese aventi per iscopo la vendita al minuto di commestibili o derrate alimentari; 3° gli alberghi, le trattorie o gli spacci di bevande·; 4° gli spacci di tabacchi e le botteghe di Hori nnturnll i 5° lo farmncie, lo drogherie e le botteghe di apparecchi medici e chirurgici; 6~ gli stabilimenti bal– neari puh!Jlici; 1° lo imprese di giornali e di pubblici spettacoli; s 0 lo lmproso di affitto di libri, di sedie e di mezzi di trasporto; 9° lo imprese cH illuminazione e di distribuzione di acqua o di forza motrice; 10° le imprese di trasporto per terra, I lavori di carico o scarico nei porti, scali e stazioni; 11° gli uffici di collocamento e lo agenzie d 1 informazioni; 12° le indu:1trie nelle quali il lavoro J>er la natura. sua speciale non sopporta inter– ruzioni o ritndi. li giorno o lo duo mezze giornate, consacrati al riposo ogni quindicina, non debbono essere necessariamente ftssnti di domenica, nò es:1ere gli stessi per tutti gli operai o impiegati di una impresa. La mozza giornata di riposo deve esser presa, sia prima, sia dopo le ore 13; la durata del lavoro non potrà. ercedere le cinque ore. Art. 5. - JI Re può estende:e il regime stabilito al– l'articolo precedente nel ogni altra,_categoria d 1 imprese industriali o commerciali che, sia per mothi di utilità pubblica 1 SÌCL per necessità. locali od altre, comporti abi• tualmente Il lavoro durante tutta o parte della giornata dì domenica. Egli può autorizzare i Mpi delle imprese, che la\'orano per squadro successive, a prolungare il laroro dc\11.1. squadra. notturna sino alle sei del mitttino di domenica. ln questo ca:10, il lavoro degli operai com~ ponenti tale squadra non può essere ripreso prima. del lunecll mattina alla stessCLora. Art. 6. - Oli operai cd Impiegati possono essere oc– cupati a.l la\'oro nel settimo giorno, dodici volte Panno, nelle impreso ove vien tatto uso del veato o dell'acqua

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