Critica Sociale - Anno XV - n. 19 - 1 ottobre 1905

292 CRITICA SOCIALE di pii1 che l'insegnnnte si lamenterà; ma, per carità, non si lesinino i quattrini alla scuola. Le nazioni giovani, che vengon dopo altre i cui inte– ressi sono giù fortemente radicati, non hanno cbe un mezzo di farsi st1·ada: superarle in intelligenza e in energia e in sapienza di organizzazione. E ciò può fare solo una scuola che non sia un peso, ma una gioia per l'insegnante. J,J nella scuola l'insegnaute cli filosofia ba questo còropito preciso: completare lo schema della cul tura generale: rtnre il senso dell'età. nostra. ANGBLO CRESI'!. lnnovaziGni sociali e misoneismi giur dici I giornali riproducono un articolo della Rivista penale, dal titolo: Giustizia popolare e aberrazioni politiche e giu• 1·idiche, nel quale il direttore dellA. Rivista medesima confuta la nostra tesi relativa all'insufficienza della così detta maggiora11za semplice de\ verdetto dei giurati, per la condanna dei giudicabili. Yi era un larghissimo consenso di l'ltudiosi delle disci– pline giuri<liche e sociali sulla proposta da me fatta di stabilire una maggi01·ai1za legale di otto voti su dodici, in mancanza della quale avrebbe dovuto assolversi e non condannare. L'importante questione si riconnette a tutto il com– plesso e gravissimo problema delle guarentigie legali contro i possibili, anzi, purtroppo frequenti errori giu– diziari, tema al quale io dedicai uno studio nell'Italia moclemo, un articolo nella Critica ed un altro che vedrà la luce nel prossimo fMcicolo della Scuola positiva, ed al quale consacrerò una notevole parte della " Rifonna sociale della, procedura pe11ale 1 , che vedrà la luco su questa Rivista a cominciare probabilmente dal prossimo numero. Hicevetti adesioni ed approvazioni. Notevoli quella di Lino Ferriani - sempre tra i primi a sostenere ed aiu– tare le iniziative di sane riforme giuridiclrn - che mi scriveva " plaudente ,,, e quella di Giovanni naviera, il forte e colto magistrato, che combatte ogni mese una. nobile battaglia, per il rinnovamento llella giurispru– der:n:a, dalle colonne della Scuola positii:a. Lessi, lo stesso giorno che giungeva la Critica a Roma, che una identica proposta, di fissare ad otto voti la mag– gioranza valida per il verdetto di condanna, veniva ratta da una delle più antiche ed autorevoli Riviste giuridiche dell'Italia meridionale. Nell'imminenza della presentazione al Parlamento del progetto di Codice di procedura pena1e - che, effetti– vamente, come la Critica notava, non fu ancora presen• tato, ma è già pronto e stampato nell'edizione deftnith·a (ed io ne ebbi copia. dalla squisita cortesia di quell'in– signe e moderno magistrato ch'è Raffaele De Notariste– fani, uno dei più valorosi collaboratori dei lavori pl'e– parntori) - era da prevedersi che la proposta innova-– zione, ispirata ai più sani ed ele,,ati principi di ragion sociale, avrebbe dovuto incontrare ostacoli nel misonei– smo rigido dei " pratici m nel senso profondo del con– servntot·ismo giuridico, ch'è, insieme, l'anima della ma– gistratura e lo scoglio in cui si spezza110 i di:.egni di legge - ed anco le leggi, tradite nel loro fine e nella loro efficacia - so iute~i a redimere dai pregiudizi e dai preconcetti gli organi che concorrono all'ammini– strazione della giustizia. Quella che acutamente il Turati chiama. :: maggioranza aritmetica ,, non può aver valore se non per i fanciulli che studiano questa disciplina nei corsi scolastici 1 ed oramai non vi è ramo di diritto pubblico, in cui non sia 1ienetrato il concetto della necessità di costituire la mag– gioranza legale, in tutte quelle decisioni che impegnino i pili gravi interessi sociali; siano essi d'indole personale o politica, od anche soltanto interessi patrimoniali, ma di pubblica ragione. La maggioranza a1·itmetica, infida e casuale, non è più sufficiente neanco quando i Comuni o le Provincie deb– bono impegnare con una certa gravità il patrimonio da loro amministrato: la legge fissa quel dato numero di voti che costituisce la 111aggio1·anza legale e che occorre raggiungere, perchè vi sia una deliberazione valida ed eseguibile. E si vuole questo concetto, che tutti i giorni viene spiegato dai professori di diritto pubblico nelle aule universitarie, bandire proprio dalla disciplina più impor– tante delle scienze giuridiche di ordine pubblico, dal diritto penale; e proprio quando ai tratta di decidere della cosa più grave su cui è possibile una decisione, della libertà e dell 'ono.re dei cittadini, della loro esi– stenza morale e sociale, ed, assai spesso, anche dell'esi– stenza fisica di essi e delle loro famiglie? 'l'atto ciò ò assurdo, ingiustificato ed ingiustificabile. Ed è notevole che anche la procedura penale - questo fossile che da mezzo secolo ha subito lievi e secondart ritocehii restando sostanzialmente immutato - si preoc - cupa - e come potrebbe altrimenti? - dell'innegabile dubbio che travaglia la giuria e del quale è indice evi– dentissimo la maggio1'a11za semplice, la quale, dall'opi– nione di un solo - che, se dh·ersa, avrebbe restituito al consorzio dei liberi gli accusati - fa dipendere tutta una gravissima serie di sanzioni penalii morali e sociali che sono, effettivamente, la 11 morte civile ,, sotto altre forme ereditata e mantenuta nelle legislazioni vigenti. Se tutto questo fa. pensare, e preoccupa coloro che intenrlono a sollevare l'umanità dal funesto retaggio della delinquenza individuale e della delinquenza sociale - assai più terribile della prima! - dalle cause che spingono al maleficio del reato gli individui ed al ma– leficio della condanna ingiusta i giudici j tutto questo è invece caro e dolce nell'anima ai rappresentanti della irndizione giuridica, ai sostenitori delle formule •lel ii prin• cipio di autorità,.,, della dottrina dell'" esempio,,; anche quando l'esempio di un errore giudiziario - infinitamente più nefasto e malefico d'un delitto impunito - si risolYe in un sentimento di sfiducia verso l'amministrazione della giustizia e verso coloro che vi accudiscono; in una viva e profonda avversione verso l'ordinamento giudiziario che sembra oppressivo ed iniquo; in un potente incita– mento alla fretta, allll parzialità, all'indifferenza negli atti importantissimi che compiono, per tutti, i magistrati, per i quali, sin 1 oggi, l'unico vero ed efficace freno e sti– molo, ad un tempo, è il controllo ed il giudizio della pubblica opinione! Rarissime volte accade, anche nei giornali politici, di leggere un linguaggjo così vivace ed intemperante, come quello che si adopera nelle" aberrazioni politiche e giu– ridiche,, del direttore della Rivista 1>enale; e questa in~ temperanza medesima, cosl insueta e alla polemica scien– tifica e alla Rivista suddetta 1 ò già cli per sè un indizio riYelatore del preconcetto che anima lo scrittore. Turati è il capo dell'" opportunismo ri{o1'1nista ,,; la sua interpellan:r,a II non gli fa onore ,,, ma contribuisce " a sfruttare l'eccesso più morboso della commiserazione ... ,, ed altre u scioccherie imperdonabili ,,; per cui "' il socia– lismo si risolve in una vera commedia per gabbare le

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