Critica Sociale - Anno XIII - n. 1 - 1 gennaio 1903

4 CRITICA SOCIALE sino, mescolata a un zinzin di divorzio 1 compiacenti soffìctt.i alle gazzette ufficiose: perchè, nulla toccan<lo di vivo, colle apocalissi fantastiche e infinitamente lontane, non sgomenta. e non turba nessun interesse o nessuno. Noi giochiamo ancor troppo al fantoccio del so– cialismo. LA CRl'rJCA SOC'IA LE. IL CONTRATTO DI LAVORO Con questo articolo apriamo la discussione sul disegno di legge testò J)resentato alla Camera dei deputati. Ai criterii espressi qui, con la consueta nitidezza, da lvanoe nonomi, in massima aderiamo noi pure. !fa, come emerge chiaramente dal suo scritto, In questione vera.– mento grave e spinosa, che il diSegno di legge ci af. faccia, ò quella rehitiva al 1·/conoscimento giuridico, sin puro parziale, delle Leghe operaie e alle norme che dovrebbero dhciplìnare il cMtratlo collellico. Su questi punti capitali il disegno governativo appare estremamente timido e, quasi diremmo, reticente. D'altro canto ò indubitabile che il terreno è irto di difflco1t:·~ e anche d 1 iusidie o di pericoli per lo stesso avvenire del m0\'imento proletario. Chi non voglia, con intenti gia– cobini1prevenire con precotti di legge il naturale svol– gersi degli istituti operai deve andare molto cauto primn di avventuntrsi a. stabilire forme concrete di personalità e di conseguenti responsabilità ed ingerenze 1 a soppor– tare le fluali le neonate organizzazioni difensh·e dei lavoratori italiani potrebbero non a\•ere sufficientemente robuste le spalle. Un eccesso in questa direzione, susci– tando dirf1denze e dissidii J;\ dove s'intende agevolare Paccordo ed il rispetto reciproco delle parti antagoniste, frustrerebbe del tutto gli scopi che il disegno di leggo si propone. Qui veramente il legislatore si trova ora fra Scilla. e Cariddi. Una formula molto vaga, come quella del pro– getto, lascia forse troppo aperto Padito all'arbitrio e ad ogni sorti-i.di contese, anche di natura. formate e p1·egiu– diziale, e sembra mal resistere alla critica giuridici nè prestar,;i abbastanza alle esigenze concrete della pratica; una formula molto pili precisa arrischierebbe di incep. pare la .~poutaneitì~delle rormazioni naturali che intende agevolare e <li trornre sorda e ribelle la materia cui clonebbe applicarsi. Fissare la linea media, la pili pra– tic;tmente adatta al momento che traversiamo e la 1110110 compromettente l'avvenire, non è còmpito agevole, ma merit-a che vi si eserciti l'amore e l'acume degli amici del movimento operaio. Una legge sul contratto di lavoro è, in qualche modo, la magna charla del diritto operaio, la cornice entro cui mano mano possono e debbono inquaclrarsi e le varie leggi esistenti di tutela del lavoro e le successive con• quiste che la forza lavoratrice organizzata verrà facendo sul campo del diritto padronale e proprietario. t essen– ziale che il telaio sia solido ed ampio e la trama sia così disposta da rendere possibile e facile la tessitura che dovrà intrecciarvisi sopra. I~ su ciò il JJen,;iero prudente dei maggiori interessati - gli operai organiz– zati medesimi - dovrebbe second,ire e illuminare lo sforzo del legislatore. LA C. S. U contratto dì lavoro, secondo l'articolo primo del disegno di legge testè presentato al Parla.mento, è " quello col quale un operaio o altro Jayorntore ma– nuale si obbliga al servizio di un imprenditore o B101otec~ l no t11a e o padrone, mediante equa retribuzione che questo sì obhliga. di corrispondergli ,,. La definizione, presa alla lettera., parrebbe dovesse ammettere un prelimiirnre giudizio di merito del magistrato chiamato a farlo eseguire. lnft~tti, se la retribuzione fosse riconosciuta non equa 1 il contmtto cesserebbe di essere contratt.o di lavoro e il mag-i– strato dovrebbe clichia.rare la, sua incompetenza. )[a questa non pare la intenzione del legislatore, il qm1le negli obblighi dell'imprenditore o padrone - cioè nel solo punto in cui questo concetto cle!Pequità. della retribuzione potrebbe tecnicamente essere a posto - non introduce questa formola pericolosa che sostituirebbe l'arbitrio di un giudice, spesso in• competente, alle leggi inesorabili cli un fatto eco• nomico. Il contratto di lavoro dove, dunque, essere inteso semplicemente come un contratto fra uno - e vor– remmo aggiungere - o pili lavoratori eia una parte e uno o piì1 p!l.droni dall1altra, e mediante il quale i primi si obhligano ad un determinato lavoro e i secondi si obhligano a pagare una determinata retri– buzione. Ora è certo che un tale contratto contiene due soggetti e due oggetti la cui natura si è andata complicando nella evoluzione socinle moderna, cosi da richiedere nuove forme di diritto. Oggi i lavoratori non sono piì1 gli operai di un tempo, viventi patriarcalmente sotto il loro padrone. L'istruzione obbligRtoria o il regime n1ppresentati\'O hanno insegnato loro che il padrone non è un signore assoluto, che i regolamenti di fabbrica non debbono essere dogli ordini insindacabili, e che ò nccessal'io rletcrminare nettamente la sfora dei diritti e dei doveri reciproci. Inoltre la introduzione del fanciullo nel proletariato industriale deve modificare le an– tiche formolo della capacità giuridica, così da per• mettere al giovane operaio cli riscuotere la sua mer– cede e di staro in giudizio contro col.ui per il quale la rom. Nè meno mutata è la figura dell'imprenditore o padrone. Oggi sarebbe ingenuo affidarsi alht sua buona. fede per l'esecuzione ciel contratto. Mano mano che il capitalismo rompe gli antichi rapporti e crea l'onnipotenza del capitale anonimo che n))•· punto perciò è piì1 inesorabile e pii, inclemente, il bisogno di difendere il lavoratore con norme di legge ben chiare o precise si palesa urgente ed impro– rogabile. Anche gli oggetti del contratto si complicano col complicarsi della vita moderna. Il lavoro assume le forme pili varie e più strane, ed è necessario siauo ben chiariti il tempo ed i modi nei quali la retri– buzione deve essere corrisposta. 'l'utto ciò costituisce appunto la materia del nuovo disegno di legge; nel quale si contengono molte di– sposizioni minute per regolare la forma o la prova del contratto cli lavorn, per determinare le obbliga– zioni delle parti, per precisare il pagamento e Peven• tuale sequestro della retribuzione, per fissare le norme secondo le quali il contratto può risolversi od aver fine. Argomenti questi che già ebbero la loro illustrazione in molte sentenze di probiviri delle maggiori città d'Italia, e che ogiii, da questa oscura elaborazione delle p1·ime magh:1trature ciel lavoro, salgono alla dignità di lt--gge dello Statçi. Nè in queste normo minute mancano le innova– zioni coraggiose, come non mancano le disposizioni che, uscendo dallo stretto campo elci diritto privato, hanno carattere di veri provvedimenti sociali. Sono innovazioni coraggiose, ad esempio, il divieto ai padroni di mutare i regolamenti di fabbrica, nella parte che regola i rapporti patrimoniali e personali, senza il consenso dei lavoratori; la facoltà data alla moglie dell'operaio scialacquatore cli sequestrargli il salario; In responsabilitit. dei padroni 1>cr i maltrnt-

RkJQdWJsaXNoZXIy