Critica Sociale - Anno XI - n. 10 - 16 maggio 1901

CRITICASOCIALE 159 li riconoscimento giuridico delle Camere di lavoro Parlando n. Oenova, il 1° maggio, agli operai or– ganizzati, noi mettevamo in guardia i la,·oratori contro il possibile infatuamento (di cui v'era qualche segno anche in giornali i,OCialisti) che li spin~csse a considerare come un beneficio, in via normale, l'arbitrato del ÙO\'Crno negli scioperi, e come desi– derabile la annunciata regolamentazione legale delle Camere di htvoro. Un gio,•anc ed egregio cultore cli studi storici, il dott. Enrico Loncao, suffraga la no– stra diffidenza coll11.lettera che più sotto pubbli– chiamo. Della. quale, per altro, noi non consentiamo nella chiusa, che scmbrn. abbracciru·c in un eguale scetti– cismo t.utta quanta la legislazione sociale. l~ infatti da distinguere fra leggi che pretendano disciplinare lo organizzazioni operaie, e leggi che tutelino gli operai coutro lo sfruttamento padronale. 11a legge, per esempio, limitatrice del hworo delle donne e dei fanciulli potrà essere pili o meno benefica a seconda del grado delle fon:e 1>rolctnrio impiegato ad otte– nerla en fal'la rispettare j ma non vedremmo come - quali che siano i moventi della borghesia nclrncC'or– darla. - possa mai risultare nociva agli 01>erai. Una le:;rge, invece, che riconoscesse lo Camere di la,•oro, dovrebbe, per non essere temibile, limitarsi appunto al riconoscimento puro o semplice, escludendo da esso ogni ingerenza elci potere. Non crediamo che una simile legge sia oggi conseguibile in Italia. Caro 1 1 11rati 1 Richiamo la vostra attenzione di legislatore sul disegno di legge, che l'on. Zannrdclli sta studiando, poi ricono– scimento giuridico dello Camere di lavoro; e che da molti giornali borghesi fu già ,,antato come indice dello tendenze dell'attuale Oabinctto verso una ~·era e pro))ria legisla;-;iono OJ>eraia. Se il disegno di legge apertamente tendesse ad incep– JJare il libero svolgimento delle Camere di lavoro, io non nnei nulla da dil'\'ij \'Oi 1 e il OruJ)po parlamcntn.re socialista, siete troppo vigili perchò alcuno debba ecci• tani a \'igilare. , uppongo invece che la logge vesta apparenze liberali. Prescindo anche dalla tendenza più o meno consaJ>e,•ole della borghesia ad attenllarc le stridenti ingiustizie con– nesse colla presente rorma di produzione, a fine di smus– sare le punto della lotta proletaria. E dico tutta\'ia che la legge annunziata non J>Otr:L non riuscire d 1 inciam1>0al libero s,•ilupJ)O delle Camere di lavoro. Perchò una legge è sempre <1ualchecosa che inquadra entro limiti prestabiliti il movimento delle energie sociali. Ciò basta perchè a priori io sia contrario ad ogni legislazione dì Stato che tcncla a regolare l'nt• tuale moYimento proletario. La miglior cosa che lo Stato può fare è disinteressar:;i del sorgere dello Camere di lavoro e di ogni altro isti– tuto prolctnrio, lasciando che <1ucsti si organizzino libc– r:unente, conformo al genio, nlla educazione, alle esigenze economiche cd etniche dei singoli gru1Jpi operai. La. libertà J)iÙassoluta: ecco il lie,•ito degli istituti econo– mici e la garanzia dell'avYenire dello classi lavoratrici. Questa ve1·ità balza ruori dallo studio comparnth•o dello svilu))))O delle cOrJ)orazioni <Parti e mestieri nel medioevo. Por non uscire d'Italia, i corpi operai rag– giunsero la 1>il1nlta. organicità nell'alta Halia e resta– rono rachitici noi )lezzocll, specialmente in Sicilia. Entra in ciò, sia 1mre 1 il maggiore svilup))O industriale, com– mercialo e giuridico tlcllc !'cgioni l)oltentrionali; ma non può cssen•i estraneo anche questo elemento della libertà, T corpi <l'nrli e mestieri non furono mai regolati, nel Xord c1 1 1talìa 1 eia leggi di stato. Oià, lo Stato erano essi medesimi, e non J>otcyano pensare a darsi dei tutori. Sorgevano liberamcnto 1 o soltanto statuti interni rego– larnno i rapporti tra gli apJJre1Hlisli e i maestri, le ore di Ja,·oro, i salari, gli i\Hni necessari per il tirocinio, e via dicendo . .'la non c'ò caso che una legge a JJriori reJolasso e fissasse i limiti della loro attività. E fu questa la loro fortuna o la causa della loro grandezza. Jn Sicilia invece, dovo lo Stato disciplinò la vita.delle 111a,,stra11ze o lo sottomise all'aulorità. politica locale, ogui loro germe fecondo ru s1>.cnto 1 la loro fu ,•ita sten– tata e priva di valore J)Olitico. Taccio del ))Cl'icolo cho un Governo reazionario si ser"a poi della leggo come strumento va!idissimo di compressione. Oggi il Oo"erno non ))uò sciogliere lo Camere di la\'Oro so non mettendosi fuori della Costitu– zione. E questo ò giù un freno. Oli scioglimenti 1 ad ogni modo, 11011riescono che tcm))ornnei e destano Yivnco reazione. t:na legge ò un ottimo pretesto che coonesta l'arbitrio e ammorza le resistenze. Non abbiamo \'isto gli art. 2H o 251 del C'odicc Jlcnale essere rivolti contro i socialisti o contro gli scio1>cri? La borghesia non dimentica le suo origini, la sua. ra– gion d'essere e SOJ)ratutto il suo amore sfrenato per il rialzo dei profitti. Essa ò J)Crciò sufficientemente scal– trita ed è lecito J>ensare che tutti i suoi JJiani di legisla– zione sociale siano im))eciati di machia\'cllismo. Credetemi vostro (l''llltl'IIIQ). Oott.. E~IUC'O LO~C,\O, Sul lavorodelledonne deifanciulli Qua~i co11temJ)ora11eame11te at a 1ntbùlicazio11e <lel pre• sente fascicolo, il G1·uppo socialisla 1>rese11tenì alla, Camem lfei cle1mtali il disegno cli legge sul lavoro delle donne e dei minorenni cl<i 11oi1ml>blicato 11cl numero di 10 ?llll!ffliO, A tilolo documentale e 1>er gli OJJJJOrt1mt ra/f"ro11ti,i11Sc• riamo qui cli seguito il JJrogelto ministeriale. Disegno di legge Carcano (prtat11't1IQ """ Ctllllt,'{I dd drpHlflU il ~ dktml,re J9(J()). .\rt. 1. - I raneìulli dell'uno e dell'altro sesso, per essere ammessi al hL,·oro negli opiftcr industriali e nei la"ori non sotterranei delle ca"c, delle minfere e delle gallerie, dc,·0110a,•erc almeno l'età di 10 auni compiuti. .Xci la,,ori sotterranei delle caYe 1 dello miniere e delle gallerie 11011 JJOssonoessere impiegati i fanciulli di età inferiore ai l:J anni compiuti o lo clom1cdi ftualsiasi età. La donna durante l'età minore e il fanciullo dai lU ai 15 anni eom1>iuti 11011 J)OSbOnoCi.Sereammessi al la– ,·oro, se non quando risulti <la certificato medico che sono snni o adntt.i nl 11\\'oro,cui \'Cngono destinati. l'erò, nei la,•ori pericolosi o insalubri, non J>Ossono essere imJ)iegali fanciulli cliet:\ inrcriore ai 1:;anni com– piuti o donne minorenni, sal\'O quanto {ti.;;1,onePart. 3. .Art. 2. - .Non possono es1'ero ammessi al la.,·oro lo donne minorenni e i fanciulli che non siano rornìti di un libretto, secondo il modello che sarù determinato nel regolamento. . li libretto dovo essere rilasciato dal sindaco del Co– mune o,·e l'operaio ha In sua dimora abituale. li lilJrolto dovo iudicnre;

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