Critica Sociale - Anno XI - n. 10 - 16 maggio 1901

CRITICA SOCIALE la data di nascita della donna minorenne o del fan– ciullo; che sono stati v.accinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati. L'ufflcialc sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato. La sposa eventuale della prima visita medica e delle successive, come puro la spesa del libretto, sono a carico clell'A.mministraxione comunale. .Nel regolamento sarù. stabilito in ((uali casi la ,·L-,ita medica dovrà. essere ripetuta. Art. 3. - Con decreto renio, sentito il parere del Con• slglio superiore di sauit:\ e elci Consiglio delle industrie e del commercio, verranno determinati i lavol'i ))erico– losi o insaluliri ,•ietati ai fanciulli d'ambo i sessi, di efa iufcriorc ai 15 anni compiuti o alle donne minorenni. ~elio stesso modo saranno determinati, in \'ia d'ecce• zione, i lrwori pericolosi e insalubri nei quali potranno essere impiegati i fanciulli flno ai 15 anni com1Jiuti o le donne mino1·enni, con lq cautele e le condizioni che sa– ranno 1·e1Jutatenecessarie. Art. 4. - li lavoro notturno è vietato o.i fanciulli d'ambo i sessi di età. inferiore ai rn anni compiuti e alle donne minorenni, le quali alla data. dclht 1>1·O– mulgazionc di questa legge non si tro,•assero già impie• gate in O1>iflctindustriali, c:-we o miniere. Per lavoro notturno s'intendo quello che si compie tra le ore 20 e le G dal 1° ottobre al SJ marzo, e dallo 21 allo 5 dal 1° aprile al 30 settembre. l t ministro di agricoltura, i1Hlustria e commercio potr.'1 1 sul parere favorevole del Consiglio sanit,1.l'ioJlrovinciale, variare i limiti sopra dotti del \i~voronottumo nei luoghi, ove ciò sia. richiesto da condizioui speciali di clima e di lavO!'O. Art. 5. - Le puerpere non possono essere impiegato al lli\'oro se non dopo trascorsi 2S giorni da quello del parto e, in , 1 ia. eccezionale, anello prima di questo termine, ma in ogni caso dopo 14 giorni almeno, quando risulti da un cc1· tiflca.to clell'ufficio sanitario ciel Comune di loro dimora abitw:ilc, che IO condizioni di salute per– mettono loro di com1)iere 1 senza pregiudizio, il la\'O1'O uel quale intendono occuparsi. Al't. G. - J fanciulli d'ambo i sessi, che hanno com– piuto il decimo nnno, ma. non ancora il dodicesimo, non possono essere imJJiegati al hworo pet· pili di 8 nelle 24 ore di ciascun giorno, non pili dì 11 ore i fanciulli d'ambo i sessi dai 12 ai li> anni cornJ)iut.i, e non J)iÌt di 12 oro te donne minore1mi. li ministro di agricoltura, industria e commercio potrà temporaneamente autorizzare, sentito il JHu·ere del Con• siglio sanitario pro,,inciale, che l'orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 nnni compiuti ,•enga prolungato nl massimo fino alle 12 ore, quando ciò sia imposto da necessità. tecniche cd economiche. Art. i. - li la.voro dei fanciulli e delle donne mino– renni de,'e essere interrotto da uno o piì1 riposi hlter– medi1 della. durata complessiva di un'ora almeno quando supera le G rna 11011 le S ore; di un'ora e mezza :'I.Imeno quando SUJlern.le ore 8 ma. 11011 le 11; di 2 ore quando Slll)Cra le 11 01'0. In 11essun cnso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzione por J)il1 cli 6 ore. Art. 8. - .Alle donne minorenni e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti dev'essere dato, ogni settimana, un intero giorno (24 ore) di riposo. J\rt. n. - I proprietari, i gerenti 1 i direttori, gli im– presari o cottimisti, che impiegano fanciulli o donne mi– norenni, devono adottare e far eseguire, tanto nei locali di lavoro e nelle relative dipendenze, quanto nei dor• mitorii, i p1·ov,,edimenli necessari a tutela dell'igiene e della moralità. Art. 10. - L'esecuzione della presente legge è aflìdata nl Ministero di agricoltura, industria o commercio, il quale cse,·cihi la necessaria sorveglianza JJermezzo clogli ufficiali di J)Olizia giudiziaria, degli ingegneri e aiutanti ingegneri dello miniere e degli ispettori delle industrie. Le persone incaricate del servizio di sorveglinnza hanno libero accesso negli opiflct industriali, nelle miniere, nelle ciwe e nelle gallerie, e accel'teranno le contra,•– venzioni alle disposizioni della presente legge e del re– golamento. J \' erba.li relatiYi saranno trasmessi alla Pl'C· fetlura locale, la quale ne curer.\ tosto l'i1nio all'autorifa giudiziaria. Alle pcr.,;onesuddette sono flJ)plicabili !e disposizioni del terzo c:lpoverso dell'articolo i> della legge 17 marzo 1898, N. 80, dspetto alla diYulgazione di segreti di _fabbrica. Art. 11. - 11 J)rOJ)rietario, il gerente, il direttore, l'im– presario o çottimista, o chiunque altro contravviene alle diSJlOSizionicontenute nei primi 8 articoli della 1,rescnte legge sarà 1nmito con pena pecuniaria da IO a 30 lire per ciascuna persona. imJ)iegata nel lavoro a cui la.con– travvenzione si riferisce, senza però su1>craro la somma. com1>leSSÌ\'a di lire 5000. Le contravvouzioni alle disposizioni contenute nell'ar– ticolo 9 saranno punite con pena J>ecuniaria da lire 100 a 500. J,e contravvenzioni nlle disposizioni del regolamento sflranno punite con un'ammenda da 10 a 100 lire. Nel cnso di recidh•a, la pena sar.'l aumentata da. un sesto a 1111 terzo. Le disposizioni pl'ecedenti non derogano :'I.Ile J)eno maggiori comminate nel Codice I )ena.le e nelle filtro leggi vigenti. A1·t. 12. - Nelle contravvenzioni, per le quali è sta– bilita la sola pena pecuniaria, si potrà, salvo nel caso di recidiva, far cessare il corso dell'aziono penale, J)a• gando, IH'ima dc!Papcrtura del dibattimento, una somma corrisJJOndente al massimo dell'ammencla. stabilita per la contrfln•enzione commessa, oltre alle SllCSe del proce– dimento. i\rt. 13. - Sono abrogate tutte lo disposizioni con– trarie alla presente legge, la quale entrerà. in vigore sci mesi dOJ)Ola pubblicazione nella Gazzetta Ul/ìciale del regno. .E11tro il detto termine si stabiliranno le norme per l'attuazione di essa, con un regolamento da a1>1H·o,·arsi con decreto reale. Af{inthè la <lù;cu.,;.<;ione l'agitazione 11elpaese, elle <iet:e1>resi<liareell anvlorare l'opera dei deputai i so• tialisli, sia falla con cog1tizio11e tli causa, abbiam() oggi stesso 1mbblicalo in opuscolo <lellce nostra " Bl– htioteca, ,, : • SUL AVORO DELLE DONNE E DEI MINORENNI Relazione e <liseyno cli legge <lel Gruppo socialista. parlamentare - agyiimlovi in a1>pemliceU vrogetfo ministeriale. Cti1liefiimi 5. (l'1 ·es1Jo 'il nostro Ufficio}. J,a Direzione del Partito ha pubblicato un intere.:isan– tissimo O1rnscolo ricco di dati in forma J)OJ>Olarc del nostro collaboratore Prof. ROMEO SOLDI Contro il dazio sul grano Cent. I.O Deposito presso la Critica Sociale. GIUSEPPE RIGAMONTIJ gerente responsabile. Xllllno, 1~r., 1001 - Tlpogratla Opcrnl(Soo.eoop.),e. Vltt. E1n, Hl-lG,

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