Critica Sociale - Anno XI - n. 9 - 1 maggio 1901

CRITICA SOCIALE 139 antidoti alle nostre libcrt~, proclamate e sanzionate dallo Statuto, dalla. legge sulla stampa e dal Codice penale. Lo sciopero pacifico è un diritto in Italia? 1;:bbene, se il :Ministro dell'interno manda i soldat.i a mietere invece dei poveri contadini scioperanti, dall'itltra ])arte gli eccitatori allo sciopero diventano eccita.tori all'odio di classe. Lo leghe oporaie di resistcnr.a sono delle associazioni economiche pcrfettilment.e lecite? Divengono a1:sociazio11i <i scopo sedii-in.<w, pcrchè di· fendono gl'i11tercssi dei lavoratori còntro gPintcrcssi dei padroni. 'e l'articolo 251 sembra. proprio insufficiente a fare il servigio, eccovi l'articolo 3 della legge comu- 1rnlee proYincialc a. farci sapere come, una voltfLche ivi è detto che il prefetto sopraintende alfa, Jmbblic<t sicurezza, egli ha. il diritto cli sciogliere una conso– ciazione per motivi di pllhblica sicurezza. Questa. interpretazione dell'articolo 3, con la quale il diritto di associazione si pone a discrezione dell'autorità politica, e il suo esercizio si sottrae al controllo del– l'autorità giudiziaria, per ogni uomo di buon senso, peL'ognuno che conosce ht differenza tra. un regime assoluto e un regime costituzionale, è semplicemcnt.e una buffonata; ma non importa, è un diritto solen– nemente e in tanti modi riconosciuto, e per coloro che non ci vogliono credere, e ricostituiscono la. so– cietà crimiuossuneute disciolta, v'è l'articolo 434_del Codice penale. Dico crimiuosamente, perchè l'uso di un potere non consentito dalla legf!C è un delitto preveduto nell'articolo 175 ciel Codice penale; così come ò delitto il sequestro di un giornale non se• guito da penale procedimento o seguito da un pro– cedimento fatto per burla, pcrchò nessuna autol'ib\. h1l il diritto cli limitare la libertà della stampa se non a causa di un reato. :Ma torniamo all'eccitamentoall'odio. Si dirà: non ò colpa del Codice, se gli articoli 247e 251 ricevono un'applicazione cont,rnria al diritto di discussione e di associazione, e l'autorib\ giudiziaria (nella quale si comprende il P. 1'I, sottoposto alla direzione del Guardasigilli 1>cr l'art. 129 dcll'Orclinamcnto giudi– ziario) è indipendente. Il legislatore ha avuto cura di fare intendere che l'eccitamento all1odiodi classe, per essere incriminato, deve esser fatto 1n modo JJe– ricoloso .ver la pubblica. tranquillitù: che volete farci se i nostri magistrati trovano il pericolo anche <Juanclo non c'è? Abbiate pazienza, aspett-ate che i nosfri magistrati siano 1>ii'1 culli e più liberali. 1"ratbrnto si è aspettato un po' tro1>po 1 o meglio, si ò gi,'t. troppo subìta questa sistematica manomcs– sione dei nostri diritti. i\ra, non è poi vero che la. legge è senza colpa. Oli oracoli della nostra Cassa– :doue hnnno insegnato che l'articolo 247 1 e, relatiYa– rncntc ad esso, l\uticolo 251, si applicnno ancorchè non tn\ttisi di un pericolo attuale, ma solo di un pericolo futuro. Ponete questo concetto nella testa di un giudice che non la pensa precisamente come voi: egli presentirà. la riYolm:ione sociale (la sca– denza non importa) in ogni pro1>osizioncnon orto– dossa, e si farà un dovere di pre,•enil'!a. Dopo tutto, i cervelli si scRldano; v'è chi non si sente trsrnquillo, e la giustizi(i. provvede a tranquillarc gli animi. E i primi ad essere scossi sono gli stessi giudici: i dommi sociali e religiosi imparati nei primi anni sono tutto il patrimonio intellt?ttuale o morale di non pochi di essì; in seguito, nel corso della loro carriera, non hanno sentito ìl bisogno cli estendere la lol'o coltura. al di lit di un repertorio di giuri– sprudenza, consultato quando un dubbio sulla. inter– pretazione di un articolo cli codice martella la loro mente, e, fuori del loro uflicio, non si aflftcciano al.la :vita del loro paese se non per quanto credono con– ciliabile con la riverenza dovuta. al su1Jeri.ore ufficio. Uu pensiero, un fatto in opposizione a quei dommi h 1otecq G no B1arcc o a quella riYerenza, li ricevono così in pieno petto come una eresia intolleral>i.10 1 e sentono il bisogno di rasserenare lo spirito conturbato con un qualunque siasi articolo 2.~7. li pericolo JJer l<i 1mlAAie<1, tranquillitù ciascuno lo a.pprcnclc a. suo modo, giusta le sue convinzioni, le sue credenze, i suoi sentimenti, i suoi interessi; è cli apprezzamento tutto soggettivo, o vi sono pertanto dei giudici i quali si credono nel dovere di scqùe– stra.rc le idee per impedire la espansione e la forza propulsiva di trasformazioni avvenire. Onde quella frAse non limita niente, o in Governi e in giudici renzionari diviene, al contrario, un concreto stru– mento cli persecuzione, un sunogato all'antico cri– meulese di Plinio, sinyulare et unicum crimen eorum qui. crimi11e 1:acanf, l'equivalente delle leggi borbo– niche, pontificie e granducali sugli emJJi aomm:i, sulla beste1111nh1, suUa pubblica manifestazione di opinioni politiche contrarie alle istituzioni, sui collegi 11/eciti. 1,:ciò in Jtalia, ad imitazione cli un articolo clcl– l'.Editto sulla stampa, copiato da non so quale Yec– chia. legge francese, e di un paragrafo del Codice ))O· 1rnleungherese; ciò jn un paese che rnntfl, la scienza pena.le piì1altamente liberale e ci,Tile,per nvcr 1>osta, sulle debite basi 1a distinzione tra peccati e delitti e insegnato che il delitto è azione, non pensiero, non proJ)osito, non intenzione. Assai più liberale, il Codice per Pimpero g-erma– nico non punisce già per· l'eccitamento all'odio di classe, ma chi pubblicamente eccita, in modo peri– coloso alla publ>lica tranquilliU1, diverse classi della popola1.ionc le une contro le altre ad atti <li, violenzct (§ 130): il Codice italiano fece suo U mocloverico– loso all<t pu1Jblicc1, fnmquillilèt, e invece degli atti <li -,;iolenz<t ha l'odio <li. ctm;se. Azione ò l'istigazione a commettere un delitto, nzione la. pubblica apologia di reato, il pubblico ec– citamento alla disobbedien1.aalle leggi, a1.ionePoffcsa all'onore, tutto ciò che offende un diritto, non mai una pubblica manifestazione cli sentimenti ostili ad una classe di persone, pcrchò gl'individui, non le classi, hanno diritto alla. stima rrnbblica: lo classi sono un ordinamento sociale, e ciascuno lrn il diritto di censurare gli ordinamenti del 1u·opriopaese senza. limitazione di sorta. A. che si riduce, infine, Pa1>plica.1.ione che si fa dell'articolo 247 1 e dell'articolo 251 nella parte che si riferisce alPeccitamento dell'odio di classe·? Al divieto cli discutere il diritt.o di pro1>rietà prin1ta. Orbene, nel corrispondente articolo 257 del Progetto di Codice penale italiano, apprornto dal Senato, fra l'altro era fatto diYieto d'imJm[}nare l'i111;iolabifilù. <let diritto <l'i JJrOJJrietà: nel progetto Zanardelli, e quindi nel Codice,questa disposizione non fu accolta, perchè non si ,,oJlcro limiti alla libertà cli discussione, ma la inviolabiJitìt del domma della 1woprietà.privnta è rimasta a titolo cli eccitamento all'odio, gn1.zic alla elasticità della formola elci JJericolo alf{t, JmblJlica lra11quìllUèt. Non si vollero dommi cli nessuna sorta; nei pro– getti anteriori a quello Zanarclelli del 1887,si diceva: " Chiunque pubblic,1.mente impugna la. inviolabilit:'t della persona ciel He, l'ordine della successione ili trono, o l'nutorib\ costituzionale ciel Ho o delle Ca– mere, ò punit.o .... ,, Von. ~nnarclelli disse nella sua nclazione:" Questa disposizione mi parve uu ricordo di altri tempi e d'altri regimi, ccc., ,, e quest'altro domma è scomparso dal Codice. Questi i Jarghi intendimenti liberali che presiede– rono al Codice, in perfetta. armonia. con gl'inscgna– mcnti giuridici della scienza italiana; e questi in– tendimenti possono affidare che in un Governo pre– sieduto clall'on. Zanarclclli non trovi ostacoli il voto cli una riforma di quei due articoli del Codice, che sono stati tanto efficaci strumenti cli reazione. Una

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